REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PATERNO’- AVV. FERNANDO FILIPPELLO- ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 276/014 R.G., promossa
DA
R. A. rappres. e difesa per procura come in atti dall’avv. G. L. S. ed elettiv dom. presso il suo studio
                                              OPPONENTE
                     CONTRO
ATI ENGINEERING TRIBUTI spa  in persona del leg. rappres. pro tempore rappres. e difesa per procura come in atti dall’avv. Domenico Agostana
OPPOSTA
CONTRO
COMUNE DI CATANIA  in persona del Sindaco pro tempore
OPPOSTO-contumace
Alla udienza del 25/11/014 le parti costituite precisavano le conclusioni come in atti ed il Giudice poneva la causa in decisione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento, ritualmente  notificato agli Enti convenuti in data 7/7/014, l’attore esponeva:
-la ATI ENGINEERING TRIBUTI spa gli notificava una ingiunzione di pagamento in virtù della iscrizione nei ruoli esattoriali del Comune di Catania per il pagamento di € 1.261,74 in dipendenza di due verbali di contestazione  che, a dire dell’Ente Esattore, erano stati notificati e non erano stati pagati;
-veniva formulata avvertenza che in difetto del pagamento entro trenta giorni dalla notifica dell’atto oggi impugnato si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Tale intimazione e relativa minaccia di esecuzione era da considerarsi illegittima:
-per mancata notifica dei verbali di contestazione;
-per la inesistenza della notifica della Ingiunzione di pagamento oggi opposta.
Per i motivi di cui sopra R. A. chiedeva che il Sig. Giudice di Pace adito dichiarasse nulla la ingiunzione di pagamento notificata ad istanza della  ATI ENGINEERING TRIBUTI spa ed estinta la obbligazione di pagamento.
La ATI ENGINEERING TRIBUTI spa si costituiva in giudizio, contestando in toto la domanda attrice e chiedendo di chiamare in causa il Comune di Catania.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio preferendo rimanere contumace.
Alla udienza del 25/11/014 venivano precisate le conclusioni come in atti ed il Giudice poneva la causa in decisione.

Motivazione

L’opposizione è  fondata.
Preliminarmente il Decidente dichiara la contumacia del Comune di Catania citato e non comparso.
Sempre in via preliminare il Decidente rileva che in seno alla comparsa di costituzione e risposta della società convenuta manca la indicazione della sede legale di tale società.
Ancora in via preliminare il Decidente rigetta la richiesta dell’Ente esattore, contenuta in seno alla sua comparsa di costituzione e risposta, di chiamare in causa il Comune di Catania attesa la chiara infondatezza di tale richiesta essendo stato tale Ente impositore già convenuto dall’attore con l’atto introduttivo del giudizio.

Ritualmente la presente opposizione, qualificata dal Decidente ex art. 615 c.p.c., è stata così proposta in quanto la ingiunzione di pagamento o atto di avviso  è preliminare  alla esecuzione forzata e giustamente l’atto introduttivo è stato notificato  anche all’ Ente esattore titolare dell’instaurando procedimento esecutivo: art. 615 c.p.c.”quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata………”.

Il convenuto Comune di Catania con la sua dichiarata contumacia non ha  depositato le copie conformi agli originali dei verbali messi a fondamento dell’atto oggi impugnato, ma esse-copie-sono state prodotte dall’odierna opponente, venutane in possesso con istanza di accesso agli atti.
Da tali documenti il Decidente rileva che la notifica di detti verbali di infrazione non è stata eseguita ritualmente, infatti:
L’asserita notifica fatta all’opponente è irrituale e quindi tamquam non esset  in forza del disposto della Sentenza della Corte Costituzionale n° 346 del 1998.
La Corte Costituzionale con la sentenza n° 346 del 23/9/1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero “IN CASO DI MANCATO RECAPITO PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego SIA DATA NOTIZIA AL DESTINATARIO MEDESIMO CON RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO(INESISTENTE  NELLA FATTISPECIE)”.
Ma v’è di più:
l’atto impugnato non appare essere stato ritualmente sottoscritto dal Responsabile della Riscossione ed a nulla rileva il richiamo all’art.3 comma 2 del Dlgs 39 del 12/2/1993 in quanto tale normativa chiaramente non può essere applicata alla fattispecie, infatti: “GLI ATTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DA TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. NELL'AMBITO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI L'IMMISSIONE, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, NONCHÉ L'EMANAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI ATTRAVERSO I MEDESIMI SISTEMI, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. SE PER LA VALIDITÀ DI TALI OPERAZIONI E DEGLI ATTI EMESSI SIA PREVISTA L'APPOSIZIONE DI FIRMA AUTOGRAFA, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.

