REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI MASCALUCIA GIUSEPPE DIBILIO
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1320/17 R.G., promossa
DA
R. V. rappresentato e difeso per procura come in atti dagli avv.ti Orazio Esposito e Gennaro Esposito ed elettiv. dom. presso il loro studio in Catania Via C.Patané Romeo 28
OPPONENTE
CONTRO
Riscossione Sicilia spa, p.iva 047739330829 in persona del leg. rappres. pro tempore rappres. e difesa per procura come in atti dall'avv. Luca Giammusso ed elettiv. dom. presso il suo studio in Catania Via Musumeci 171
CONVENUTA
CONTRO
Riscossione Sicilia spa, p.iva 047739330829 in persona del leg. rappres. pro tempore rappres. e difesa per procura come in atti dall'avv. Livia Lucia Gugliotta ed elettiv. dom. presso il suo studio in Catania Via V. Giuffrida 45
CONVENUTA
CONTRO
PREFETTURA DI SIRACUSA, in persona del Prefetto pro tempore
CONVENUTA-contumace
CONTRO
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore
CONVENUTO - contumace
CONTRO
COMUNE DI VIZZINI, in persona del Sindaco pro tempore,
CONVENUTO-contumace
CONTRO
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore
CONVENUTO-contumace
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale di causa del 15.02.2018

Motivazione

Esposizione dei motivi della decisione in fatto ed in diritto ex art. 132 c.p.c.
La domanda attrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente il Decidente dichiara la contumacia di tutti gli Enti impositori, ritualmente citati:
la Prefettura di Siracusa non ha inteso costituirsi in giudizio, sebbene fosse ritualmente convenuta;
- gli altri Enti impositori Comune di Gravina di Catania, Comune di Vizzini e Comune di Catania dovranno essere dichiarati contumaci in quanto:
la fattispecie è relativa ad una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non già (per come ritenuto da tali Enti) ad un ricorso ex legge 689/81 e conseguentemente i Funzionari di tali Enti impositori, come pure i rispettivi Sindaci, non sono in possesso dello ius postulandi, ma essi avrebbero dovuto conferire regolare procure alle liti a legale di fiducia, non potendo trovare ingresso nella specie il disposto di cui all'art. 82 c.p.c. considerata la natura, il valore della causa (€ 2.749,83, per come emerge dall'atto di opposizione alla esecuzione) nonché la circostanza che tali Enti non hanno fatto espresso richiesta al Decidente (v. 2^ comma art. 82 c.p.c.) di essere autorizzati a stare in giudizio personalmente, né nella specie può rinvenirsi l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. in quanto non trattasi di semplice vizio o irregolarità della procura alle liti ma di totale inesistenza della medesima.
Per tale motivazione le irrituali comparse di costituzione e risposta di detti Enti impositori sono tamquam non esset e di nessun valore probatorio la documentazione allegata.
Conseguentemente a quanto sopra, il Decidente non è stato messo in grado di prendere visione dei titoli esecutivi messi a fondamento delle cartelle esattoriali a sua volta messe a fondamento, dell'atto oggi impugnato.

Inoltre appare essere trascorso ampiamente il termine prescrizionale di anni cinque previsto dalla legge, non essendovi stato lo intervento di alcun atto interruttivo.
Ritualmente la presente opposizione è stata proposta con atto di citazione in opposizione alla esecuzione per i presunti crediti vantati dagli Enti impositori convenuti, come esposto nella intimazione di pagamento, per lo asserito mancato pagamento di verbali di infrazione al cds, e ciò in quanto l'opponente ha eccepito fatti estintivi del diritto a riscuotere, successivi alla formazione del titolo.

Per quanto riguarda l'Ente esattore Riscossione Sicilia spa, il Decidente rileva che esso si è costituito nel presente giudizio con due diversi procuratori i quali hanno depositato due diverse comparse di costituzione e risposta.
Gli Enti esattori, così costituiti in giudizio, hanno entrambi depositato agli atti di causa copia (in copia conforme) di alcune relate di notifica di (presunte) cartelle di pagamento.
La Suprema Corte si è pronunziata in favore della applicabilità del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione e in particolare ha stabilito che il diritto di riscossione sia dell'Ente impositore che dell'Ente esattore per crediti derivanti da violazioni al cds si prescrive nel termine di anni cinque (v. Cass. Civ. sez. II 28/01-8/03/2010 n. 5570).

