SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Valeria Di Stefano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.11049/10 R.G. promossa da M. A. n.q. di genitore di M.C. (avv. G. O.) contro INPS (contumace) avente ad oggetto: pensione ai superstiti

Svolgimento del processo

Con ricorso al tribunale del Lavoro di Catania, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che a seguito del decesso del nonno paterno M. A. aveva presentato istanza per ottenere la pensione ai superstiti in favore della propria figlia minore M.C. inabile. L'INPS aveva rigettato la domanda in quanto la minore non aveva diritto alla pensione di reversibilità del nonno salvo un affidamente della stessa che non era documentato.
Chiedeva l'accertamento, in via giudiziale, del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti dell'Inps convenuto, con condanna dello stesso al pagamento dei relativi ratei, maggiorati degli interessi legali, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
L'INPS non si costituiva.
La causa è stata decisa all'udienza odierna con sentenza con motivazione contestuale di cui si è data pubblica lettura.

Motivazione

La domanda è infondata e va rigettata.
In caso di morte del pensionato, al fine del godimento della pensione ai superstiti è necessario il requisito della vivenza a carico del de cuius da parte di chi assuma di avere diritto alla pensione ai superstiti.
Nella fattispecie in esame nessuna prova ha allegato o fornito parte ricorrente in ordine ai requisiti in esame.
Il requisito della "vivenza a carico" non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economia del soggetto inabile dal defunto.
Nella fattispecie in esame tale requisito non è stato allegato nè provato da parte ricorrente. Va, peraltro, rilevato che è documentato che la minore convive con il padre M. A. che ha proposto il ricorso e non ha in alcun modo documentato l'assenza di reddito che giustificherebbe il diritto alla reversibilità della pensione del nonno. In difetto della prova di tale requisito la domanda non può trovare accoglimento. Il richiamo formulato all'udienza alla pronuncia della Corte Costituzionale 1999/180 non può modificare tale conclusione atteso che dalla pronuncia in esame consegue che tra gli aventi diritto alla pensione di reversibilità vanno inclusi i nipoti minori o inabili ma sempre se viventi a carico degli ascendenti.
La domanda va rigettata.
Nulla le spese attesa la contumacia dell'INPS.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.11049/11 così statuisce:
rigetta la domandasinonulla sulle spese.
Catania, 3.7.2012
Il Giudice del lavoro
Dott. Valeria Di Stefano


 

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