REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d’appello di Catania, Prima Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
dott. Giuseppe FERRERI -Presidente
dott. ssa Monica ZEMA -Consigliere
dott. ssa Antonella ROMANO -Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 237/2015 R.G.
PROMOSSA DA
P. P. elettivamente domiciliata in Catania, via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell’Avv. Orazio Esposito (c.f. SPSRST77T15C351X), dal quale è rappresentata e difesa;
NEI CONFRONTI DI
A.G.E.A., Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., avente c.f. 97181460581,
elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell’avv. Nicola Puccio (c.f. PCCNCL55A20D009I), dal quale è rappresentata e difesa;
E NEI CONFRONTI DI
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., c.f. 00137020871;
CONTUMACE

CAUSA POSTA IN DECISIONE ALL'UDIENZA DEL 13.3.2019

DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Riscossione Sicilia S.p.A., in quanto non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione in appello del 25.2.2015.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del gennaio 2012, P. P. conveniva, innanzi il Tribunale di Catania, l’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura e Serit Sicilia S.p.A.
Esponeva che quest’ultima le aveva comunicato, a mezzo raccomandata ricevuta il 20 giugno 2011, preavviso di fermo
amministrativo per il mancato pagamento dell’importo di € 13.002,70 preteso a fronte di due cartelle di pagamento:
-la n. 293 2001 0105538303, notificata il 15 maggio 2001, dell’importo di € 12.745,19 preteso dalla A.I.M.A. a titolo di
restituzione per contributi indebitamente percepiti nel 1998;
-la n. 293 2003 0122129966000, notificata il 9.6.2005 dell’importo di 164,54 preteso dal comune di Randazzo per
sanzioni amministrative applicate nel 1999.
Chiedeva dichiararsi la prescrizione del credito relativo alla prima delle due cartelle di pagamento.

Con sentenza del 2 luglio 2014, pronunciata nel contraddittorio delle parti, il primo giudice rigettava le domande attoree e condannava P. P. alla refusione delle spese in favore delle altre parti.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello P. P. insistendo per l’accertamento dell’intervenuta
prescrizione.
Si costituiva in giudizio solo l’A.G.E.A., chiedendo il rigetto dell’appello ed, in subordine, la condanna di Riscossione Sicilia al risarcimento dei danni.
All'udienza del giorno 13.3.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti e la causa veniva posta in
decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivazione

Il primo giudice ha ritenuto tardiva la domanda attorea di accertamento, indicandola erroneamente come “opposizione”, in quanto proposta solo nel febbraio 2012 e dunque oltre il termine di giorni sessanta di cui all’art. 21 Decreto Legislativo n. 546/1992, decorrente dalla notifica del preavviso di fermo, risalente al 20.6.2011.
Ha specificato, indi, quanto segue: “A maggior ragione l’opposizione sarebbe inammissibile avuto riguardo alla notifica della cartella di pagamento, notificata il 15.5.2001”.
****
La motivazione del primo giudice è stata contestata col gravame in esame, col quale P. P. insiste per l’accertamento
dell’intervenuta prescrizione del credito
, di cui alla cartella di pagamento n. 293 2001 0105538303.
****
L’appello, specificatamente articolato, va accolto per le considerazioni che seguono.
Va evidenziato, anzitutto, che il primo giudice non ha esaminato, affatto, la domanda di accertamento della prescrizione del credito, limitandosi ad accogliere l’eccezione di inammissibilità dell’"opposizione", sollevata dalla Serit Sicilia S.p.A, ex artt. 19 e 21 Decreto Legislativo n. 546/1992.
La cartella di pagamento in esame non è stata, tuttavia, emessa per tributi, ma per il recupero di somme indebitamente percepite nell’anno 1998, a titolo di contributi per l’agricoltura.
Ne consegue che non trova applicazione il Decreto Legislativo cui ha fatto riferimento il primo giudice, avente ad oggetto “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”.

Venendo in applicazione il termine decennale di prescrizione, deve ora osservarsi che Riscossione Sicilia non si è costituita nel grado di appello e conseguentemente non può esaminarsi il fondamento dell’eccezione, fortemente contestata in entrambi i gradi dalla P., di interruzione del decorso del termine di prescrizione, da essa sollevata in primo grado.
In mancanza di prova di atti interruttivi, non resta al collegio che riconoscere l’intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine decennale dalla notifica della cartella di pagamento, intervenuta nel maggio 2001, alla notifica del preavviso di
fermo amministrativo intervenuta nel giugno 2011.
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L’esito finale del giudizio impone la condanna dei convenuti, odierni appellati, rimasti soccombenti, alla refusione delle spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione delle cause di valore inferiore ad € 26.000.
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Inammissibile va qualificata, infine, la domanda risarcitoria proposta dall’A.G.E.A. nei confronti di Riscossione Sicilia (la cui regolare proposizione in primo grado non può verificarsi per lo smarrimento del fascicolo di ufficio), in quanto non ricompresa nelle conclusioni dell’AGEA in primo grado, come riportate dal primo giudice, senza contestazioni della stessa AGEA.

PQM

La Corte d’appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 237/2015 R.G., previa dichiarazione di contumacia di Riscossione Sicilia S.p.A., in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara prescritto il credito, di cui alla cartella di pagamento n. 293 2001 0105538303.
Condanna l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Riscossione Sicilia S.p.A. in solido, alla refusione, in favore di P. P., delle spese giudiziali, liquidate in €2.500 per il primo grado ed in €3.500 per il secondo grado, oltre spese di contributo unificato e di notifica, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d’appello in data 17.6.2019.
Il Consigliere estensore
dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giuseppe Ferreri


 

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