SENTENZA EX ART. 281 – sexies C.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa civile iscritta al n. 6015/2010 R.G.L., avente ad oggetto opposizione a ruolo ex art. 24 D.lgs. 46/1999, promossa da P.M. (con l'avv. O.Esposito), contro INPS e SCCI s.p.a. (con l'avv.to R.V.), nonchè contro SERIT (contumace), dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del verbale di udienza al quale viene allegata.

Motivazione

Con l'odierno ricorso, depositato il 28.6.2010, parte attrice ha promosso opposizione al ruolo ex art. 24 d.lgs. 46/1999, in relazione alla cartella esattoriale numero 293____, notificata il 9.6.2010 (come comprova la documentazione in atti), con la quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 734,19 per asserito omesso versamento di contributi previdenziali IVS inerenti alla gestione artigiani relativi all'anno 2009 (rata 1).
Eccepisce l'avvenuto pagamento di quanto dovuto all'Istituto nel periodo di competenza.
Si sono costituite l'INPS e la SCCI spa le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il termine per proporre opposizione al ruolo va desunto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999, come modificato dall'art. 4, d.l. 24 settembre 2002, n.209, conv. con modificazioni, in l. 22 novembre 2002, n.265, secondo cui "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore."
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.46, "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1 marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n.35, conv. in l. 14,5,2005, n.80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1 gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n.115, conv. in l. 17.8.200, n.168 e poi a quella detta del 1 marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n.263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n.271).
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce motivi che attengono al merito della pretesa contributiva, allegando fatti estintivi verificatisi prima della notifica del titolo.
Il ricorso è tempestivo, in quanto proposto entro il prescritto termine di giorni 40 ex. Art.24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999.
Alla luce degli atti di causa, sussiste la competenza territoriale di questo Ufficio ai sensi dell'art. 444, I co., c.p.c., atteso che i crediti opposti riguardano contributi relativi alla gestione artigiani (e quindi sono relativi alla categoria dei lavoratori autonomi) e che parte ricorrente risulta risiedere in comune rientrante nel circondario di questo Ufficio.
Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di SERIT.
Ed infatti, in caso di opposizione per motivi di merito, detta legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore, in quanto la società concessionaria del servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva.
Ai sensi dell'art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999, come modificato dall'art. 4, d.l. 24 settembre 2002, n.209, conv. con modificazioni, in l. 22 novembre 2002, n.265, "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta gionri dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notifica all'ente impositore."
L'esclusione della qualità di litisconsorte necessario del concessionario è stata ripetutamente affermata dalla Suprema Corte anche sotto la vigenza del testo originario dell'art. 24 cit. La Corte ha in tal senso evidenziato che "secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione proposta ai sensi del D. Lgs. n.46 del 1999, art.24 avverso cartella esattoriale notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre la notifica nei confronti del concessionario – prevista dall'art. 24 cit., comma 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n.209 del 2002, convertito in L. n.265 del 2002) – svolge solo la funzione di una "denuntiatio litis" (cfr. da ultimo, Cass. n.11746 del 2004; n.11274 del 2007; cfr. Altresì Cass. S.U., n.16412 del 2007, ove – con riferimento al processo tributario – la precisazione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario anche in caso di opposizione fondata su vizi procedurali dell'atto di esazione e rivolta al solo ente impositore); tale "denuntiatio", deve aggiungersi, si riferisce al concessionario che ha notificato la cartella, e non anche all'eventuale nuovo concessionario, subentrato nel servizio il quale è del tutto estraneo ance rispetto al processo di esazione, salvi gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c. derivanti dal trasferimento della concessione (cfr. Cass. n.13458 del 2000; n.2735 del 2004)" (Cass., civ. Sez. lav., 12 maggio 2008 n.11687 ).
Deve pertanto escludersi che il concessionario possa essere legittimato passivo dell'opposizione, relativamente alle contestazioni che attengono al merito della pretesa contributiva.
Nel merito, il ricorso, nella parte che attiene alla fondatezza della pretesa contributiva, è fondato, tenuto conto che le eccezioni di pagamento analiticamente indicate in ricorso non risultano oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.
Ed infatti, parte ricorrente ha eccepito di avere corrisposto per l'anno di competenza indicato in cartella (2009) la prina rata, pari ad € 713,85, in data 26.6.2009, la seconda rata pari ad € 713,85, in data 17.8.2009, la terza rata pari ad € 713,85, in data 18.11.2009, la quarta rata pari ad € 713,85, in data 15.2.2010.
Tali eccezioni non sono state contestate dall'Istituto e risultano comprovate anche dalla documentazione versata in atti (v. Mod. F24 prodotti dal ricorrente).
Nè l'Istituto ha fornito specifiche giustificazioni che consentano di ritenere in tutto o in parte legittimo il proprio operato.
Nè consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta e la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali ex art. 91 c.p.c.
Nei confronti del contumace nessuna statuizione va emessa.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di SERIT e per l'effetto rigetta il ricorso nei confronti della predetta parte;
ACCOGLIE, per il resto, il ricorso, e per l'effetto:
- ANNULLA il ruolo e la cartella esattoriale opposti;
- CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente-opponente, che si liquidano in € 700,00, di cui € 350,00 per onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
NULLA sulle spese nei confronti della Serit, rimasta contumace.
Così deciso e pubblicato, in Catania, 11 luglio 2012
IL GIUDICE
Dott. Mario Fiorentino


 

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