REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Massimo Gullino Presidente
Dott. Claudia De Martin Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere relatore
all'udienza collegiale del 13 dicembre 2019 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 576/18 R.G.L. e vertente
TRA
A.G., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Giampaolo e Vincenzo Bartolo -Appellante
CONTRO
Istituto nazionale della previdenza sociale (inps) in persona del Presidente, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione crediti Inps (scci), rappresentato e difeso dagli avvocati del proprio ufficio legale – appellato
Agenzia delle entrate - riscossione (già Equitalia Sud S.p.A.), in persona del legale rappresentante, contumace -appellato

OGGETTO: opposizione a ruoli e sottese cartelle 094 2007 00406752 79, 094 2008 00206431 63, 094 2008 00206431 63, 094 2009 00002172 15, 094 2009 00025904 32, 094 2009 00171098 53, 094 2009 00280438 25, 094 2009 00349930 46 e 094 2009 00395928 09- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Locri n° 389 pubblicata in data 28 marzo 2018

CONCLUSIONI
A.: dichiarare, in riforma della impugnata sentenza, la intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria di cui alle cartelle indicate in ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi
Inps: conferma della sentenza oggetto di gravame; in subordine rigetto della domanda di primo grado perché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, rubricato come "opposizione ex art. 615 I comma c.p.c.", A. G. impugnava le cartelle indicate in epigrafe, delle quali deduceva di avere avuto conoscenza solo in seguito al rilascio da parte dell'agente della riscossione di un estratto di ruolo in data 24 febbraio 2015, evidenziando che il termine di prescrizione quinquennale era comunque decorso dopo le date di notifica riportate nell'estratto.
Resistevano sia l'Inps, anche quale mandatario della cessionaria S.C.C.I. S.p.A., sia l'agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A.
Con sentenza n° 389 pubblicata il 28 marzo 2018 il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando l'opponente a rimborsare le spese a ciascun resistente.

A. G. ha proposto appello con ricorso depositato il 27 luglio 2018.
Resistendo l'Inps nella doppia veste e contumace Agenzia delle entrate – riscossione (AER), subentrata a Equitalia Sud S.p.A., la causa viene oggi decisa con la presente sentenza del cui dispositivo viene data lettura in udienza.

Motivazione

Il tribunale ha ritenuto il difetto di interesse ad agire dell'A., ritenendo che il debitore possa agire sulla base dell'estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, ma solo ove la cartella non sia stata precedentemente notificata.
Le sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza 19704 del 2015, avevano risolto il contrasto di giurisprudenza dichiarando ammissibile l'impugnazione del ruolo non notificato o invalidamente notificato, del quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario, ri-levando che un orientamento più restrittivo violerebbe il diritto di agire e resistere in giudizio previsto dall'art. 24 Cost.
Successive sentenze di legittimità hanno tuttavia precisato che, premesso che la prescrizione può essere fatta valere come eccezione e non in via d'azione, l'azione basata sulla conoscenza dell'estratto è assistita da interesse ad agire quando si tratti di impugnazione di cartelle mai notificate o invalidamente notificate, e non quando l'opposizione sia proposta dopo che la cartella già è stata notificata.
Cass. Sez. V-L 5443 del 2019, ad esempio, in motivazione si esprime nel senso che, mentre nel caso di cartella non notificata l'azione si giustifica onde "recupera-re gli strumenti di impugnazione avverso la cartella che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa dell’invalidità della notifica di essa", di contro, quando la notifica sia avvenuta, è possibile far valere con l'opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. l’estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, ma solo quando vi sia almeno una minaccia attuale di atti esecutivi.
L’orientamento formulato dalla giurisprudenza in questo e altri recenti arresti non è in contrasto con quello delle sezioni unite, ma lo completa circoscrivendone la portata.

Va tuttavia evidenziato che (cfr. l'ampia motivazione di Cass. sez. lav. 29294 del 2019) l'opposizione all'esecuzione non è altro se non un'azione di accertamento negativo del credito, in cui l'interesse ad agire si identifica nella pretesa di negare la posizione debitoria. Se dunque il contribuente agisce sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica della cartella ma chiede accertarsi la prescrizione posteriore all'assunta notifica, bisogna considerare che la prescrizione dei contributi previdenziali è sottratta alla disponibilità delle parti e pertanto l'azione di accertamento negativo è ammissibile anche se diretta solo all'affermazione della prescrizione. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. L'interesse non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, bastando lo stato di incertezza oggettiva.

