REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Laura Renda, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7932/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione al ruolo e all’esecuzione
PROMOSSA DA
D. G. rappresentato e difeso dall’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO giusta procura come in atti
- ricorrente-
CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (cf 02121151001), in persona del legale rappresentante pro tempore anche quale mandatario della S.C.C.I. SPA- SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (cf 05870001004) rappresentato e difeso dall’avv. FLORIDIA ALBERTO giusta procura come in atti
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (GIA’ SE.RI.T. SICILIA S.P.A.) (cf 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. GUGLIOTTA LIVIA LUCIA giusta procura come in atti
-resistenti-

All’odierna udienza di discussione, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all’esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento

Svolgimento del processo

Parte ricorrente ha agito per l’accertamento dell’insussistenza dei crediti indicati nelle cartelle opposte assumendo non essere state mai notificate, deducendo di averne avuto cognizione solo in occasione dell’accesso presso l’Agente della Riscossione per la provincia di Catania in data 4 luglio 2017.
Rilevava trattarsi di iscrizioni a ruolo relative a contributi IVS fissi e a percentuale afferenti gli anni dal 1998 al 2009.
Eccepiva la prescrizione del credito vantato dall’INPS ai sensi dell’art. 3 della l. n. 335/1995 e comunque anche a voler prendere in ipotesi l’avvenuta notifica delle cartelle in discussione anche la prescrizione successiva, in virtù del recente arresto della Suprema Corte (Cass., S.U. n. 23397/2016), a mente del quale restava fermo il termine di prescrizione quinquennale non potendo equipararsi i titoli in questione ad un titolo giudiziale.

Si è costituito l’ente impositore che, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento a ogni difesa relativa tutti gli atti posti in essere dall’Agente della Riscossione successivamente alla formazione del ruolo, ha eccepito la inammissibilità dell’opposizione volta alla contestazione dei crediti per motivi di merito, in ragione delle date di notifica delle cartelle sì come risultanti all’Istituto da segnalazione di Riscossione Sicilia.
Era comunque questa a dover dimostrare di avere correttamente notificato le cartelle, fermo restando che l’Istituto aveva a sua volta, con avvisi bonari, interrotto il termine di prescrizione.

Riscossione Sicilia dal canto suo ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione in quanto tardiva a fronte della notifica delle cartelle di pagamento, rilevando che con per ciò che riguardava le cartelle 29320020113568226, 29320040079348737, 29320050007655323, 29320060137380501 e 29320080098823568 andava dichiarata cessata la materia del contendere poiché Riscossione non aveva rinvenuto la documentazione relativa alla notifica dei successivi atti, non essendo tenuta alla conservazione per oltre 5 anni.
Autorizzato il deposito di note, alla odierna udienza del 25 giugno 2018 la causa viene definita nei termini che seguono.

Motivazione

Preliminarmente, occorre qualificare la domanda proposta dal ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in scrutinio, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull’an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull’esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l’iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l’iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l’opposizione va qualificata come opposizione all’iscrizione a ruolo.
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo
(ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell’intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.

Ciò posto, al fine di sgombrare il campo della trattazione dalle questione di più chiara ed evidente definizione deve rilevarsi che la stessa Riscossione Sicilia S.p.A. con riferimento alle cartelle 29320020113568226, 29320040079348737, 29320050007655323, 29320060137380501 e 29320080098823568 (indicate ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 del ricorso) ha dato atto di non avere rinvenuto atti interruttivi del nuovo termine di prescrizione, decorrente dalla notifica delle suddette cartelle, anche a volerle considerare astrattamente regolari, con conseguente estinzione dei crediti in esse portati, in conformità all’ormai consolidatosi orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità cui questo Ufficio aderisce.
Dalla notifica della cartella infatti decorre un ulteriore termine di prescrizione quinquennale, in ragione della causale del credito, non operando con riferimento agli atti in discussione il principio di cui all’art. 2953 c.c.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente stabilito che un provvedimento esattoriale dell’Ente della riscossione produce solo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ciò in quanto non vale l’effetto proprio dell’accertamento della sussistenza del credito con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (S.U. n. 23397 del 17.11.2016).

D’altro verso, per quanto in questa sede rileva, con riguardo alle ulteriori cartelle pure impugnate, contesta l’opponente la regolarità delle notifiche delle cartelle nn. 29320040010250949, 29320080002494269, 29320090061869601, assumendo di esserne venuto a conoscenza solo attraverso il rilascio dell’estratto di ruolo.
Segnatamente le notifiche delle cartelle n. 29320040010250949 (indicata al n. 2 in ricorso) e n. 29320080002494269 (indicata al n. 6) sarebbero nulle in quanto rispettivamente effettuate in P_____, la prima e in P______, la seconda, ove già da tempo egli non risiedeva più; come peraltro a Riscossione Sicilia spa noto, avendo allegato alla propria documentazione il certificato di residenza del ricorrente, con abitazione in P________, a decorrere dal 21.07.2004.
Al riguardo rileva come la norma di cui all’art. 58 del DPR 600/1973 (Domicilio fiscale), statuisce che “Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte…. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”, e la Suprema Corte, pronunciandosi di recente sul concetto di variazione del domicilio fiscale ha specificato: “Si ha variazione del domicilio fiscale, ai sensi del comma secondo del suddetto art. 58, quando il contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica in altro Comune”. (Cass. 23334/2017 del 6.10.2017). Ancora, l’art. 60 del DPR 700/1973 riguardante le “notificazioni” degli atti fiscali, stabilisce che “Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione”.
Risulta in effetti dalla documentazione in atti (certificato storico di residenza) che il D. a partire dal 21 luglio 2004 non risiedeva più nei luoghi ove è stata effettuata la notifica (in data 24.2.2005 a mani della “nonna” R. S.” la cartella n. 29320040010250949; in data 10.09.2008 la n. 29320080002494269 a mani della “madre” Z. G.), sicchè va reputata nulla la notifica effettuata in un indirizzo diverso.

