REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Antonella Resta, all’udienza del 20 marzo 2017, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 12777/11 R.G. promossa
DA
V. S., rappresentato e difeso dagli avv.to O.S. Esposito, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dall’avvocato M.G. Marino;
E
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della Riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto procura in atti, dall’avvocato Gangitano;
- opposti-
Oggetto: opposizione avverso:
intimazione di pagamento n. 2932011 9012607958 avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 685,94 in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2005 0058346686, relativa a premi e somme aggiuntive competenza anno 2005.

Motivazione

Va preliminarmente rilevata la tardività delle note autorizzate depositate da parte opponente, le quali vanno pertanto espunte dal fascicolo.
Va quindi verificata l’ammissibilità dell’opposizione ex articolo 24, comma 5, decreto legislativo n. 46/99.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell’opposizione va esaminata d’ufficio dal giudice, anche nell’ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l’impugnazione della cartella esattoriale dall’art.24, comma 5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d’ufficio della inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).

In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l’art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l’art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l’indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).

In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell'Istituto, contenuta nella memoria di costituzione depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002).

Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass., Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass., Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del 2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie, l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass. 11274/07, in motivazione).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell’ente previdenziale.

Appare riguardo opportuno rammentare che l’art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602 stabilisce che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita "anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n. 14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011).
In tale ultima ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, ed a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione (Cass. 11708/11)” (Cass. 19/3/2014 n.6395).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit. (questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati) ed è del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale.

Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta ...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere".
Il ricorso a tale modalità semplificata di notificazione esclude l’applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.c. sia della L. l. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni del citato DM 9 aprile 2001.

Come affermato da Cass. 27/05/2011 n. 11708 “Le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonchè sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”.

Ciò detto, va altresì precisato, quanto alla natura del soggetto che ha espletato la notifica, che se il principio sancito per cui l’avviso di ricevimento di una raccomandata postale costituisce atto pubblico, le cui attestazioni godono di fede privilegiata è riservato alle notifiche postali effettuate dal servizio pubblico postale, e non alle notificazioni eseguite tramite un servizio di posta privata (Cfr. Cassazione n. 2035 del 30 gennaio 2014; Ctp di Latina n. 42/1/13 del 18 febbraio 2013), la Suprema Corte ha altresì precisato che “In ordine poi all'utilizzo di un'agenzia recapiti, va rilevato che la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perchè in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9111 del 06/06/2012, n. 11095 del 2008)”. (Cass. 24/7/2014 n.16949).

Ciò premesso, nel caso di specie l’agente della riscossione, costituitosi in giudizio, ha prodotto documentazione attestante l’avvenuta rituale notifica a mezzo posta della cartella opposta, in particolare versando in atti copia conforme dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata notificata la cartella esattoriale in oggetto, che risulterebbe ricevuta dalla parte ricorrente il 14.09.2006.
Si osserva quindi come dall’esame dell’avviso suddetto risulta quindi che, pur se l’avviso è stata consegnato tramite un agenzia di recapito privata, il soggetto delegante è il Servizio Poste Italiane, attraverso il quale è stata spedita la raccomandata, sicchè, in base ai principi sopra esposti, avendo questi assunto l’incarico dall’agente della riscossione e rispondendo quindi di tutte le fasi della notifica, la stessa deve ritenersi validamente eseguita.
Conseguentemente, per quanto sopra detto va quindi dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.lgs. 46/99.

Si osserva tuttavia che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell’opposizione all’esecuzione
(avente ad oggetto l’accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).

Procedendo all’esame dell’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 615 cpc, al fine di verificare l’eventuale prescrizione successiva delle somme richieste maturatasi dopo la notifica delle cartelle in oggetto, prescrizione che deve ritenersi avere durata quinquennale per come di recente affermato dalla Suprema Corte che con la sentenza n. 23397/3026 emessa il 25.10.2016, la quale ha confermato sul punto l’orientamento già in precedenza seguito da questo Tribunale, va accolta l’eccezione di prescrizione delle somme richieste nella suddetta cartella, rilevandosi come dall’esame dell’ intimazione di pagamento di seguito ritualmente notificata e prodotta in atti emerge come il suddetto termine di prescrizione quinquennale risulti comunque maturato tra la notifica della cartella e la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione costituito, ovvero la successiva intimazione di pagamento, avvenuta il 21.11.2011.
A riguardo occorre evidenziare infatti come non possa attribuirsi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione al primo tentativo di notifica dell’intimazione di pagamento avvenuto tra il 30.02.2011 e il 30.04.2011, il quale si sarebbe perfezionato “per compiuta giacenza”, non potendosi ritenere tale notifica ritualmente perfezionatasi e, quindi valida ed efficace.
Va quindi evidenziato che, l'articolo 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, - nel testo sostituito dall’articolo 2 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, entrato in vigore il 17 marzo 2005 , prevede che "se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente".
Il comma 4 prevede quindi che “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, evidenziandosi a riguardo come la Suprema Corte abbia affermato la piena legittimità di tale procedura notificatoria. )”. (cfr. Cass. S.U. 01.02.2012 n. 1418).
Per la Suprema Corte, “tale disposizione realizza - contemperandoli - due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, anche sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento, “ha la legale conoscenza dell’atto”; quello del notificato - nei casi, di cui al secondo comma dello stesso articolo 8, di mancato recapito del piego - a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l’ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al “fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli” (cfr. Corte costituzionale n. 346 del 1998).

Orbene, nel caso di specie si osserva che dall’esame della documentazione versata in atti dall’Agente della Riscossione non risulta la regolarità del procedimento notificatorio, non risultando in particolare che siano stati curati gli adempimenti previsti dall’art. 8 comma 2 della legge 890/82, per come modificato dalla legge 80/2005, sicchè a tale atto non può attribuirsi alcuna valenza interruttiva della prescrizione.
Va quindi conseguentemente accolta l’eccezione di prescrizione delle somme richieste nella cartella opposta, dovendosi ritenere maturata la stessa per decorso del quinquennio successivo alla notifica della cartella.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell’Agente della Riscossione, mentre, tenuto conto dei motivi della decisione, si reputa sussistano giusti motivi per compensare le spese con l’Inail..

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata :
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la cartella opposta dichiarando non dovute, perché prescritti i premi ivi richiesti;
condanna l’Agente della Riscossione al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in euro 300,00 per onorari, oltre spese processuali in ragione del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistario; compensa le spese di lite con l’Inail.
Catania, 20 marzo 2017
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Antonella Resta


 

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