TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE VI CIVILE
Il Giudice dell’esecuzione,
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 3596/2019 Rg. Es. e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 22/10/2019;

Motivazione

rilevato che E. N. ha proposto opposizione ex art 617 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, ad istanza di So.Ge.R.T. s.p.a, deducendo l’omessa notifica dell’atto di pignoramento nonché degli atti prodromici;
rilevato che la società opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione;
rilevato che entrambe le eccezioni formulate dalla E. appaiono fondate:

a) con riferimento all’omessa notifica del pignoramento, la So.Ge.R.T. non ha fornito alcuna prova di aver anche solo tentato di effettuare la notifica; agli atti risulta solo depositato un estratto dal sito delle Poste Italiane s.p.a. da cui risulta un invio di raccomandata in data 20/9/2019 ovvero oltre quindici giorni dopo la proposizione dell’opposizione stessa. Solo per completezza, si osserva che non trattandosi di nullità ma di omissione della notifica (ovvero di inesistenza della stessa) alla fattispecie non è applicabile il principio di cui all’art. 156 c.p.c. , per cui il vizio non può ritenersi sanato dal raggiungimento dello scopo;

b) quanto alla notifica dell’ingiunzione di pagamento, la documentazione prodotta dalla società opposta non è sufficiente ai fini della prova della regolarità del procedimento notificatorio; ed infatti, nel caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale, se da recente la Corte di Cassazione ha affermato la non necessità dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica nell’ipotesi di plico consegnato al portiere (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - T, Ordinanza n. 28872 del 2018), diversamente è stato statuito nell’ipotesi di irreperibilità (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 5 n. 21815/2019 secondo cui “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”) per cui è necessario che venga data prova, da parte del notificante, dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito che, nella specie, non è in atti;

rilevato che si può ritenere sussistente il periculum in ragione della natura delle somme pignorate (stipendio);
ritenuto che la statuizione in ordine alle spese del sub procedimento di sospensione (pronuncia da rendere ad opera del giudice dell'esecuzione con il provvedimento che chiude la fase sommaria, sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto della istanza di sospensione: cfr., Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033) va conformata al principio della soccombenza, operando la liquidazione delle spese come da dispositivo;

PQM

SOSPENDE
l’esecuzione;
CONDANNA
So.Ge.R.T. s.p.a. al pagamento delle spese e dei compensi della fase cautelare che liquida in complessivi € 844,00 di cui € 139,00 per spese ed € 705,00 per compensi (ex D.M. 55/2014, procedimenti cautelari fino ad € 5.200, solo fase introduttiva e decisionale), oltre spese forfettarie, IVA, CPA e spese di notifica, da distrarsi in favore dell’avv. Gennaro Esposito che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.;
FISSA
termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'iscrizione a ruolo dell’opposizione, osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c., ridotti della metà, ovvero per la riassunzione della causa innanzi all’ufficio giudiziario competente.
Dà mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catania, 23/10/2019
Il Giudice
Laura Messina


 

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