Quanto alla cartella n. 29320090061869601 (indicata al n. 10 in ricorso), eccepisce ancora l’opponente l’invalidità della notifica in quanto effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante affissione nella casa comunale, essendo "irreperibile" il ricorrente senza che sia stata inviata alcuna raccomandata informativa alla stessa, a nulla valendo la copia di un avviso che riporta un indirizzo sbarrato, e non reca firma né del notificatore né del destinatario.
Anche su tale punto l’opposizione è meritevole di accoglimento.
Nei casi di c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario, la notifica della cartella di pagamento, ex art. 140 c.p.c., è inesistente, in quanto effettuata con modalità non conformi allo schema legale tipico, se la raccomandata contenente la notizia del deposito presso la casa comunale dell’atto non consegnato, per irreperibilità cd. relativa, non perviene nella sfera di conoscenza del contribuente, ma viene restituita al mittente a causa di un errore dell’ufficiale postale, il quale appone la dicitura “trasferito” riferita al destinatario, pur essendone rimasta invariata la residenza.(1)
Nella fattispecie in esame nemmeno risulta dalla relata il compimento della suddetta formalità, non essendo né stato sbarrato il relativo campo (“Del deposito e dell’affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento”), né risultando indicato il numero di raccomandata alcuna, né la data di compimento del suddetto ulteriore adempimento.
Consegue da quanto detto che i crediti ivi portati sono irrimediabilmente prescritti.

Non a diverso esito, infine, conduce l’esame dell’opposizione afferente le cartelle nn. 29320090029096191 e 29320090038950858 (di cui ai nn. 8 e 9 del ricorso) relative a contributi IVS/percentuale per l’anno 2008, e n. 20320090117303964 (di cui al n. 11 del ricorso) relativa a contributi IVS/percentuale per l’anno 2009.
Anche in tal caso deve infine concludersi per l’accoglimento dell’opposizione, poiché a fronte della regolare notifica della prima a mani del contribuente in data 27.8.2009, così come della seconda, e a familiare convivente – tale B. A. – in data 3.6.2010, non è stato da Riscossione Sicilia S.p.A. dimostrato di avere posto in essere successivi atti interruttivi della prescrizione.
In proposito si condivide quanto rilevato in sede di note conclusive dall’opponente richiamandosi a precedenti dell’Ufficio, cui ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. di attuaz. c.p.c. nel senso che “non appaiono idonei a dimostrare l’interruzione della prescrizione i meri avvisi di ricevimento prodotti dal Concessionario relativi ad intimazioni notificate medio tempore, atteso che questi ultimi, per l’assenza di specifici riferimenti, nonché di ulteriore documentazione a corredo, non appaiono in grado di dimostrare che gli stessi si riferiscono ai crediti oggetto di causa, non potendo sul punto assumere rilevanza i meri estratti di ruolo del Concessionario, da considerarsi atti interni” (Trib. Di Catania sez. Lavoro, n. 3371/2016 del 22.09.2016; id., n.1537/2017) (2).

Essendo anche in tal caso vanamente decorsi oltre cinque anni, senza che risultino ritualmente documentati utili atti interruttivi, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto a riscuotere.
Al fine prospettato non rivestono infatti valenza alcuna né gli avvisi bonari, cui pure l’INPS fa riferimento in memoria, né i preavvisi di fermo risalenti agli anni 2006 e 2008.
Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell’opponente ex art. 93 c.p.c.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
in accoglimento del ricorso dichiara prescritti gli importi iscritti a ruolo di cui agli atti opposti e che, pertanto, l’ente impositore convenuto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la loro esazione;
condanna in solido l’INPS anche nella spiegata qualità di mandatario della S.C.C.I. s.p.a. e RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. al pagamento delle spese processuali, in favore dell’opponente, che si liquidano in complessivi €.1.618,00 oltre IVA e CPA, come per legge, disponendone, la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso, in Catania, 25/06/2018
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Laura Renda


NOTE
1
Cass. civ., Sez. V, n. 25079/2014 (si ricordi la pronuncia de i giudici della Consulta n. 258/2012 relativa all’art. 26, co. 3 d.P.R. n. 602/1973 che nel richiamare l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, co. 1, d.P.R. n. 600/1973, ha ritenuto necessario, ai fini del suo perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la Casa Comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi 10 giorni dalla spedizione di detta lettera informativa; conf. Cass. 8433/2017).

2 Conf. Corte d’Appello di Roma n.906/18 secondo cui “le ricevute di raccomandata dimostrano unicamente che il destinatario ha ricevuto da Equitalia alcuni atti, il cui contenuto nella sua formulazione letterale è sconosciuto” ; Cass. sez. VI con Ord. n. 7615 del 15.04.2016; id. Sez. V, sentenza n.15423 del 22.07.2015.


 

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