II titolo esecutivo è rappresentato dal verbale di accertamento e non dalla cartella esattoriale alla quale non si può applicare l'art. 2953 cc., avendo natura di atto amministrativo.
La eccezione di prescrizione del diritto ad esigere così come sollevata dall'attore appare, come sopra specificato, fondata in quanto il termine prescrizionale di anni cinque è maturato.
Non può invocarsi, dunque, l'applicazione della prescrizione decennale, in via analogica rispetto a quanto avviene nel caso in cui la pretesa erariale si fondi su una sentenza passata in giudicato.

Peraltro questo Giudice, oltre che nella fattispecie sia intervenuta la prescrizione del diritto ad esigere, rileva, per quanto attiene le notifiche delle cartelle esattoriali prodotte dall'Ente esattore, che in caso di notifica non a mani del destinatario, per come si è verificato in tutte le dette cartelle, l'ufficiale giudiziario deve dare atto oltre della assenza del destinatario anche delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto onde il relativo accertamento, deve attestare chiaramente I'assenza sia del destinatario che dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cpc secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.

Circa la necessità della seconda raccomandata informativa si è espresso anche il c.d. decreto Milleproproghe: il D.L. 223/06 (convertito dalla L. 248/06) ha introdotto all'art. 60 del DPR 600/73 la lettera b) bis a norma della quale "se il consegnatario non è destinatario dell'atto o dell'avviso (..) il messo da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto dell'avviso a mezzo raccomandata".
Inoltre con il D.L. 4/7/06 n. 229 all'art. 37 comma 27 (richiamato dal Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 13/2/07) sono state approvate variazioni alla relazione di notifica della cartella di pagamento per IL CASO DI CONSEGNA DELLA STESSA CARTELLA AD UNO DEI SOGGETTI TERZI DIVERSI DAL DESTINATARIO CUI TALE CONSEGNA PUò ESSERE EFFETTUATA PER LEGGE:
"se il consegnatario non è il destinatario dell‘atto o dell'avviso, il messo o l'ufficiale postale consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta chiusa che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell‘atto stesso e sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell‘atto ed il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell‘atto o dell‘avviso a mezzo di lettera racc.ta", ma non vi è traccia alcuna che tali adempimenti siano stati eseguiti nelle notifiche di cui trattasi.

La eccezione di prescrizione del diritto ad esigere così come sollevata dall'attore appare fondata.
Ritenuto quanto sopra, il Decidente accoglie la domanda.
Le spese seguono la soccombenza, ma limitatamente nei confronti dell'Ente esattore.

PQM

II Giudice di Pace di Mascalucia definitivamente provvedendo :
-dichiara la contumacia della Prefettura di Siracusa, del Comune di Gravina di Catania, del Comune di Vizzini e del Comune di Catania e ciò per i motivi di cui in narrativa;
- accoglie perché fondata la domanda attrice e ciò per i motivi di cui in narrativa;
-dichiara nullo e privo di efficacia alcuna l'atto impugnato, intimazione di pagamento, meglio specificato nell‘atto introduttivo del giudizio e ciò per le motivazioni di cui in narrativa, nonché gli atti pregressi e presupposti, ovvero le cartelle richiamate nell‘atto impugnato (intimazione di pagamento) ed i presupposti verbali di infrazione.
Dichiara altresì estinte le obbligazioni di pagamento, sia nei confronti dell'Ente esattore che nei confronti degli Enti impositori, perché prescritto il diritto ad esigere e ciò per i motivi di cui in narrativa.
Condanna la Riscossione Sicilia spa alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori dell'attore che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. e che liquida in €.100,00 per spese ed €.600,00, per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15 % iva e cpa come per legge.
Spese compensate tra le altre parti
Mascalucia 30/03/2018
Giudice di Pace
Dott. Giuseppe Dibilio


 

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