REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Paternò
Sezione Civile
II Giudice di Pace di Paternò Dott.ssa Anna Motta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. 127/017 .R.G. promosso
da
C. S. M. D., elettivamente domiciliato in Catania Via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell'avv. Orazio Esposito, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Gennaro Esposito, giusta procura in atti
opponente
contro -
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Servizio Riscossione Tributi Agente della Riscossione per la provincia di Catania ( C.F. 00833920150 ) in persona del legale rappresentante pro tempore.,con sede in Catania Via L. Rizzo n.39
convenuta opposta - contumace -
contro
COMUNE DI FIRENZE in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria n. l, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Giovanni Spallino giusta delega in atti
convenuto opposto"
contro
COMUNE DI PATERNO' in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Municipale rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Platania giusta delega in atti
convenuto opposto -

OGGETTO: opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti e verbale di udienza del 1.12.2017

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato per l'udienza del 5.04.2017 C. S. M. D., rappresentato e difeso come in epigrafe, proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.293 802016 00024706 del veicolo tg. ____, limitatamente aI mancato versamento degli oneri tributari riferiti alle cartelle n. 293 2005 0007155951 e n. 293 2010 0063102537, con Enti creditori i Comuni di Firenze e Paternò e le causali delle richieste riguardanti contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada con anni di riferimento 2000 e 2008.
L'opponente eccepiva: I) mancata notifica delle Carlene impugnate ed intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore; 2) prescrizione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale successiva alle cartelle di pagamento impugnate.
Per i motivi di cui sopra chiedeva che il Giudice di Pace adito accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del credito recato dalle Carlene di pagamento n. 293 2005 0007155951 e n. 293 2010 0063102537 e per l'effetto annullare le suddette cartelle e il ruolo in esse portato e, in ogni caso, in caso di mancata prova della notifica degli atti presupposti alle cartelle, annullare gli stessi e le relative cartelle; ancora, per l'effetto, annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 293 802016 00024706 limitatamente alla parte relativa alle cartelle sopra indicate, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.

La Riscossione Sicilia S.p.A., sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e, alla prima udienza tenutasi il 14.04.2017, trascorsa l'ora di rito, ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva con proprio fascicolo e comparsa di costituzione e risposta il Comune di Firenze producendo copia degli atti attestanti la notifica dei verbali, insistendo sulla legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì il Comune di Paternò con proprio fascicolo e comparsa di costituzione e risposta eccependo l'inammissibilità e la tardività delle censure riguardanti il verbale posto in riscossione e, in subordine, chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva del concessionario in caso di accoglimento del ricorso.

All'udienza del 17 novembre 2017 il Giudice, dopo la discussione, poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e verbale di udienza.

Motivazione

Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della Riscossione Sicilia S.p.A. ritualmente citata e non costituitasi.
L'avere assunto tale posizione processuale costituisce serio indizio da valutare ai fini della decisione della causa.

In via preliminare va esaminata la questione della giurisdizione in tema di fermo amministrativo, alla luce della peculiarità della materia trattata, ed appare opportuno svolgere un breve excursus riepilogativo della giurisprudenza e della legislazione in riferimento alla materia della controversia in esame.

Sul punto va osservato che in data antecedente alla entrata in vigore del D.L. 248/06 convertito con modifiche in I. n. 296/06, dopo un intenso dibattito sulla natura del fermo amministrativo, era prevalso l'orientamento che lo configurava come un atto funzionale all'espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito dell'amministrazione e pertanto da impugnarsi dinanzi al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (Cass. Sez. Unite n. 857/07, 14701/06. 2053/06, Cons. Stato n. 4689/05, Gdp Napoli 24-01-05). Il fermo rientrava nella competenza del giudice ordinario, e si configurava non come atto esecutivo ma come atto preliminare all'esecuzione, non avendo precluso la giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme al codice della strada, I`esperimento delle opposizioni di cui all'art. 615-617 c.p.c. (Cass. Sez. Unite n. 16217/0l). L'art. 35 comma 26 quinquies del citato D.L., tuttavia, aggiungeva all'art. 19 comma I Dlgs 546/92, che enumerava gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, anche il fermo di beni mobili registrati di cui all'art 85 Dpr n. 602/73.

L'innovazione introdotta dalla norma e le conseguenti interpretazioni riaprivano il dibattito, che era stato chiuso dalle citate decisioni delle SS.UU., intorno alla giurisdizione. Parte della giurisprudenza, tenuto conto della formula adottata dal legislatore, riteneva che la norma individuasse la giurisdizione delle commissioni tributarie non con riferimento alla materia della controversia, ma in relazione all'organo competente ad adottare la sanzione. Ne conseguiva che, essendo il fermo irrogato da un ufficio finanziario, la giurisdizione, secondo il predetto orientamento si radicasse dinanzi alle commissioni Tributarie anche nel caso di infrazioni diverse da quelle riguardanti tributi. Questa interpretazione, peraltro, veniva confortata dalla Suprema Corte (Cass. S,U. n. 13902-07, 2888-06, 24398/07).

