REPUBBLICA ITALIANA
In none del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Paternò
Sezione Civile
Il Giudice di Pace di Paternò Dott.ssa Anna Motta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. 129/017 R G. promosso
da
P. A., elettivamente domiciliata in Catania, Via Carmelo Patané Romeo n. 28, presso lo studio dell'avv. Orazio Esposito, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Gennaro Esposito, giusta procura in atti
opponente
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Servizio Riscossione Tributi Agente delta Riscossione per la provincia di Catania ( C.F. 00833920150 ) in persona del Direttore Generale - Procuratore - Dr. Gaetano Romano, elettivamente domiciliata in Catania Via Pietro Mascagni n, 110, presso lo studio dell'Avv. Rosario Marchese che la rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuta opposta
contro
COMUNE DI CATANIA (C.F. 00137020871) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso I`Avvocatura Comunale in Via Umberto n. 151, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Perez giusta procura in atti
convenuto opposto
contro
PREFETTURA DI CATANIA ( P.I. 80009650872 ) in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Catania, via della Prefettura n. 14
convenuta opposta - contumacecontro
COMUNE DI PATERNO' (C.F. 00243770872) in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Paternò, Parco del Sole n. 22
convenuto opposto - contumace
contro
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (C.F. 00347890832) in persona del Sindaco pro-tempore. con sede in Sant'Alessio Siculo, Piazza del Municipio n. 1
convenuto opposto - contumace
OGGETTO: opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti e verbale di udienza del 17.10.2017

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato per l'udienza del 5.04.2017 P. A. A., rappresentata e difesa come in epigrafe, proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 293 2016 00037843 del veicolo tg.____, limitatamente al mancato versamento degli oneri tributari riferiti alle cartelle n. 293 2006 0037930644, n. 293 2009 0051899185, n. 293 2010 0003242376 e n. 293 2011 0027315918 con Enti creditori il Comune di Paternò, il Comune di Sant'Alessio Siculo, la Prefettura di Catania e il Comune di Catania; le causali delle richieste riguardavano contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada con anni di riferimento 2002, 2006 e 2007.

L'opponente eccepiva: 1) mancata notifica delle cartelle impugnate ed intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore; 2) prescrizione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale successiva alle cartelle di pagamento impugnate.
Per i motivi di cui sopra chiedeva che il Giudice di Pace adito accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle di pagamento n. 293 2006 0037930644, n. 293 2009 0051899185 n. 293 2010 0003242376 e n. 293 2011 0027315918 e per I'effetto annullare le suddette cartelle e il ruolo in esse portato e, in ogni caso, in caso di mancata prova della notifica degli atti presupposti alle cartelle, annullare gli stessi e le relative cartelle; ancora, per l'effetto, annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 293 2016 00037843 limitatamente alla parte relativa alle cartelle sopra indicate, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.

La Riscossione Sicilia S.p.A. si costituiva in giudizio producendo copia degli estratti di mole e delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, rilevando che le cartelle medesime erano state regolarmente notificate, eccependo inoltre la legittimità della procedura di riscossione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludendo con la richiesta di rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, conseguentemente, la condanna al pagamento dei compensi difensivi.

Si costituiva con proprio fascicolo e comparsa di costituzione e risposta il Comune di Catania, producendo copia degli atti attestanti la notifica dei verbali, eccependo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva del concessionario in caso di accoglimento del ricorso.
La Prefettura di Catania, il Comune di Paternò e il Comune di Sant'Alessio Siculo, regolarmente citati, non si costituivano in giudizio e, alla prima udienza tenutasi il 14.04.2017, trascorsa I'ora di rito, venivano dichiarati contumaci.

All'udienza del 17.10.2017 il Giudice, dopo la discussione, poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e verbale di udienza.

Motivazione

Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della Prefettura di Catania, del Comune di Paternò e del Comune di Sant'Alessio Siculo ritualmente citati e non costituitisi.
Ancora in via preliminare va esaminata la questione della giurisdizione in tema di fermo amministrativo, alla luce della peculiarità della materia trattata, ed appare opportuno svolgere un breve excursus riepilogativo della giurisprudenza e della legislazione in riferimento alla materia della controversia in esame.
Sul punto va osservato che in data antecedente alla entrata in vigore del D.L 248/06 conv. con mod. in I.n. 296/06, dopo un intenso dibattito sulla natura del fermo amministrativo, era prevalso l'orientamento che lo configurava come un atto funzionale all'espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito dell'amministrazione e pertanto da impugnarsi dinanzi al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (Cass. Sez. Unite n. 857/07, 14701/06, 2053/06, Cons. Stato n. 4689/05, Gdp Napoli 24-01-05). II fermo, rientrava nella competenza del giudice ordinario, e si configurava non come atto esecutivo ma come atto preliminare all'esecuzione, non avendo precluso la giurisprudenza in materia di sanzioni amministratine per violazione delle norme al codice della strada, l'esperimento delle opposizioni di cui all'art. 615-617 c.p.c. (Cass. Sez. Unite n. 16217/01). L'art. 35 comma 26 quinquies del citato D.L., tuttavia, aggiungeva all'art. 19 comma 1 Dlgs 546/92, che enumerava gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, anche il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 85 Dpr n. 602/73. L'innovazione introdotta dalla norma e le conseguenti interpretazioni riaprivano il dibattito, che era stato chiuso dalle citate decisioni delle SS.UU., intorno alla giurisdizione. Parte della giurisprudenza, tenuto conto della formula adottata dal legislatore, riteneva che la norma individuasse la giurisdizione delle commissioni tributarie non con riferimento alla materia della controversia, ma in relazione all'organo competente ad adottare la sanzione. Ne conseguiva che, essendo il fermo irrogato da un ufficio finanziario, la giurisdizione, secondo il predetto orientamento si radicasse dinanzi alle commissioni Tributarie anche nel caso di infrazioni diverse da quelle riguardanti tributi. Questa interpretazione, peraltro, veniva confortata dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 13902-07, 2888-06, 24398/07). L'altro orientamento riteneva, invece, alla luce della mancata modifica dell' art. 2 comma 1 Dlgs 546/92, che il giudice tributario doveva limitarsi a conoscere dei soli crediti di natura tributaria e di conseguenza la sua giurisdizione si limitasse al solo provvedimento di fermo fondato su tributi.
Ebbene, le SS.UU. della Suprema Corte con I'ord. n.14831-08, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alla luce delle sentenze della Corte Costituzione n. 61/08 e 130/08 (secondo le quali la giurisdizione delle commissioni tributarie era da ritenersi
imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto) enunciando il principio che "la giurisdizione delle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 Dpr n. 602/73, appartiene al giudice tributario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2 comma 1 e 19 , comma 1, lettera e-ter), D.lgs. n. 546 del 1992, solo
quando il provvedimento impugnato concerna la riscossione di un tributo (Cass. Sez. Un. Ord. n. 14831/08)"
. Va, peraltro evidenziato che secondo la predetta ordinanza, il fermo amministrativo per espressa volontà del legislatore non rientrava nella sfera tipica dell'espropriazione forzata ma si configurava come Una procedura alternativa.
Successivamente la Cass. a Sez. Unite con la sent. n. 20931-11 affermava che la competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche, come nella specie, di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria fosse in base all'art. 9, comma 2, cod. proc. civ., inderogabilmente del Tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.

