TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE VI CIVILE
Il Giudice dell’esecuzione,
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 5000/2019 Rg Es. e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 18 febbraio 2020;

Motivazione

rilevato che l’opponente ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi ex art 72 bis D.P.R. 602/73 notificato ad istanza di Riscossione Sicilia s.p.a. deducendo la nullità dell’atto impugnato per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria sottesa, eccezione già fatta valere innanzi alla Commissione Tributaria tramite l’impugnazione delle intimazioni di pagamento prodromiche al pignoramento;
rilevato che Riscossione Sicilia s.p.a. si è costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione;
rilevato che nessuna argomentazione è stata spesa dall'opponente con riferimento al periculum in mora;

rilevato, con riferimento alla dedotta prescrizione, che il motivo di opposizione è inammissibile, essendo di natura tributaria i crediti sottesi all'atto di pignoramento e ciò anche alla luce della sentenza n 114/2018 della Corte Costituzionale (così come interpretata dalla giurisprudenza di merito successiva ed anche da questo Tribunale). La detta decisione , nel dichiarare illegittimo l’art. 57 del D.P.R. 602/73 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, ha, almeno apparentemente, ampliato la cognizione del Giudice ordinario, tuttavia precisando – come è possibile ricavare dall'ampia motivazione della decisione – che la cognizione è relativa ai soli atti e fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora, ove previsto (“l’opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l’art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni”).
Insomma, il contribuente può proporre opposizione ex art 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di crediti tributari, se intenda fare valere fatti successivi (modificati o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell’avviso di mora, mentre non potrà fare valere innanzi al Giudice ordinario eccezioni che avrebbero tempestivamente dovuto essere proposte impugnando la cartella di pagamento o gli altri atti previsti dall'art 19 del d.lgs 546/1992 (fra cui naturalmente rientra anche l’intimazione ex art. 50 del D.P.R. 602/73).

La fattispecie che ci occupa, dunque, NON rientra nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, come vorrebbe l’opponente, in quanto la A. ha eccepito fatti estintivi (la prescrizione) che si sarebbero verificati nel periodo intercorrente fra la notifica della cartella ed il successivo avviso di mora, notificato all'opponente. Pertanto, correttamente la A. ha fatto valere l’eccezione di prescrizione innanzi alla Commissione Tributaria impugnando le intimazioni di pagamento ed è (solo) in detta sede che avrebbe dovuto chiedere (ed eventualmente ottenere) il provvedimento di sospensione.

E’ evidente che la ratio sottostante la pronuncia della Corte Costituzionale era, infatti, quella di “riempire” un vuoto di tutela lasciato dalla disciplina di cui all’art 57 del D.P.R. 602/73 (“…non c’è affatto un vuoto di tutela nell'ipotesi della prevista inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi riguardante la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, ma solo una puntualizzazione del criterio di riparto della giurisdizione, analogamente la prevista inammissibilità dell’opposizione all'esecuzione, quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c’è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario. L’inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. si salda, in simmetria complementare, con la proponibilità del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale…”). Le ipotesi cui, pertanto, è riferibile l’estensione della tutela assicurata dalla Corte Costituzionale sono da ricondurre a fatti sopravvenuti non deducibili nell'ambito del processo tributario, quali ad esempio fattispecie estintive del credito come l’intervenuto pagamento o lo sgravio o la sopravvenuta estinzione della pretesa per essersi il contribuente avvalso di misure di favore (la cd. “rottamazione” delle cartelle di pagamento), che possono certamente essere fatte valere innanzi al Giudice ordinario ex art 615 c.p.c., in quanto relative al venir meno del diritto dell’agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata.

La detta interpretazione ha trovato piena conferma anche nella sentenza della Suprema Corte n. 11900/2019 secondo cui “In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione regolata dall'art. 615 cod. proc. civ. in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella o dell'avviso di pagamento, le opposizioni c.d. "recuperatorie", ossia con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, devono proporsi, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto".

Quanto alle Sezioni Unite citate dalla A. (n. 34447/19) si evince che la fattispecie trattata dalla Cassazione (peraltro in tema di ammissione del credito al passivo fallimentare) non contemplava l’esistenza di un avviso di mora ex art 50 D.P.R. 602/73 invece esistente nella fattispecie che ci occupa; si legge infatti “Il processo tributario è annoverabile tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. Igs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore”. Nella specie, l’atto da impugnare (l’avviso di mora) invece esiste, tant’è che la stessa A. ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione. Diversamente, se nessun avviso di mora fosse mai stato notificato, la A. avrebbe potuto far valere la fattispecie estintiva innanzi al Giudice ordinario, in mancanza di una tutela residua innanzi al Giudice tributario (allo stato invece non solo esistente ma anche esperita);

rilevato che va, dunque, rigettata l’istanza di sospensione;
rilevato che, in considerazione delle questioni trattate, oggetto ancora di alcune incertezze interpretative a livello giurisprudenziale, possono essere compensate le spese della fase cautelare;

PQM

RIGETTA
l’istanza di sospensione;
compensa fra le parti le spese della presenta fase cautelare;
FISSA
termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'iscrizione a ruolo dell’opposizione, osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c., ridotti della metà, ovvero per la riassunzione della causa innanzi all’ufficio giudiziario competente.
Si comunichi.
Catania, 26/2/2020
Il Giudice
Laura Messina


 

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