L'altro orientamento riteneva, invece, alla luce della mancata modifica dell' art. 2 comma I Dlgs 546/92, che il giudice tributario doveva limitarsi a conoscere dei soli crediti di natura tributaria e di conseguenza la sua giurisdizione si limitasse al solo provvedimento di fermo fondato su tributi.
Ebbene, le SS.UU. della Suprema Corte con l'ord. n.14831-08, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alla luce delle sentenze della Corte Costituzione n. 61/08 e 130/08 (secondo le quail la giurisdizione delle commissioni tributarie era da ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto) enunciando il principio che "la giurisdizione delle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 Dpr n. 602/73, appartiene aI giudice tributario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 comma 1 e 19 , comma I , lettera e-ter), Dlgs n. 546 del 1992, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di un tributo (Cass. Sez. Un. Ord. n. 14831/08)".
Va, peraltro evidenziato che secondo la predetta ordinanza, il fermo amministrativo per espressa volontà del legislatore non rientrava nella sfera tipica dell'espropriazione forzata ma si configurava come una procedure alternativa.

Successivamente la Cass. a Sez. Unite con la sent. n. 20931-11 affermava che la competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche, come nella specie, di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria fosse in base all'art. 9, comma 2, cod. proc. civ., inderogabilmente del Tribunale, in virtù delta natura esecutiva del provvedimento in discussione.

Infine, con la recente sentenza n.21914-14 la Suprema Corte ha precisato che l'opposizione al preavviso di fermo si configura ai sensi dell'art 615 comma I c.p.c., laddove si fondi sulla mancata notificazione dei verbali e delle cartelle e sul decorso del termine di prescrizione. E pertanto la competenza spetta al Giudice di Pace avuto riguardo ai criteri per materia individuati dall'art. 7 del dlgs. 1 settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Sulla stessa linea l'ordinanza della Suprema corte n. 3283 -2015 che ribadisce che anche l'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice delta strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del D.Igs. 1 settembre 201 1, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Conclusivamente, alla luce della citata giurisprudenza, va affermato che, qualora l'opponente non muova specifiche contestazioni al preavviso di fermo, ma lamenti con opposizione ex art 615 comma I c.p.c. la mancata notificazione della cartella e dei verbali prodromici, eccependo I'intervenuta prescrizione ex art 28 l. 689-81, la competenza in materia di sanzioni amministrative avverso il preavviso di fermo si radichi dinanzi al Giudice di Pace ai sensi degli art 6-7 dlgs 150-11.

Con riferimento alla fattispecie in esame ( per la quale l'infrazione al codice della strada non è oggetto di contestazione) i rilievi svolti con riferimento all'infondatezza del credito ed alla sopravvenuta estinzione per prescrizione si configurano quali motivi di "opposizione all'esecuzione", ex art. 615 c.p.c.
Trattandosi, dunque, di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., competente per territorio non è, quindi, il Giudiceterritorialmente competente a conoscere l'impugnazione relativa alla violazione del codice della strada, bensì il Giudice del luogo ove deve avvenire l'esecuzione, cosi come sancito dall'art. 27 c.p.c., a cui fa espresso rinvio lo stesso primo comma dell'art. 615 c.p.c.
Va precisato infine che l`onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 C.C., grava sull'ente di riscossione che deve dare prova certa dell'avventa notifica della cartella impugnata, atto presupposto ed indispensabile alla preannunciata esecuzione.

Tanto premesso e passando al merito della controversia, osserva il Giudicante che I'opposizione appare fondata e va accolta.
La Riscossione Sicilia S.p.A., su cui incombeva l'onere probatorio, non ha fornito nessuna prova di avvenuta regolare notifica delle Cartelle n. 293 2005 0007155951 e n. 293 2010 0063102537, in assenza della quale si deve ritenere che le cartelle medesime non siano state affatto notificate, con la conseguenza della nullità dell'atto consequenziale notificato.
La Riscossione Sicilia S.PA, quale ente esattore, è tenuta al rimborso delle spese del giudizio in virtù del principio della giudiziale soccombenza, in considerazione che il motivo di accoglimento attiene alla mancata notifica della cartella addebitabile all'Ente esattore.

PQM

Il Giudice di Pace di Paternò, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa N. 127/017 R.G. promossa da C. S. M. D. nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.A., Servizio Riscossione Tributi Agente della Riscossione per la provincia di Catania, del Comune di Firenze e del Comune di Paternò, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, cosi decide:
dichiara la contumacia della Riscossione Sicilia S.p.A.;
in accoglimento della domanda, dichiara la nullità delle cartelle esattoriali n. 293 2005 0007155951 e n. 293 2010 0063102537 sottese all'atto impugnato; dichiara altresì estinte le obbligazioni di pagamento in esse contenute perché prescritto il diritto ad esigere, nei confronti sia dell'Ente esattore che dell'Ente impositore;
condanna la Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore. alla rifusione delle spese processuali che liquida complessivamente in € 450,00 di cui € 50,00 per spese ed € 400,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell' avv. Orazio Esposito che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;
sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Paternò in data 24.02.2018
Depositato in Cancelleria il 31.03.2018


 

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