REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il G.O.T. del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, Giuseppe Marino, all’udienza di discussione del 4.04.2019 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7809/2013 R.G. Lavoro ( riunito il fasc.8000/2013 R.G.)
promossa
DA
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale n. 77778 del 23.11.2001 del notaio P. Castellini di Roma dall'Avvocato Pier Luigi Tomaselli;
- ricorrente - opponente-
CONTRO
S. A., rappresentato giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avvocato Orazio Esposito;
-resistente- opposto-
CONTRO
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di opposizione dal Prof. Avvocato Giuseppe Berretta e dall’Avvocato Salvatore Di Pietro giusta procura depositata telematicamente.
-resistente -opponente-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1621/2013, nel procedimento n. 5771/2013, emesso dal Tribunale di Catania-Sezione lavoro, il 07 luglio 2013, notificato il 4 luglio 2013, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 18.231,29 (ripetizione indebito), oltre spese di lite.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 29.0.2013, l'Inps proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato; deduceva che con sentenza n. 1621/2012 emessa in esito al giudizio n. 9877/2010 R.G. questo Tribunale aveva deciso la causa promossa contro Inps, SCCI S.p.a. e Serit Sicilia S.p.a. dichiarando prescritti i contributi iscritti a ruolo dall'Inps e contenuti nella cartella n. 293 2000 0050155002 notificata in data 16.1.2002; che la sentenza , dopo aver accertato la regolare notifica della cartella, aveva dichiarato la prescrizione quinquennale del credito sotteso alla stessa; che la detta sentenza non era stata appellata e dunque era divenuta irrevocabile; che nel corso del giudizio di opposizione il S. aveva saldato alla sportello i ruoli contenuti nella cartella; che a seguito della definitività della cartella il S. aveva richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto per la ripetizione di tutto quanto pagato in forza del ruolo contenente i crediti prescritti; che non era in contestazione il diritto del S. alla restituzione della somma pagata nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.a., ma che si contestava il suo diritto di ottenere la restituzione da parte dell'Inps ; che a seguito della tempestiva iscrizione a ruolo del credito contributivo e della regolare notifica della relativa cartella l'ente impositore si era svestito di qualsiasi potestà sulla gestione del recupero del credito che era passata al concessionario per la riscossione; che nei rapporti tra l'ente impositore ed il concessionario vigono le regole prescritte dagli artt. 19 e 20 del D.lvo n.12/1999; che dalla inattività del concessionario era derivato per sua fatto e colpa all'Inps un danno, consistente nella perdita della contribuzione regolarmente iscritta a ruolo; che a cagione di ciò è inimputabile all'Inps qualsiasi obbligo restitutorio nei confronti del S.; che comunque l'eventuale obbligo redibitorio non potrebbe eccedere la somma che deve gravare definitivamente a suo carico ai sensi del'art. 20 D.Lvo 112/1999 e che non posso essere addebitate all'Inps le spese per il recupero coattivo.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare che nessuna somma è tenuta a restituire l'Inps a S. A. essendo tenuto alla ripetizione dell'indebito esclusivamente Riscossione Sicilia S.p.a.. conseguentemente revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ingiunge pagamento dell'indebito anche a carico solidale dell'Inps, ponendo il pagamento delle somma ad esclusivo carico, ovvero in subordine parziale di Riscossione Sicilia S.p.a.

Si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia S.p.a., con memoria depositata in data 19 giugno 2015, la quale deduceva ed eccepiva l'infondatezza della domanda proposta dall'Inps in quanto unico soggetto legittimato ad operare lo sgravio delle somme portate nella cartella dichiarata prescritta è l'ente previdenziale o il concessionario nel caso in cui avesse ricevuto espresso incarico dal medesimo per come specificato nella Circolare Inps del 21 dicembre 2004, attività queste che nel caso in esame l'Inps non aveva provveduto a fare, precisando che le disposizioni di legge ( artt. 19 e 20 del D.lvo n.112/1999) richiamate dall'ente previdenziale attengono alla fattispecie diversa in cui il credito sia divenuto inesigibile.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda dell'Inps nella parte in cui chiede di accertare e dichiarare la responsabilità della Riscossione Sicilia S.p.a. ed in ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 giugno 2015, si costituiva in giudizio l'opposto S. A. il quale ribadiva quanto già dedotto sia in sede di giudizio di opposizione che in sede di giudizio monitorio, precisando che era stato costretto ad effettuare il pagamento presso gli uffici di Riscossione Sicilia della cartella di pagamento 293 2000 0050155002, per evitare le conseguenze pregiudizievoli delle procedure esecutive e per liberare dal vincolo imposto dal concessionario il proprio immobile.
Allegava di aver effettuato un pagamento indebito di somme per contributi, successivamente dichiarati prescritti e non dovuti con sentenza passata in giudicato e che tale pagamento era stato fatto direttamente a Riscossione Sicilia S.p.a., a cui era stato richiesta, unitamente all'Inps la restituzione della somma, senza alcun esito.
Assumeva di avere ex art. 2033 c.c. il diritto di ripetere quanto aveva pagato evidenziando che il pagamento dei contributi prescritti , non potendo essere neppure accettato dall'ente, comporta sempre per l'autore del pagamento il diritto alla restituzione.
Assumeva, ancora, che entrambi gli enti erano solidalmente responsabili nei confronti del S. e che le contestazioni dedotte dai medesimi erano attinenti più che altro ai rapporti interni tra le parti opponenti.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto delle opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; la condanna di parti opponenti al pagamento delle spese di lite.

