REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Paternò
Sezione Civile
Il Giudice di Pace di Paternò - Dott.ssa Anna Motta - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. 206/2016 R.G. promosso con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.
da
C. C., elettivamente domiciliata in Catania Via Carmelo Patané Romeo n 28, presso lo studio dell'avv. Orazio Esposito che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-opponente-
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Agente della Riscossione per la provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catania Via Luigi Rizzo n. 39
-convenuto opposto - contumace-
contro
PREFETTURA DI CATANIA in persona del Prefetto pro-tempore con sede a Catania Via Prefettura n.1
- convenuto opposto - contumace -

CONCLUSIONI: ci si riporta integralmente ai motivi indicati in atti e verbale d'udienza del 9 settembre 2016.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato per l'udienza del 29.04.2016 I'istante conveniva in giudizio, innanzi a questo Ufficio, la Riscossione Sicilia S.p.A e la Prefettura di Catania nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per sentir dichiarare la nullità della cartella esattoriale n._______ - della cui esistenza ne era venuto a conoscenza solo dall'estratto di ruolo effettuato presso gli uffici della Riscossione Sicilia S.p.A.- per la quale risulta debitore della somma di Euro 399,53 per presunte violazioni alle norme del Codice della Strada.

Deduceva parte attrice I‘illegittimità dell‘impugnato provvedimento attesa sia la mancata notifica del verbale posta alla base della detta cartella sia la mancata notifica della stessa cartella, eccepiva altresì la prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio rimanevano contumaci gli Enti convenuti.
Non essendo necessaria alcuna istruttoria, sulla scorta della documentazione in atti, all'esito dell'udienza del 9.09.2016 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti e verbale di udienza.

Motivazione

Alcuni chiarimenti in linea generale si impongono in punto di ammissibilità dell'odierna opposizione.
Più volte le commissioni tributarie provinciali, regionali nonchè la Corte di Cassazione si sono pronunciate in materia di impugnazione dell‘estratto di ruolo, pervenendo a decisioni opposte e tra loro contrastanti.
Nello specifico, vanno menzionate le sentenze della Cassazione nn. 6395/2014, 6610/2013, 6906/2013 e 139/2004, con le quali la Suprema Corte ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile sulla base della natura di "atto interno" al concessionario.

Di avviso totalmente contrario la sentenza della S.C. n.2248/2014, nella quale si conferisce rilevanza preminente - ai fini della "instaurazione del rapporto giuridico di riscossione" - al momento di formazione del ruolo. La diretta impugnazione dell'estratto dl ruolo, secondo tale orientamento, troverebbe legittimazione proprio nella formazione del ruolo, ovvero "l'atto con cui l'Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata".
Di uguale tenore anche le sentenze nn. 742/2010 e 27385/2008, con le quali viene affermata la possibilità di impugnazione di ogni atto adottato dell'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa impositiva.

Le pronunce che ritenevano ammissibile il ricorso avverso l‘estratto di ruolo, si pongono in continuità logica con quelle che ritengono non tassativo l'elenco degli atti impugnabili di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi l'impugnabilità riconnettere alla natura di atto "sostanzialmente impositivo" e prodromico alla riscossione coattiva.

La Suprema Corte a Sezione Unite con la recente sentenza n. 19704 del 2.10.2015 ha risolto il contrasto sostenendo che nel documento denominato estratto di ruolo è contenuta la pretesa tributaria che passa tramite due atti entrambi impugnabili che sono ruolo e cartella.
Nella sentenza viene affermato il principio inserito nell'art. 19 D.Lgs. 546/92, e cioè che un atto non validamente notificato può essere impugnato unitamente all'atto successivo del quale il contribuente è venuto legittimamente a conoscenza.
Perciò può essere impugnata la cartella anche se invalidamente notificata della quale il contribuente abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.


Le Sezioni Unite nella citata pronuncia hanno affermato il seguente principio di diritto.
"E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 dlgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".

In definitiva, sulla base del principio sopra richiamato, può affermarsi che la tutela anticipata attraverso l'impugnazione di un atto non ancora notificato, è ammissibile solo nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto la cartella ed allora impugna il ruolo e la cartella allegando l'estratto di ruolo, come documento idoneo a dimostrare quando il ricorrente ne è venuto a conoscenza.
E' legittimo, quindi, impugnare la cartella esattoriale attraverso l'impugnativa proposta avverso la sua riproduzione nell'estratto di ruolo nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art.615 primo comma c.p.c. qualora si contesti il diritto della controparte a procedere in executivis.


Essendo, inoltre, la contestata iscrizione a ruolo derivante da una sanzione amministrativa pecuniaria competente è il Giudice di Pace (ratione materiae) del luogo del domicilio dell'intimato (Cass. sez.ll n.8704/11 e Corte di Cassazione Ordinanza n.20105 del 02.09.2013 "... trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex art.615 c.p.c. con riferimento alla cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza in caso di mancato pagamento nel termine assegnato dell'inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi
che la individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione debba essere effettuata con riferimento all'art. 27 c.p.c. tenuto conto del contenuto dell'art.480 terzo c.p.c. dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto.."
) il quale potrà decidere di proporre opposizione ai sensi degli art.615 comma primo e 617 comma primo c.p.c. (Cass. civ. n.4139/10).

Nella specie risiedendo l'opponente in Paternò corretta, pertanto, è l'individuazione del Giudice adito competente per territorio.
Ciò premesso e passando al merito della controversia, alla luce dei principi sopra esposti, la domanda di annullamento della cartella esattoriale opposta proposta da parte ricorrente deve essere accolta in quanto fondata.
L'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 C.C., grava sull'ente esattore che assume, nel giudizio di opposizione all'iscrizione a ruolo, la veste sostanziale di attore, gravato della prova della fondatezza del credito azionato con la procedura esattoriale.
La Riscossione Sicilia S.p.A., su cui incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato in alcun modo di avere puntualmente e ritualmente notificato all'opponente alcuna cartella di pagamento.

Meritevole di accoglimento è il motivo di doglianza relativo alla prescrizione del credito ai sensi dell'art.28 della Legge n.689\81 il diritto "a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Alla luce di quanto sopra questo Giudice ritenendo fondata la presente opposizione dichiara la nullità del ruolo esattoriale relativo alla cartella di pagamento in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Paternò, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa defmitivamente pronunciando sulla domanda promossa da C. C. nella contumacia della Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania e della Prefettura di Catania, così decide:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accertata la inesistenza della notifica dichiara nulla la cartella di pagamento n._______;
dichiara altresi estinte le obbligazioni di pagamento in essa contenute perchè prescritto il diritto ad esigere, nei confronti sia dell'Ente esattore che dell'Ente impositore;
condanna la Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali che liquida complessivamente in €350,00 di cui € 50,00 per spese, € 300,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Orazio Esposito che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Paternò in data 7.10.2016
Il Giudice di Pace
dott.ssa Anna Motta
Depositato in cancelleria oggi 12 ottobre 2016


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.