REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Paternò, avv. Salvatore Corsello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.177/2019 R G. promossa
DA
R. S. elettivamente dom.to in Catania,via Carmelo Patané 28,presso lo studio dell‘avv. Gennaro Esposito,che lo rappresenta e difende, per procura in citazione.-
OPPONENTE
CONTRO
MUNICIPIA Spa già A.T.I. Enginneering Tributi Spa,concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Catania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Giuseppe Marletta per procura in comparsa di costituzione.-
COMUNE di CATANIA,in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente dom.to presso comando polizia municipale.-
RESISTENTI

Oggetto:opposizione ad ingiunzione di pagamento
All'udienza del 10.5.2019, la causa sulle conclusioni delle parti come in atti,veniva trattenuta per la decisione.-

Svolgimento del processo

Con citazione del 28.2.2019, R. S. proponeva opposizione avverso I‘ingiunzione di pagamento n.20190382891260000128686 emessa dalla ATI Spa il 18.1.2019, notificata il 20.2.2019 per I‘importo complessivo di euro 1.198,37, per sanzioni relative a verbale di contravvenzione, elevato dalla pol. mun. di Catania il 17.1.2014 e notificato il 3.2.2014.-
Assumeva l'opponente, con vari motivi, che l'ingiunzione opposta unitamente alla relativa sanzione, fosse illegittima per la mancanza dei presupposti e, segnatamente, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, atteso che tra la data di notifica dell'accertamento (3.2.2014) e la data di notifica dell‘ingiunzione (20.02.2019) era decorso ampiamente il termine quinquennale di cui all‘art.28 L.689/81.-
Chiedeva quindi, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, venisse pronunciato l'annullamento del verbale e dell'ingiunzione opposta, con vittoria delle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.-

Resistevano in lite la Municipia spa ed il Comune di Catania che depositavano gli atti dell'accertamento ed eccepivano, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione e l'incompetenza per territorio del Giudice adito, e nel merito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto, col favore delle spese del giudizio.-

Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 10.5.2019, sulle conclusioni delle parti,la causa veniva trattenuta per la decisione.-

Motivazione

Giova in via preliminare,rilevare che le eccezioni di inammissibilità dell‘opposizione e di incompetenza territoriale del giudice adito appaiono infondate ed vanno quindi rigettate.-
Invero, con la proposta opposizione, l'opponente ha contestato la legittimità del diritto di procedere all'esecuzione sul presupposto della carenza del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione e, comunque, per l'intervenuta prescrizione del credito: I'azione, quindi, è assolutamente proponibile, attesa la sua funzione recuperatoria in quanto tende a recuperare l'esercizio del diritto di tutela giurisdizionale, ed è, quindi, inquadrabile nell'opposizione all'esecuzione di cui all'art.615 c.p.c., atteso che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione forzata, giudizio nel quale la competenza per materia e per territorio, trattandosi di sanzioni relative a violazioni al codice della strada, resta inderogabilmente fissata davanti al Giudice di Pace del luogo di residenza del debitore, come nel caso di specie (Cass. 22088/2011).-
Conseguentemente,in applicazione dei suddetti principi la proposta opposizione appare ammissibile, attesa la sua funzione recuperatoria del termine per far valere i vizi degli atti presupposti all'esecuzione forzata -

Per le esposte considerazioni, le proposte eccezioni di inammissibilità e di incompetenza territoriale vanno rigettate.-

Nel merito l'opposizione risulta fondata e va quindi, accolta.-
Invero, come rilevato dall'opponente e non contrastato dagli opposti, il verbale di contravvenzione contestato risulta ritualmente notificato in data 3.02.2014, mentre l‘ingiunzione risulta notificata in data 20.02.2019 quando era già decorso il termine quinquennale previsto dall‘art. 28 L.689/81.-
Conseguentemente, essendo decorso il termine di cinque anni, previsto daIl'art.28 L.689/81 per la prescrizione del credito, l'opposizione sul punto appare fondata.
Per le esposte considerazioni, l'opposizione va accolta con conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta limitatamente alle sanzioni di cui al verbale di contravvenzione sopra indicato.-
Ricorrono giusti motivi,determinati dalla peculiarità e novità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del giudizio.-

PQM

Il Giudice di Pace di Paternò, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.177/2019, accoglie l'opposizione proposta R. S. con I‘atto di citazione del 28.2.2019, e per l'effetto annulla l‘ingiunzione di pagamento indicata in premessa emessa dalla Municipia Spa per euro 1.198,37, per sanzioni amministrative relative a verbale di contravvenzione elevato dalla polizia municipale di Catania.
Dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Paternò il 25 Giugno 2019
Il Giudice di pace
Avv. Salvatore Corsello


 

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