LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MURANO ARMANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, avv.to S.
G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S., entrambi elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COSSU BENEDETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A., già Concessionario Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Bolzano, ora ALTO ADIGE RISCOSSIONI S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n.139/04 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 20/12/04 r.g.n. 50/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/08 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato ANTONUCCI;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 settembre 2003 il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione di S. G. avverso la cartella esattoriale notificatagli il 13 luglio 2001 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, quale concessionario per la riscossione di contributi previdenziali, recante un debito di L. 9.576.168 per contributi e oneri dovuti al fondo artigiani dell'INPS per gli anni 1991 e 1992 e per i mesi di gennaio e febbraio 1993, rilevando che il credito contributivo era estinto per prescrizione, così come eccepito dall'opponente.
Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Trento - sezione staccata di Bolzano, che - con la sentenza indicata in epigrafe - in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e dalla SCCI (Società di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS) escludeva la prescrizione limitatamente all'anno 1992 e, per l'effetto, determinava il debito contributivo del S. in complessivi Euro 1264,38 e compensava le spese dei due gradi di giudizio.
Per quanto rileva nella presente sede di legittimità, i giudici d'appello ritenevano che la prescrizione del credito per contributi relativi all'anno 1992 era stata interrotta per effetto di una missiva del 1997, della quale contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - l'opponente non aveva contestato il ricevimento in data 14 marzo 1997 e che, d'altronde, era fornita di piena efficacia interruttiva, stante il suo contenuto di espressa intimazione riferita ai contributi per il predetto anno 1992, essendo invece irrilevanti la mancanza di data e la omessa allegazione di prospetti analitici delle somme richieste; inoltre, le eccezioni riproposte dall'appellato, in ordine alla ritualità della cartella di pagamento e alla sussistenza del credito, erano del tutto generiche e perciò inammissibili.
Di questa sentenza il S. domanda la cassazione deducendo cinque motivi di impugnazione, illustrati anche con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso l'INPS, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione.

Motivazione

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, per non essersi notificato l'atto di appello al nuovo titolare del servizio di concessione della riscossione dei tributi per la provincia di Bolzano, cioè la s.p.a.Alto Adige Riscossioni, con conseguente nullità della sentenza qui impugnata.
Il secondo motivo denuncia errata e insufficiente motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentandosi che la Corte territoriale abbia ritenuto siccome non contestato - in base a semplici argomentazioni difensive subordinate - il collegamento fra la lettera del 1997 e il ricevimento della stessa.
Il terzo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 2943 c.c, in relazione all'art. 1219 c.c., e vizio di motivazione, lamentando che il giudice d'appello abbia erroneamente riconosciuto valore interruttivo alla predetta lettera del 1997, pur mancante di data e priva di contenuti idonei a costituire in mora il debitore.
Il quarto motivo denuncia errata applicazione dell'art. 342 c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c., vizio di motivazione, mancata ed errata applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, disapplicazione dell'art. 615 c.p.c., violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Si lamenta che la Corte d'appello non abbia esaminato le domande ed eccezioni riproposte dal ricorrente in appello, in via subordinata, riguardanti la violazione della normativa sui procedimenti amministrativi, la contestazione delle modalità di redazione e il contenuto della cartella di pagamento, la inosservanza delle norme sulla formazione dei ruoli e dei termini di decadenza, nonchè dei criteri di calcolo delle sanzioni, unitamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in proposito.
Il quinto motivo denuncia errata applicazione dell'art. 91 ss. c.p.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio pur in presenza di una rilevante soccombenza dell'Istituto in relazione alla sua pretesa contributiva.
Il primo motivo non è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione proposta ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 avverso cartella esattoriale notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre la notifica nei confronti del concessionario - prevista dall'art. 24 cit., comma 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 209 del 2002, convertito in L. n. 265 del 2002) - svolge solo la funzione di una "denuntiatio litis" (cfr., da ultimo, Cass. n. 11746 del 2004; n. 11274 del 2007; cfr., altresì, Cass., S.U., n. 16412 del 2007, ove - con riferimento al processo tributario - la precisazione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario anche in caso di opposizione fondata su vizi procedurali dell'atto di esazione e rivolta al solo ente impositore); tale "denuntiatio", deve aggiungersi, si riferisce al concessionario che ha notificato la cartella, e non anche all'eventuale nuovo concessionario subentrato nel servizio, il quale è del tutto estraneo anche rispetto al rapporto di esazione, salvi gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c. derivanti dal trasferimento della concessione (cfr. Cass. n. 13458 del 2000; n. 2735 del 2004). Da ciò consegue l'erroneità dell'assunto del ricorrente riguardo agli effetti della mancata partecipazione della s.p.a. Alto Adige Riscossioni al giudizio d'appello relativo all'opposizione da lui proposta.
Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle relative censure.
Dall'esame delle difese dell'odierno ricorrente in relazione alla allegazione, da parte dell'Istituto, della lettera di interruzione della prescrizione del credito contributivo relativo all'anno 1992, la Corte d'appello ha desunto la non contestazione di talune circostanze, in particolare con riguardo al ricevimento della medesima lettera e alla corrispondenza fra questa e l'avviso di ricevimento prodotto dall'Istituto.
Posto che la interpretazione degli atti processuali di parte è riservata al giudice del merito, il quale deve provvedervi secondo i criteri ermeneutici negoziali (cfr. Cass. n. 2467 del 2006), osserva il Collegio che nella specie il ricorrente non ha specificato quali di tali criteri siano stati omessi o erroneamente applicati, finendo per contrapporre, inammissibilmente, alla interpretazione operata dal giudice quella a sè più favorevole. Nè le censure hanno pregio sotto il profilo di una eventuale extrapetizione, risultando dalla sentenza impugnata che l'atto di appello dell'Istituto conteneva specifiche deduzioni riferite alla mancanza di prove contrarie riguardo al ricevimento della lettera raccomandata e alla tardività delle relative contestazioni del contribuente, sollevate soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Uguali considerazioni valgono per il contenuto della lettera in questione, della quale i giudici d'appello - dopo avere esattamente rilevato la coincidenza della data con quella del ricevimento del plico - hanno specificamente esaminato il contenuto, sottolineandone l'inequivoco ed espresso intento interruttivo ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Il quarto motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente riportato in modo specifico le parti della memoria di costituzione in appello in cui sarebbero state riproposte le domande e le eccezioni di cui egli lamenta il mancato esame e dovendosi osservare, al riguardo, che l'art. 346 c.p.c. pone a carico della parte interessata un onere di riproposizione in modo espresso, tale da manifestare in modo chiaro e preciso le domande ed eccezioni non accolte che si intende sottoporre al giudice d'appello (cfr. Cass. n. 1161 del 2003).
Il quinto motivo è infondato, poichè in caso di soccombenza parziale o reciproca spetta al giudice di merito valutare le proporzioni della soccombenza e la rilevanza delle diverse questioni ai fini della attribuzione parziale delle spese di lite o della compensazione totale delle medesime (cfr. ex plurimis Cass. n. 13 del 1988; n. 2653 del 1994).
In conclusione, il ricorso è respinto.
Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Istituto resistente, con liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'INPS, liquidate in Euro 16,00 esborsi e in Euro ottocento per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.