REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 18 Settembre 2019 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7432 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2016 e vertente
TRA
P. N., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell’avv. Orazio Stefano Esposito, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all’atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
L’ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), nonché quale mandataria della SOCIETÀ di CARTOLARIZZAZIONE CREDITI dell’I.N.P.S., (S.C.C.I. S.p.A.), ai sensi dell’art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio Guido Tomazzoli di Roma, n. 10804 del 24.07.2001, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l’avvocatura provinciale dell’Istituto e rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Vagliasindi, per mandato generale alle liti n. 80974 del 21.07.2015, a rogito n. 21569 in Notar Paolo Castellini di Roma.
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SE.RI.T. SICILIA S.p.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, Corso delle Province n. 203, presso lo studio dell’avv. Renata Saitta, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione a cartelle di pagamento.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 28.07.2016, il ricorrente premetteva che in data 07.07.2016 la Riscossione Sicilia S.p.A. gli notificava atto di “rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73” per la somma di € 138,00, portante il n. 293 28 2016 00000752 000, poiché risultava relativamente alle seguenti cartelle n. 293 2000 00660549 64 000, n. 293 2002 00945172 73 000, n. 293 2002 01163036 38 000, n. 293 2004 00022496 16 000, debitore della somma complessiva di € 14.085,54. Il ricorrente deduceva di non aver avuto conoscenza di tali atti, stante che non aveva mai ricevuto nessuna valida notifica e solo con il predetto atto apprendeva dell'esistenza del carico iscritto a ruolo in suo danno da parte dell'INPS. In particolare, relativamente a tali cartelle di pagamento, in tale comunicazione trasfuse, l'INPS richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 14.085,54, a titolo di presunti omessi pagamenti e sanzioni.
Alla luce di quanto sopra, eccepiva l’intervenuta decadenza dell'ufficio ad iscrivere a ruolo e l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito, anche successiva all’eventuale prova di notificazione delle citate cartelle e ne chiedeva, previa sospensione, l’annullamento.

Integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l’I.N.P.S., il quale eccepiva la tardività dell’opposizione per violazione dell’art. 24 del D. Lgs. 46/1999 essendo state regolarmente notificate le cartelle di pagamento, contestava l’intervenuta prescrizione e spiegando ulteriori difese chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Si costituiva, altresì, regolarmente l’Agente della Riscossione, eccependo l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di cui all’art. 24 del D. Lgs. 46/99, essendo state regolarmente notificate le cartelle di pagamento, nonché la carenza di legittimazione passiva e contestando l’intervenuta prescrizione del credito, concludeva per l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata, previo deposito di note conclusive, per discussione e decisione.
Con ordinanza dell’8.03.2019 il sottoscritto giudicante veniva delegato alla trattazione e decisione del presente giudizio.
Chiamata all’odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti ed all’esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

Sul punto va dato atto come nelle more del giudizio è stato emanato il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito poi con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136.
Il recentissimo intervento normativo (D.L 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136), rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, prevede al comma 1 dell’art. 4, che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3 (definizione agevolata), sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (…)”.

Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il 31.12.2010.
Dal tenore della norma (“I debiti (…) alla data di entrata in vigore del presente decreto (…) sono automaticamente annullati”) si evince che l’effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell’agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori; operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l’importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni” costituente il singolo carico iscritto a ruolo va fatto riferimento alle singole rate e per singole annualità iscritte a ruolo, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all’Agente della Riscossione.
Va ancora precisato che ai sensi dell’art. 4, comma 1 (D.L 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136) “I debiti di importo residuo … risultanti dai singoli carichi affidati” non vanno identificati con le c.d. “partite” iscritte a ruolo, in quanto trattasi di due concetti tecnicamente diversi (poiché queste ultime possono essere comprensivi di più carichi iscritti a ruolo) e quindi occorre tenere in considerazione il dato letterale della norma che fa riferimento “ai singoli carichi, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni”.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa tutte le cartelle impugnate in questa sede, in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, come documentato dagli estratti di ruolo prodotti dalla Riscossione Sicilia S.p.A. in sede di deposito di note conclusive.
Ne discende che i debiti oggetto delle suindicate cartelle di pagamento per somme iscritte a ruolo a titolo di contributi INPS, opposte nell’odierno giudizio, devono ritenersi ope legis annullate.

Pertanto con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciare sull’oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d’essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all’azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l’antitesi dell’interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell’azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l’interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d’ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048).
Residua la questione delle spese di giudizio, che ordinariamente in caso di declaratoria di cessata materia del contendere va regolata secondo il principio della soccombenza virtuale. Tuttavia, nella specie in esame, la declaratoria di cessata materia deriva non da un intervento delle parti, bensì da un intervento legislativo, pertanto questo giudicante ritiene di poter derogare a tale principio e che sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle spese di giudizio.

PQM

Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.07.2016 da P. N. nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (I.N.P.S.), nonché quale mandataria della Società di Cartolarizzazione Crediti dell’I.N.P.S., (S.C.C.I. S.p.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e della Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania all’udienza del 18.09.2019
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales


 

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