TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE

Motivazione

Il G.I.,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19.1.17 nella causa n. 1083/16 r.g.,
rilevato che non risulta acquisito agli atti il fascicolo del procedimento monitorio, necessario ai fini della valutazione dell’istanza ex art. 648 c.p.c.;
ritenuto che il predetto fascicolo telematico debba essere acquisito a cura della Cancelleria, in forza del principio “di non dispersione della prova”, il quale “implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, come ha, da ultimo, sottolineato, con riferimento ad altro giudizio di primo grado bifasico in cui l’opposizione costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, Corte cost. 78/2015, occupandosi del problema della I possibile identità fisica del giudice delle due fasi, ritenuta costituzionalmente legittima e “funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata”). 46 Indicazioni di segno diverso non possono essere tratte dall’art. 638 c.p.c. laddove dispone (terzo comma) che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo “non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’art. 641”.
Tale previsione non comporta che, scaduto quel termine, i documenti possano essere liberamente ritirati: ciò vale
sicuramente in caso di mancata opposizione; al contrario, in caso di opposizione il procedimento monitorio si trasforma in giudizio a cognizione piena, che prosegue dinanzi allo stesso ufficio giudiziario (ed in genere dinanzi al medesimo magistrato), il che implica che la parte opposta non è libera di ritirare i documenti, ma deve essere autorizzata dal giudice ex art. 169 c.p.c..
I due regimi limitativi della possibilità di ritirare i documenti in caso di opposizione si saldano.
Il giudice nel decidere dovrà disporre di tutto il materiale probatorio (di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo, nonché di quello che opponente ed opposto abbiano in seguito eventualmente aggiunto).
47. L’unicità dell’ufficio spiega la mancanza di una norma che espliciti la necessità della trasmissione del fascicolo d’ufficio, con accluso il fascicolo di parte della fase monitoria contenente i documenti, al giudice dell’opposizione. Tale mancanza, del resto, si riscontra anche nei casi di giudizi d’impugnazione (revocazione, opposizione di terzo) quando si svolgano dinanzi al medesimo giudice” (cfr. Cass. Civ., S U., sent. n. 14475/15);

ritenuto necessario acquisire il predetto fascicolo prima di assumere qualsiasi determinazione in merito al prosieguo del giudizio

PQM

dispone l’acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo telematico relativo al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 83/16 R.G. conclusosi con il provvedimento monitorio n. 175/16, subordinando all'esito ogni determinazione in merito all'istanza ex art. 648 c.p.c. e all'ulteriore istruzione della causa; fissa udienza di prosecuzione al 6.4.17; si comunichi.
Caltagirone, 1.2.17
Il G.I.
Dott.ssa Luisa INTINI


 

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