REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Massimo Principato, all'udienza di discussione del 27 maggio 2019 ha pronunciato, dandone integrale lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1544/2016 R.G, Lavoro, promossa
DA
L. C. E., rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Stefano Esposito, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- OPPONENTE -

INPS- Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore della SCCI Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti;
e
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SERIT Sicilia S.p.a.), Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Santuccio
e
INAIL, Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetto Origlio
-RESISTENTI -

Oggetto: opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 293201000643685490, 293201100022761690, 293201100131790090, 293201100253967770, 293201100757986360; nonché avverso 811 avvisi di addebito nn. 593201120000637480, 593201120002938240, 593201120003352660, 593201120008482810, 593201200001672650, 593201200016637570, 593201200025577690 nella parte avente ad oggetto contributi Previdenziali INPS ed INAIL.

Motivazione

Premessi gli atti di causa da intendersi qui interamente richiamati si osserva che, all'odierna udienza di discussione, l'opponente, a mezzo del suo procuratore speciale munito di apposito mandato, ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione giudiziale, cosi manifestando il proprio sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
Le altre parti non hanno preso posizione espressa in ordine a tale rinuncia.

Come noto, a differenza della rinuncia agli atti, la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. sez. Iav. n. 2268 del 13/03/1999).

Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n.18255 del 10/09/2004).

Relativamente alle spese processuali, in mancanza di diversa regolamentazione intervenuta fra le parti tenuto conto dell'atteggiamento dell'opponente che ha manifestato l'intenzione di accedere alla definizione agevolata dei ruoli e del fatto che talune partite oggetto di giudizio rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 4 del D.L. 119/2018 che prevede l'annullamento dei debiti iscritti a ruolo, appare equo ed opportuno disporne la compensazione integrale fra le parti.

PQM

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n, 1544/2016 RG., ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 27 maggio 2019
Il Giudice onorario
Dott. Massimo Principato


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.