Ed ancora:
non è stata  fornita prova alcuna della rituale notifica all’opponente della ingiunzione di pagamento,oggi opposta.
Tutta la documentazione, prodotta in semplice copia fotostatica dalla società oggi opposta, ivi compresa la relata di notifica dell’atto oggi impugnato,è priva di valore probatorio alcuno atteso che essa è priva di conformità all’originale.
Peraltro dalla copia fotostatica di  tale ultimo documento si rileva che l’atto impugnato non è stato notificato ritualmente, infatti:
a ben vedere la notifica della ingiunzione di pagamento opposta  è anch’essa irrituale perché non è stata eseguita a mani del destinatario ma a mani  di un terzo del quale si sconosce la identità e la qualifica:
con il D.L. 4/7/06 n° 229 all’art. 37 comma 27(richiamato dal Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 13/2/07)sono state approvate variazioni alla relazione di notifica della cartella di pagamento(ed a maggior ragione delle ingiunzioni di pagamento) per il caso di consegna della stessa cartella ad uno dei soggetti terzi diversi dal destinatario CUI TALE CONSEGNA PUÒ ESSERE EFFETTUATA PER LEGGE:
“se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo o l’ufficiale postale consegna o deposita la copia dell’atto da notificare  in busta chiusa che provvede a sigillare e su cui trascrive  il numero cronologico della notificazione dandone atto  nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso e sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto ed il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera racc.ta” : non vi è traccia alcuna che tali adempimenti  siano  stati eseguiti nella notifica di cui trattasi.

Per i motivi di cui sopra non è stata  fornita prova anche della rituale notifica all’opponente anche della   ingiunzione di pagamento oggi impugnata.
Dalla inesistenza di alcun titolo esecutivo (verbali di infrazione) idoneo a procedere alla esecuzione forzata sui beni dell’odierno opponente,
nonché dalla inesistenza giuridica, sia per difetto di sottoscrizione che  per difetto di notifica, dell’atto impugnato
ne scaturisce, con l’accoglimento della opposizione, la dichiarazione di nullità ed inefficacia della ingiunzione  di pagamento notificata all’odierno  opponente.
La domanda si appalesa fondata e quindi la odierna opposizione va accolta. 
Le spese seguono la soccombenza ma limitatamente nei confronti dell’Ente esattore.

PQM

Il Giudice di Pace di Paternò, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione alla esecuzione promossa da R. A. nei  confronti  della ATI ENGINEERING TRIBUTI spa e del Comune di Catania :
-dichiara la contumacia del Comune di Catania citato e non comparso;
-accoglie perché fondato il presente atto di opposizione e ciò per i motivi tutti di cui in narrativa;
-dichiara nullo e privo di efficacia alcuna l’atto impugnato;
-dichiara estinte le obbligazioni di pagamento sia nei confronti dell’Ente impositore che nei confronti dell’Ente esattore.
Condanna la ATI Engineering spa in persona del leg. rappres. pro tempore alla rifusione delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dell’opponente che ne ha fato richiesta ex art. 93 c.p.c. e che liquida in € 120,00 per spese ed € 300,00 per compensi professionale oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Compensa le spese del giudizio tra le altre parti in causa.
La presente Sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Paternò 28/11/014         
Il Giudice di Pace
Avv.F.Filippello


 

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