REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CITTERIO Carlo - Presidente -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G.
avverso la ordinanza del 22/05/2015 del Tribunale del riesame di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Calvanese Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDIA Delia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente, l'avv. Massari Ladislao, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Lecce accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di P.G. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato al predetto la misura della custodia in carcere, disponendone la sostituzione con quella degli arresti domiciliari.
Il P. era stato raggiunto da misura cautelare perchè gravemente indiziato di aver partecipato, quale abituale fornitore di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, ad "una associazione armata dedita al narcotraffico, capeggiata da R. R., affiliato alla "Sacro corona unita" (capo 13: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 4) e per la detenzione e cessione in più occasioni di sostanze stupefacenti di varia tipologia (capi 12 e 21: art. 81 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73).

Relativamente alla partecipazione dell'indagato alla suddetta associazione, il Tribunale evidenziava gli specifici atti di indagine che avrebbero dimostrato che il P. era da identificarsi nella persona che svolgeva il ruolo di stabile e assiduo fornitore di stupefacenti nell'associazione criminale, nella consapevolezza di svolgere per essa un fattivo contributo.
In particolare, dalle indagini di p.g. (attività di osservazione, di captazione di conversazioni di sodali dell'organizzazione criminale e di monitoraggio tramite sistema GPS), sarebbe emerso che numerosi approvvigionamenti di droga in favore di esponenti del gruppo criminale di R.R. venivano effettuati presso un tale " G." nel comune di Torchiarolo e segnatamente presso una concessionaria di auto di via ____ e di un immobile di via _____, luoghi entrambi riferibili al P., dipendente dell'autosalone in questione e abitante nella suddetta via.
Il Tribunale sottolineava come la partecipazione dell'indagato all'organizzazione criminale di cui al capo 13) fosse dimostrata, sia dal punto di vista oggettivo sia di quello soggettivo - psicologico, dal continuato, reiterato e stabile contributo offerto dal P. all'associazione, con la nutrita serie di cessioni effettuate a favore di quest'ultima in un arco di tempo considerevole, descritte nel capo 12, intrattenendo rapporti diretti sia con R.R., vertice indiscusso dell'organizzazione, e, dopo l'arresto di questi, con V.R., suo luogotenente e in posizione di assoluta rilevanza all'interno del sodalizio.

Quanto al capo 21) della provvisoria incolpazione, relativo alla cessione in più occasioni ad esponenti del gruppo criminale di D.C., D'.Vi. e J.R. di stupefacente di varia tipologia, il Tribunale richiamava il contenuto esplicito delle conversazioni intercettate che congiuntamente al monitoraggio effettuato dalla p.g. consentiva di ricostruire i dettagli delle operazioni di fornitura ed il coinvolgimento in essa del P..
Relativamente alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva ricorrenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), oltre che per la presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p., per le modalità e per le circostanze delle condotte illecite poste in essere, indicative di un elevato grado di professionalità criminale nella partecipazione ad attività organizzate e stabili finalizzate alla consumazione di reati in materia di sostanze stupefacenti; e per la personalità del prevenuto, negativamente lumeggiata da molteplici e gravi precedenti penali, anche specifici.
Il Tribunale riteneva peraltro che la misura carceraria in atto potesse essere sostituita dalla misura più attenuata degli arresti domiciliari, in quanto le predette esigenze, ancorchè attuali, in considerazione dei numerosi precedenti contro il patrimonio, dimostrativi dell'abituale e costante ricorso dell'indagato al crimine come fonte di reddito, potevano considerarsi parzialmente affievolite dal tempo trascorso dai fatti illeciti contestati (commessi sino al mese di marzo 2012).

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, articolando due motivi di impugnazione, con cui deduce:
- l'inosservanza di norme processuali e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, agli artt. 125 e 273 c.p.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, c ed e): in ordine al capo 13), l'ordinanza impugnata fonderebbe il giudizio di gravita indiziaria su elementi ambigui e privi di riscontro. In modo illogico, il Tribunale desumerebbe invero la partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale capeggiato dal R. dalla sola circostanza della costante e abituale fornitura di consistenti quantitativi di diverse tipologie di stupefacenti, non spiegando il diverso trattamento assegnato alla analoga condotta di fornitura svolta in più occasioni in favore di altro gruppo criminale, descritta al capo 21);
- l'inosservanza di norme processuali e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e): l'ordinanza impugnata risulterebbe motivata in modo generico e astratto, ricorrendo a formule di stile, in ordine al pericolo concreto di reiterazione dei reati, omettendo di indicare le ragioni della inadeguatezza di misure meno afflittive.

Motivazione

1. Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo, in relazione al quale si riscontra una mancanza di motivazione.

Il Tribunale, dopo essersi soffermato sui vari episodi di cessione di stupefacente effettuati dall'indagato a favore del V. e del R., con riferimento al reato associativo si limita ad attribuire al P. il ruolo di stabile fornitore della droga, ma senza collocare tale attività all'interno di un contesto organizzativo.

Va ribadito che la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico e il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, perchè ciò agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, tuttavia è necessario che si accerti, a livello di gravita indiziaria, che tali attività siano poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga, circostanze queste che non emergono dalla motivazione dell'ordinanza in esame.

L'ordinanza impugnata desume l'affectio societatis da parte del P. dalla circostanza che i rapporti di fornitura siano iniziati con il R., capo dell'organizzazione, e sia poi proseguiti con il V., braccio destro di quest'ultimo, una volta che il primo era stato arrestato, ma tale evidenza appare di per sè poco significativa sia perchè essa si colloca pur sempre nell'ambito del ruolo di fornitore di droga, sia perchè la stessa ordinanza impugnata ha evidenziato che in altre occasioni R. e il V. si erano recati insieme dal P. per acquisti di droga.
Come giustamente coglie il ricorso, le carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata appaiono ancor più evidenti in relazione alla provvisoria incolpazione contenuta nel capo 23) della rubrica.
Anche in tal caso, si contesta al P. di aver svolto plurime e periodiche forniture di stupefacenti a favore di J.R. e D'.Vi., descritti nel capo 23) come i vertici di altro sodalizio criminale, operante sul territorio, e l'ordinanza impugnata descrive il P. come colui che rappresentava anche per l'organizzazione ora citata "il principale canale di approvvigionamento" di stupefacente. In definitiva, una condotta del tutto analoga a quella considerata espressione di partecipazione al sodalizio criminale di R.R..

2. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame limitatamente ai punti critici sopra indicati, che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare siffatte lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa sede stabiliti.

L'accoglimento del ricorso dell'indagato in ordine alla relativa gravita indiziaria finisce per riverberarsi anche sul tema delle esigenze cautelari, destinate ad essere rivalutate ove, in sede di rinvio, non venga mantenuta inalterata la struttura composita della contestazione mossa al ricorrente.
La disamina della relativa doglianza risulta dunque assorbita dall'annullamento con rinvio sopra evidenziato.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 13 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2015.
Depositato in cancelleria il 19 novembre 2015.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.