SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile iscritta al n.5360/2010 R.G.L., avente ad oggetto pensione di vecchiaia anticipata, ex art. 1, comma 8, d.lgs. 30.12.1992 n.503, promossa da V.P.L. (con l'avv. S.C.), contro INPS (con l'avv. R. V.), dà lettura della seguente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale di udienza al quale viene allegata.

Motivazione

Come si evince dagli atti introduttivi di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, oggetto del presente procedimento è costituito dall'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 8, d.lgs. 30.12.1992 n.503, essendo stato, tale requisito, escluso durante la fase amministrativa (come da documentazione versata in atti) e non avendo le parti espressamente trattato degli ulteriori requisiti.
L'art. 1 del d.lgs. 503/1992 cit., recante disposizioni in materia di "Età per il pensionamento di vecchiaia", così dispone:
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto perl'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n.407, è elevato fino al compimento del 65 anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n.153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 maggio 1997, n.117, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma della disposizione in commento,nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
Or, come sopra osservato, alla luce degli atti di causa, l'oggetto del presente giudiziorisulta incentrato sulla sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1, comma 8, cit. (non avendo l'INPS eccepito l'insussistenza degli ulteriori requisiti di legge).
Tale requisito ricorre quando l'invalidità non sia inferiore all'80%.
A tal riguardo, la disposta C.T.U. ha concluso circa la sussistenza del detto requisito sanitario, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni a cui è pervenutoil C.T.U. (la cui relazione va qui integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento) sono condivisibili, in quanto immuni da vizi logico giuridici esupportati da idone amotivazione.
Va pertanto riconosciuto il diritto di parte ricorrente di percepire la pensione anticipata di vecchiaia di cui all'art. 1, comma 8, d.lgs. 30.12.1992, n.503, al sussistere degli altri presupposti legalmente richiesti, non costituenti oggetto del presente giudizio come si desume dalla lettura degli atti introduttivi).
Il ricorso va pertanto accolto nei termini precisati.
Ai fini della liquidazione della prestazione, va sottolineato che, considerato il disposto dell'art. 16 Legge n.412 del 30/12/1991 che ha ricondotto i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza sotto il principio nominalistico, sul credito di che trattasi va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. Sentenza CorteCostituzionale n.196 del 1993) in quanto sorto posteriormente al 31/12/1991. Peraltro tale previsione è stata confermata dall'art. 22 comma 36 Legge n.724 del 23/12/1994.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell'INPS.

PQM

Dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 comma 8, d.lgs. 503/1992, sin dalla data indicata in parte motiva;
Condanna l'INPS a corrispondere, da tale data, secondo le decorrenze di legge e al sissistere degli altri presupposti legalmente richiesti, la predetta pensione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge;
Condanna l'INPS a pagare le spese processuali a favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre IVA e CP, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Pone a carico dell'Inps le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi come da separato decreto.
Così deciso, in Catania, 23.1.2013
Il Giudice
Dott. Mario Fiorentino
Data lettura in udienza


 

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