SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/06/2018 ed iscritto al n 2284 - 2018 RG , vertente
tra
- G.M. rappresentato e difeso dall’avv. MALAVENDA MICHELE , elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA NAZIONALE, 189 MOTTA SAN GIOVANNI , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (C.F. 80078750587 – P. IVA 02121151001), in persona del suo Presidente p.t. e legale rapp.te, in proprio e quale mandatario di Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS– SCCI spa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale INPS, avv. Angelo Labrini, avv. Angela Fazio, avv. Dario Adornato, giusta procura generale alle liti, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Romeo 15;
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ( già Equitalia Servizi di Riscossione spa ex DL 193/2016), in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P. I.V.A. 13756881002; CONTUMACE;
- resistenti-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:

Svolgimento del processo

- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente espone che:
- dovendo valutare l'opportunità di avvalersi della definizione agevolata per i carichi tributari e non tributari prevista dall'art. 1 del Decreto fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2018, DL 148/2017, richiedeva la propria situazione debitoria, unitamente al prospetto dei debiti rottamabili, all'Agenzia delle Entrate — Riscossione, e qui, veniva a conoscenza, dell'esistenza di una pretesa creditoria vantata nei suoi confronti a titolo di contributi previdenziali DM10 e somme aggiuntive, asseritamente dovuti in favore dell'INPS di Reggio Calabria;
- In particolare, il presunto debito era relativo alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 09420110003010514000 (ruolo n.0000158), asseritamente notificata in data 16.02.2011, avente ad oggetto contributi previdenziali DM10 e somme aggiuntive, per l'anno 2010, per un importo complessivo di € 1.208,01
2) cartella di pagamento n. 09420110010267241000 (ruolo n. 0001733), asseritamente notificata in data 02.01.2006, avente ad oggetto contributi previdenziali DM10 e somme aggiuntive, per l'anno 2010, per un importo complessivo di € 983,34;
- che il ricorrente, assunta conoscenza dell'esistenza a suo carico della pretesa, e stante l'inesigibilità delle somme a titolo di presunto omesso versamento di contributi DM10 per decorrenza dei termini prescrizionali previsti, anche successivi all'asserita notifica della cartella, inoltrava all'INPS e all'Agenzia delle Entrate — Riscossione istanza amministrativa di sgravio, chiedendo di procedere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, allo sgravio delle somme contenute nelle cartelle indicate in premesse, nonché alla immediata cancellazione dei ruoli ad esse sottesi.
Contestualmente l'istante rappresentava che, nel in caso di mancata risposta o nel caso di esito negativo della domanda di sgravio, sarebbe stata costretta a dare seguito ad azione qiudiziale di cui all'art. 615, comma 1, cpc, senza ulteriori avvisi.
- Che né l'INPS né l'agenzia delle Entrate-Riscossione davano riscontro a tale istanza e che l'interesse ad agire è concreto ed attuale.
Parte ricorrente propone azione di accertamento negativo del carico contributivo portato da due cartelle esattoriali di cui sarebbe venuto a conoscenza in occasione
Eccepisce l'omessa notifica della cartella e la prescrizione estintiva quinquennale sia avuto riguardo alla data di scadenza dei contributi sia avuto riguardo alla data di presunta notifica della cartella.

Si sono costituiti l’INPS e la SCCI spa, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Deve dichiararsi la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente evocata in giudizio.

Motivazione

Il ricorso è fondato.
§ 1- Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso è ammissibile e sussiste l'interesse ad agire.
Basti a tal riguardo considerare come l'ente impositore ritenga tuttora dovuti i contributi in questione e concluda per la condanna del ricorrente al pagamento degli stessi.
Inoltre il ricorrente, prima di instaurare il giudizio, ha diligentemente avanzato richiesta di sgravio.
Pertanto, vi è interesse del ricorrente ad ottenere la statuizione giudiziale di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale.

A ciò si aggiunga, in punto di diritto, come sia applicabile alla fattispecie il principio enunciato dalle S.U. della Cassazione, le quali hanno così statuito: "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione "(Cass. SU n 19704/2015).

§ 2 – Sussiste la legittimazione passiva dell’ente impositore, in quanto titolare della pretesa contributiva (cfr. Cass. 16425/2019), così come del concessionario per i dedotti vizi del procedimento di riscossione.

§ 3 - Sul periodo di prescrizione successivamente alla notifica della cartella esattoriale, va precisato che la notifica della cartella esattoriale ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale, in quanto la cartella divenuta definitiva perché non opposta, non può essere paragonata al titolo di formazione giudiziale, per il quale solo matura il termine di prescrizione ordinario decennale. Così come ribadito da Cass. SU. n. 23397 del 17.11.2016: "Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

§ 4 – Non vi è prova in atti della notifica delle cartelle, né di atti interruttivi. Per altro, anche rispetto la data di presunta notifica indicata nell’estratto di ruolo, sarebbe comunque maturata la prescrizione.
§ 5 - Le spese legali vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e poste a carico del concessionario, essendo allo stesso imputabile l'esito della lite, mentre vengono compensate nei confronti degli enti impositori.

PQM

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalla cartella esattoriale n. 09420110003010514000 (ruolo n.0000158) e dalla cartella di pagamento n. 09420110010267241000 (ruolo n. 0001733);
- condanna AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.685,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. MALAVENDA MICHELE dichiaratosi procuratore antistatario ;
- compensa per intero le spese legali tra il ricorrente e l'INPS e la SCCI spa.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, 09/06/2020.
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari


 

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