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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 6
riunita con l’intervento dei Signori:
- TINTO GIUSEPPE Presidente
- BERNABO’ DISTEFANO GAETANA AGATA GIUSEP Relatore
BONACCORSI DOMENICO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5338/2018
depositato il 21/09/2018
- avverso AWISO DI INTIMAZIONE n°29320189000399961 IRPEF-ALTRO 2013
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
VIA PORTO ULISSE 95126
difeso da:
FERRARA ANNALISA
PIAZZA TRENTO 2 95128 CATANIA
proposto dal ricorrente:
R. SRL
difeso da:
• ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE’ ROMEO28 95126 CATANIA CT
Svolgimento del processo
considerato che la società R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso avverso l’intimazione di pagamento numero 29320189000399961. notificata a mezzo PEC in data 17 settembre 2018 da Riscossione Sicilia spa e relativa cartella di pagamento numero 29320160072212783, per il pagamento di circa euro 128.856,73 comprese imposte, sanzioni, interessi di tardiva
iscrizione a ruolo, con riferimento alla cartella sopra indicata relativa a tributi erariali per l’anno 2013, in particolare addizionale comunale e regionale Irpef, imposta sostitutiva su accessori lavoro dipendente, ritenuta alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro, ritenuta alla fonte Irpef
considerato che la società proponeva i seguenti motivi:
1. nullità dell’intimazione di pagamento per assenza del titolo esecutivo legittimante annullamento della cartella indicata con sentenza della Commissione provinciale di Catania; in particolare, l’intimazione di pagamento oggi opposta è illegittima in quanto trova il suo fondamento nella cartella di pagamento sopra indicata, cartella che è stata annullata con sentenza numero 77342-2017, emessa in data 21 giugno 2018 dalla Commissione tributaria di Catania, sezione 17; di conseguenza, è venuto meno il fondamento sul quale poggia l’odierna intimazione;
2. nullità dell’intimazione di pagamento per per assoluta difformità del modello normativamente previsto; difetto di motivazione; omessa indicazione dell’imposta, dell’anno di imposta, dell’ente impositore, delle modalità di calcolo degli interessi, violazione dell’articolo tre legge 241-1190 dell’articolo sette dello statuto del contribuente:
considerato che il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’intimazione e l’accoglimento del ricorso; con vittoria di spese compensi;
considerato che si costituiva Riscossione Sicilia che chiedeva il rigetto del proposto ricorso, deducendo che l’intimazione impugnata riguardava altre 35 cartelle non oggetto di impugnazione in tale sede;
considerato che il ricorso è stato tempestivamente proposto (notifica dell’atto via PEC in data 17 settembre 2018, notifica del presente ricorso in data 21 settembre 2018 via PEC);
Motivazione
considerato che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento atteso che il ricorrente ha prodotto copia della sentenza della Commissione provinciale di Catania che, con decisione emessa in data 7 giugno 2018, depositata in data 21 giugno 2018, in accoglimento del proposto ricorso, ha annullato la cartella di pagamento numero 29320160072212783, cartella che costituisce in parte il presupposto dell’odierno avviso di intimazione oggi impugnato; di conseguenza, limitatamente alla predetta cartella, è venuta meno la fonte impositiva dell’avviso oggi impugnato, pur non essendo ancora passata in giudicato la predetta sentenza, in relazione alla quale non risulta ancora proposto appello;
Cass. n. 740 del 15/01/2019
In tema di riscossione dei tributi, l’accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo dal momento che tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria;
considerato, pertanto, che il ricorso va accolto con l’annullamento dell’intimazione di limitatamente importo della cartella oggetto della decisione di data 7 giugno 2018 che, allo stato, ha annullato tale cartella;
considerato che il motivo relativo alla difformità dal modello previsto per l’intimazione di pagamento va rigettato, essendo lo stesso conforme al modello normativo e non avendo la parte, comunque, indicato specifici motivi, come pure in relazione agli altri motivi dedotti che sono del tutto generici;
considerato che sussistono gravi ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio in considerazione del parziale accoglimento del ricorso;
PQM
in parziale accoglimento, annulla l’intimazione impugnata limitatamente all’importo di cui alla cartella numero 29320160072212783; rigetta nel resto;
spese compensate.
Catania, 20 gennaio 2020
Depositata in segreteria il 3 febbraio 2020
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