Infine, con la recente sentenza n.21914-14 la Suprema Corte ha precisato che l'opposizione al preavviso di fermo si configura ai sensi dell' art 615 comma I c.p.c., laddove si fondi sulla mancata notificazione dei verbali e delle cartelle e sul decorso del termine di prescrizione. E pertanto la competenza spetta al Giudice di Pace avuto riguardo ai criteri per materia individuati dall'art. 7 del d.Igs. 1 settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo. Sulla stessa linea l'ordinanza della Suprema corte n.3283-2015 che ribadisce che anche I'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del D.Igs. 1 settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di
accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Conclusivamente, alla luce della citata giurisprudenza, va affermato che, qualora l'opponente non muova specifiche contestazioni al preavviso di fermo, ma lamenti con opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. la mancata notificazione della cartella e dei verbali prodromici, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art 28 l. 689-81, la competenza in materia di sanzioni amministrative avverso il preavviso di fermo si radichi dinanzi al Giudice di Pace ai sensi degli art 6-7 dlgs 150-11.

Con riferimento alla fattispecie in esame (per la quale l'infrazione al codice della strada non è oggetto di contestazione) i rilievi svolti con riferimento all‘infondatezza del credito ed alla sopravvenuta estinzione per prescrizione si configurano quali motivi di "opposizione all'esecuzione", ex art. 615 c.p.c.
Trattandosi, dunque, di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., competente per territorio non è, quindi, il Giudice territorialmente competente a conoscere l'impugnazione relativa alla violazione del codice della strada, bensì il Giudice del luogo ove deve avvenire l'esecuzione, cosi come sancito dall'art. 27 c.p.c., a cui fa espresso rinvio lo stesso primo comma dell' art. 615 c.p.c.

Va precisato infine che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 C.C., grava sull'ente di riscossione che deve dare prova certa dell'avventa notifica della cartella impugnata, atto presupposto ed indispensabile alla preannunciata esecuzione.

Tanto premesso e passando al merito della controversia, osserva il Giudicante che l'opposizione appare fondata e va accolta.
La Riscossione Sicilia S.p.A., su cui incombeva l'onere probatorio, pur avendo fornito prova dell'avvenuta notifica delle cartelle n. 293 2006 0037930644, n. 293 2009 0051899185, n. 293 2010 0003242376 e n. 293 2011 0027315918 rispettivamente in data 19.02.2007, 27.10.2009, 23.08.2010 e 13.05.2011, non ha prodotto alcuna prova di aver notificato alcun atto interruttivo fino al recapito, in data 23.01.2017, dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo, con la conseguenza che le suddette cartelle risultano irrimediabilmente prescritte.
La Riscossione Sicilia S.P.A., quale ente esattore, è tenuta al rimborso delle spese del giudizio in virtù del principio della giudiziale soccombenza, in considerazione che il motivo di accoglimento attiene alla mancata notifica della cartella addebitabile all'Ente esattore.

PQM

Il Giudice di Pace di Paternò, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa N. 129/017 R.G. promossa da P. A. A. nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.A., Servizio Riscossione Tributi Agente della Riscossione per la provincia di Catania, della Prefettura di Catania, del Comune di Catania, del Comune di Paternò e del Comune di sant'Alessio Siculo, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, così decide:
- dichiara la contumacia della Prefettura di Catania, del Comune di Paternò e del Comune di Sant'Alessio Siculo;
- in accoglimento della domanda, annulla le cartelle esattoriali n. 293 2006 0037930644, . 293 2009 0051899185, n. 293 2010 0003242376 e n. 293 2011 0027315918 sottese all'atto impugnato; dichiara altresì estinte le obbligazioni di pagamento contenute perché prescritto il diritto ad esigere, nei confronti sia dell'Ente esattore che dell'Ente impositore;
. condanna la Riscossione Sicilia Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali che liquida complessivamente in € 525,00 di cui €.125,00 per spese ed €.400,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Paternò in data 15.02.2018
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Anna Motta


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.