REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA
La dott.ssa Marinella Di Pietro, in funzione di Giudice di Pace della Terza Sez. civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania alla pubblica udienza del 09.05.2016 ha emesso la seguente
SENTENZA
definitivamente decidendo, nella causa civile iscritta al n. 1862/015 R.G. avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa da E. N., elettivamente domiciliata in Catania, via Carmelo Patané 28, presso lo studio dell'Avv. Orazio Esposito, che lo rappr. e dif. per procura estesa su foglio separato allegato agli atti
-opponente-
Contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, Agente per la Riscossione per la Provincia di Catania , in persona del Legale Rappresentante pro-tempore,
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco P.T., rappr. e dif. dall'Avv. Walter Perez, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto 151, presso l'Avvocatura dell'Ente.
COMUNE DI PATERNO', in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per carica presso la Casa Municipale, in Paternò, autorizzato a resistere in giudizio con atto di GC n.22 del 10.02.2016, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio Platania
Opposti

Conclusioni delle parti come formulate all'udienza del giorno 09.05.2016

Svolgimento del processo

E. N. con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria, evocava in giudizio innanzi a questo Giudice la Riscossione Sicilia S.p.A, nella qualità di Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, il Comune di Catania e il Comune di Paternò, esponendo che a seguito di autonoma ispezione presso gli Uffici della Riscossione Sicilia veniva a conoscenza di essere debitore nei confronti dei predetti Enti Impositori. In particolare:
- Cartella di pagamento n. ________, con il quale si richiedeva il pagamento di € 143,31, oltre accessori, Ente impositore Comune di Catania afferente alla sanzione amministrativa, elevata in data 29.06.2000 ;
- Cartella di pagamento n.______, con il quale si richiedeva il pagamento di € 200,56, oltre accessori, Ente impositore Comune di Catania afferente alla sanzione anministrativa, elevata in data 21.11.2000;
- Cartella di pagamento n. ______, con il quale si richiedeva il pagamento di € 424,29, oltre accessori, Ente impositore Comune di Catania, afferente alla sanzione amministrativa, elevata in data 29.03.2001;
- Cartella di pagamento n. _____, con il quale si richiedeva il pagamento di € 202,76, oltre accessori, Ente Impositore Comune di Paternò, afferente ad una sanzione amministrativa;
- Cartella di pagamento n. ____, con il quale si richiedeva il pagamento di € 90,36, oltre accessori, Ente Impositore Comune di Paternò, afferente ad una sanzione amministrativa;
- Cartella di pagamento n. ________, con il quale si richiedeva il pagamento di € 243,42, oltre accessori, Ente Impositore Comune di Catania, afferente alla sanzione amministrativa elevata in data 17.04.2003;
- Cartella di pagamento n. ______, con il quale si richiedeva il pagamento di € 243,42, oltre accessori, Ente Impositore Comune di Gubbio, afferente alla sanzione amministrativa elevata in data 26.08.2005;
- Cartella di pagamento n._________, con il quale si richiedeva il pagamento di €.23,42 oltre accessori, Ente impositore Comune di Catania, afferente alle sanzioni amministrative, elevate rispettivamente in data 09.07.2004 e 23.09 2004,
- Cartella dl pagamento n.______, con il quale si richiedeva il pagamento di € 189,59, oltre accessori, Ente Impositore Comune di Catania, afferente alla sanzione amministrativa elevata in data 06.12.2004;
- Cartella di pagamento n.______, con il quale si richiedeva il pagamento di € 251,43, oltre accessori, Ente Impositore Comune di Catania, afferente alla sanzione amministrativa elevata in data 25.11.2005;
- Cartella di pagamento n. _____, con il quale si richiedeva il pagamento di € 1.650,00, oltre accessori, Ente Impositore Comune di Catania, afferente alla sanzione amministrativa, elevata in data 25.11.2006.

Tanto premesso l'opponente eccepiva tra i vari motivi, la non dovutezza delle somme pretese dai citati Enti Impositori, per mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento e dei sottesi verbali di contestazione, nonchè l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto azionato.

Iscritta ritualmente la causa a ruolo alla prima udienza nessuno si costituiva per le Amministrazioni convenute in giudizio, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa avendo natura documentale ed essendo matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09.05.2016 si costituivano in giudizio il Comune di Catania e il Comune di Paternò a mezzo di rispettivi atti responsivi, nelle cui conclusioni chiedevano il rigetto dell'opposizione che ritenevano infondata in fatto ed in diritto. II Comune di Catania e il Comune di Paternò eccepivano in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva. II Comune di Gubbio continuava a rimanere contumace per l'intero corso del giudizio.