Nel caso di specie, in primo grado Equitalia, dopo avere evidenziato che l'A. non contestava l'avvenuta notifica delle cartelle, le cui relate produceva comunque in giudizio, oltre a formulare eccezioni in rito (abusiva duplicazione delle domande, omessa indicazione della data di conoscenza del ruolo) si è difesa nel merito, evidenziando che l'A. aveva ricevuto in data 8 ottobre 2010 la comunicazione di iscrizione ipotecaria basata anche sulle cartelle oggetto di giudizio, e sostenendo che il termine di prescrizione diviene decennale dopo la notifica della cartella.
A sua volta, l'Inps evidenziava l'avvenuta notifica delle cartelle e la presenza di atti interruttivi intermedi, invocando anch'esso la decennalità del termine.

L'interesse ad agire sussisteva senz'altro quantomeno in quanto sopravvenuto in corso di giudizio attraverso le difese degli opposti.
Si deve pertanto entrare nel merito.
La questione del termine di prescrizione dei crediti portati da cartella notificata e non opposta è stata rivisitata dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze sez. lav. 4338 del 2014, 11749 del 2015 e 5060 del 2016. Secondo questo orientamento, il termine di quaranta giorni per proporre opposizione alla pretesa contributiva è diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo dell'ente previdenziale, sicchè "non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale… e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi. Riguardo a quest'ultima…, in difetto di diverse disposizioni…, trova applicazione il termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.".
Cass. SS.UU. 23397 del 2016, intervenendo a risolvere il contrasto di giurisprudenza, ha tuttavia motivatamente e condivisibilmente avvalorato l'orientamento prevalente nella precedente giurisprudenza, escludendo che la notifica della cartella modifichi la natura dei crediti e dunque il termine di prescrizione, che rimane pertanto quinquennale per i crediti contributivi.
Questa Corte si è costantemente adeguata all'orientamento ora richiamato, peraltro ormai ampiamente consolidato.

Vero è poi che Equitalia ha prodotto (e l'Inps in questa sede richiama) l'interruzione della prescrizione intervenuta l'8 ottobre 2010, data di notifica dell'avviso di ipoteca. Tale data si pone entro il quinquennio anteriore sia al 24 febbraio 2015 (data di rilascio dell'estratto) sia al 10 marzo 2015, data di deposito del ricorso. Né l'uno né l'altro evento hanno tuttavia efficacia interruttiva. Il primo è un mero rilascio di documentazione informativa, peraltro nemmeno proveniente dal reale creditore, e non costituisce dichiarazione di volontà ma di mera scienza, inidonea a mettere in mora il debitore. Il secondo è un atto posto in essere dall'assunto debitore e non contiene alcuna ricognizione del debito.

Rimangono invece fuori dal quinquennio le date in cui si sono costituiti Equitalia (21 dicembre 2015) e Inps (3 gennaio 2015).
Il ricorso andava pertanto accolto e i crediti portati dalle cartelle sopra elencate andavano dichiarati estinti.
Tenuto conto che la materia dell'interesse ad agire dopo la consegna dell'estratto di ruolo, in presenza di avvenuta notifica della cartella, è stata oggetto di letture non univoche da parte della giurisprudenza di legittimità e che l'orientamento che questa Corte condivide è stato meglio specificato dalla Corte di cassazione solo in corso di appello, le spese di questo grado vanno compensate.

PQM

la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull’appello proposto con ricorso depositato il 27 luglio 2018 da A. G., contro Agenzia delle entrate - riscossione e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), anche quale mandatario di S.C.C.I. S.p.A., avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Locri n° 389 pubblicata ila 28 marzo 2018, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle nn° 094 2007 00406752 79, 094 2008 00206431 63, 094 2008 00206431 63, 094 2009 00002172 15, 094 2009 00025904 32, 094 2009 00171098 53, 094 2009 00280438 25, 094 2009 00349930 46 e 094 2009 00395928 09, compensando le spese dei due gradi.
Reggio Calabria 13 dicembre 2019
Pubblicata in data 27.12.2019


 

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