All'udienza del 30 giugno 2015, il precedente giudice, preliminarmente disponeva la riunione al presente giudizio, di quello iscritto al n. 8000/2013 R.G., sussistendone i presupposti di legge e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1621/2013 solo nei confronti dell'INPS.
Autorizzato il deposito di note conclusive, all’udienza odierna, previa discussione delle parti veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

L’opposizione proposta da Inps S.p.a. è infondata e va rigettata per quanto di ragione, mentre deve essere accolta l’opposizione proposta da Riscossione Sicilia S.p.a.

Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta formulata da Riscossione Sicilia S.p.a. di chiamata in manleva di S.C.C.I. S.p.a. cessionaria dei crediti dell’Inps, in quanto risultando per tabulas che la somma di cui viene richiesta la ripetizione è stato trasferita all'Inps, ne consegue l'insussistenza della legittimazione passiva del rapporto controverso in capo alla cessionaria.

Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il pagamento in favore di S. A. della complessiva somma di € 18.231,29, somma indebitamente corrisposta a Riscossione Sicilia S.p.a. per contributi Inps portati dalla cartella di pagamento n. 293 2000 0050155002 dichiarati prescritti con la sentenza n. 1621/2013.
L'opposto ha diritto ad ottenere la restituzione della somma corrisposta per i contributi Inps, infatti è orientamento consolidato sia della giurisprudenza di merito che di legittimità che “ le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e “non possono essere versate” dopo il decorso del relativo termine. Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente”.“…

Inoltre la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma nello stabilire che “ nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti (…) Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico, comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione ( per tutte Cassazione Civile Sentenza Sezione Lavoro n. 3489/2015)”.

Giova precisare che nella materia previdenziale, infatti, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti e ciò costituisce una eccezione a quanto avviene nella disciplina delle obbligazioni in generale.
A norma di quest’ultima, infatti chi effettua spontaneamente il pagamento di una somma di denaro, non dovuta perché prescritta, non può successivamente chiederne la restituzione. L’art. 2940 c.c., norma che disciplina detta fattispecie, prevede: “ Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.
Diversamente, in materia previdenziale detta norma non trova applicazione,
per come sancito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 23367/2016, la quale sul punto afferma che “nella materia previdenziale a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della n. 335, alla disponibilità delle parti, sicché una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva – non già preclusiva- in quanto l’ente previdenziale creditore non potrà rinunziarvi”.

Ciò evidenziato, anche in ragione di quanto dedotto da Riscossione Sicilia S.p.a. circa l'illegittimità della richiesta di ripetizione, è pacifico ed incontestato, per come risulta agli atti di causa, che S. A. nel corso del giudizio n. 9877/2010 R.G. pendente davanti a Questo Tribunale ha corrisposto la somma di Euro 18.231,29 a Riscossione Sicilia S.p.a. che l'ha trasferito prima del deposito della sentenza di annullamento della cartella di pagamento impugnata in tale giudizio, all'Inps.
Ebbene Riscossione Sicilia S.p.a. ha agito come concessionaria dell'Inps, ente impositore il quale è e rimane titolare del credito ed al quale le somme riscosse vanno per legge e sono state versate dalla concessionaria.
Avendo l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo esercitata da S.A. natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirendi, legittimato passivo a restituire la somma indebitamente percepita è in qualità di accipiens l'ente impositore al quale la concessionaria è tenuta a versare il riscosso.
Sul punto la Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell’accipiens, è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell’art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell’obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell’obbligazione.

In ragione di tale principi, non si può condividere l'asserto dell'Inps, che individua in Riscossione Sicilia l'unico diretto destinatario, ritenendo che sia la sentenza n. 1621/2013 a costituire il titolo dell'indebito, tenendo in non cale che a ricevere il pagamento è stato proprio esso ente previdenziale.
Ciò ritenuto, non pare a questo decidente che possano trovare applicazione nella fattispecie in esame l'art. 19 e 20 del D.Lvo 112 del 13.4.1999, giacché non trattasi di un credito inesigibile ma di “ somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite” e dunque la disposizione applicabile è l'art. 26 del citato decreto il quale prevede che “ se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale ”
Ed infatti, deve ritenersi corretta e conforme alla disposizione per ultima citata, la condotta di Riscossione Sicilia S.p.a, che, per come provato documentalmente, ha, richiesto all'Inps di effettuare lo sgravio del ruolo in esame al fine di consentire il rimborso della somma dovuta al S. A. ma l'Ente Previdenziale ha espressamente risposto di non voler procedere in tal senso.
Da quanto precede ne consegue, pertanto, che difetta di legittimazione passiva Riscossione Sicilia S.p.a.

Sulla base delle superiori considerazioni e assorbita ogni ulteriore eccezione, l'opposizione proposta dall'Inps va rigettata ed il decreto ingiuntivo emesso va confermato nei suoi confronti, mentre va accolta l'opposizione proposta da Riscossione Sicilia S.p.a. non avendo la stessa legittimazione passiva relativamente all'azione proposta di ripetizione di indebito proposta da S.A.
Avuto riguardo alla particolare complessità della fattispecie esaminata ed ai non univoci orientamenti giurisprudenziali, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta l’opposizione proposta dall'Inps, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
Accoglie l'opposizione proposta da Riscossione Sicilia S.p.a. e per l'effetto dichiara il suo difetto di legittimazione passiva.
compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Catania, 4 aprile 2019
Il G.O.T.
Giuseppe Marino


 

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