L'opponente insisteva nella propria opposizione.
Quindi, precisate le conclusioni ex artt.321 c.p.c. e 62 Disp. Att. c.p.c, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.

Motivazione

Le eccezioni di rito devono ritenersi inammissibili, tenuto conto che le amministrazioni si sono costituite tardivamente.
Tuttavia in via incidentale va evidenziato che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva appare infondata, dal momento che sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente Impositore, in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione.

Parimente inconducente risulta la eccepita inammissibilità del ricorso.
All'uopo va rilevato che nel caso di specie va applicato il principio, pacifico in dottrina e giurisprudenza ed elaborato in tema di titoli esecutivi di natura giudiziale, secondo cui con la opposizione all'esecuzione, di cui al comma I dell'art. 615 cit, possono farsi valere i fatti estintivi ed impeditivi successivi alla formazione del titolo esecutivo quali la prescrizione e l'illegittima iscrizione a ruolo (Cass. civ. sez. unite 12.07.2004 n. 12879).

Orbene nel caso che ci impegna l'estratto di ruolo della Riscossione Sicilia S.p.A. all'opponente risulta impugnato unitamente alle cartelle delle quali è atto prodromico.
La mancata notificazione della cartella esattoriale priva il destinatario dell'esercizio del rimedio (opposizione) previsto dalla legge e pertanto il suddetto momento di garanzia deve essere recuperato a livello del primo atto di esazione.
In buona sostanza, l'opposizione avverso un atto proveniente dall'Ente Esattore si fonda sulla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, pertanto, integra i medesimi estremi del "rimedio atipico", col quale si identifica e del quale condivide natura e struttura, distinguendosene soltanto sotto il profilo dell'atto al quale l'azione si ricollega, ovvero il primo atto che manifesti la pretesa impositiva.

E' legittimo pertanto che quelle "notizie" o documenti comunicati dall'Ufficio, pur non rivestendo l'aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa creditoria, suscitandone l'interesse a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale.
Se pertanto un soggetto, come nel caso emblematico affrontato in esame, non fosse messo nella condizione di impugnare l'atto opposto di fronte ad una errata o inesistente notifica nei suoi confronti della cartella di pagamento, non avrebbe garantita una piena e adeguata tutela.

Venendo al merito, l'opposizione appare fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L'opponente ha contestato la legittimità della procedura esecutiva, assumendo la mancata notifica delle cartelle esattoriali, n.ri _____, deducendone l'intervenuta prescrizione.

Deve rilevarsi al riguardo che dalla documentazione prodotta dalle parti costituite si evince che le pretese creditorie menzionate negli opposti estratti di ruolo afferiscono a sanzioni amministrative elevate tra gli anni 2000/2006, pertanto, in assenza di prova sull'esistenza di validi atti interruttivi, va accertata la nullità degli opposti estratti di ruolo, indi delle relative cartelle di pagamento, per maturata prescrizione della pretesa creditoria, stante l'inutile decorso del termine quinquennale.

L'Agente della riscossione con il suo negativo comportamento processuale, non ha, infatti, prodotto in giudizio copia delle cartelle impugnate e/o della loro notificazione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni ed allo stato degli atti , va dichiarata la nullità delle cartelle impugnate e delle pretese creditorie con esse azionate.
Gli altri motivi di opposizione restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza virtuale, si liquidano come in dispositivo e vanno poste esclusivamente a carico della Riscossione Sicilia S.p.A. unica responsabile del maturarsi della prescrizione, tenuto conto che dall'esame degli atti emerge che le Amministrazioni Comunali hanno trasmesso i ruoli nei termini di legge.

PQM

II Giudice di Pace, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 8059/015 R.G. avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa da N.E., contro Riscossione Sicilia S.p.A, nella qualità di Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, Comune di Misterbianco e il Comune di Catania, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le cartelle di pagamento n.ri _______ emesse dalla Riscossione Sicilia, già Serit Sicilia S.p.A., ordinando l'archiviazione dei relativi verbali;
2. Condanna la Serit Sicilia S.p.A. alla rifusione delle spese processuali che liquida complessivamente in €450,00, di cui € 125,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, che distrae a favore del procuratore dell'opponente.
Così deciso in Catania il 09.05.2016
Il Giudice di Pace dr.ssa Marinella Di Pietro
Depositato in cancelleria il 23 maggio 2016


 

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