REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28165/2008 proposto da:
P.P., V.G., E.A., M. A., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE A DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell'avvocato MANNOCCHI MASSIMO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTIA NIRO CHIOCCHINI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -
contro
M.P., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA A. MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CECINELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato CALABRESE CLAUDIO giusta procura a margine del controricorso;
G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA A. MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CECINELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO ZANFANTI giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro
G.E., + ALTRI OMESSI ;
- intimati -
e contro
ENEL SPA, in persona del suo procuratore ENEL SERVIZI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio ANTONIO MALAGUTI in Bologna del 25/01/2010 rep. n. 344 24;
- resistente con procura -
Nonchè da:
CONDOMINIO VIA _____ in persona dell'Amministratore Dott. T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA GRAZIA TINARELLI giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE COLIVA giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente all'incidentale -
e contro
V.G., G.E., S.M., M.P., + ALTRI OMESSI ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 786/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2008 R.G.N. 1217/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato CLAUDIO CALABRESE;
udito l'Avvocato CLAUDIO CALABRESE per delega dell'Avvocato ALESSANDRO ZANFANTI;
udito l'Avvocato MARCO VINCENTI;
udito l'Avvocato ALESSIO PETRETTI;
udito l'Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

A seguito del crollo di due pilastri gemelli del portico di un edificio sito al civico ______ di via ______, l'autorità comunale ordinava l'evacuazione delle abitazioni e la chiusura degli esercizi commerciali presenti nell'immobile.
Ne conseguivano varie azioni risarcitorie che, previa riunione, venivano decise dal Tribunale di Bologna con sentenza del 22.10.2002, che ascriveva il crollo a concorrente condotta colposa dell'ENEL e della Asfalti Sintex s.p.a. (nelle rispettive qualità di committente e appaltatrice di lavori effettuati in prossimità dei pilastri crollati), nonchè del Condominio di via ______ (per la quota del 20% e sul rilievo di uno stato di degrado dei pilastri riferibile a difetto di manutenzione).
Per l'effetto - e per quanto ancora interessa ai fini di causa - condannava il Fallimento Asfalti Sintex, l'Enel ed il predetto Condominio al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite in favore dei vari danneggiati, compresi i conduttori dei locali adibiti ad esercizio commerciale; respingeva, invece, le domande proposte dai predetti conduttori nei confronti dei singoli condomini S. e Ma., G. e Pa., riconoscendo a questi ultimi la rifusione delle spese processuali.
La Corte di Appello di Bologna rigettava sia l'appello del Condominio (in relazione all'affermazione della sua concorrente responsabilità ex art. 2053 c.c.), sia l'impugnazione proposta dai conduttori, sul rilievo che "l'obbligo di manutenzione violato riguardava parti comuni dell'edificio", per cui doveva "rispondere soltanto il condominio", mentre "solo di riflesso" ne avrebbero patito le conseguenze i vari condomini, sui quali si sarebbe ripartito il debito condominiale; escludeva, altresì, che ricorressero "giusti motivi di compensazione delle spese con i rispettivi proprietari convenuti" e condannava i predetti conduttori al pagamento delle spese del grado.
Ricorrono per cassazione M.A., V.G., P.P. e E.A. (quest'ultimo in qualità di l.r. dei figli minori G.Gi. e Pr., figli ed eredi della defunta L.L.), affidandosi ad unico motivo; propone ricorso incidentale, basato su quattro motivi, il Condominio di via (OMISSIS); resistono, a mezzo di unico controricorso, S.M. e Ma.Pa., nonchè - con separati atti - G.E. e la Milano Ass.ni s.p.a. (coassicuratrice della Asfalti Sinflex); alla discussione ha partecipato anche il difensore dell'Enel s.p.a. (nominato con procura autenticata dal notaio Malaguti di Bologna in data 25.1.2010)

Motivazione

1. Ai ricorsi in esame si applica, ratione temporis, il disposto dell'art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza è stata pubblicata in data 20.5.2008.
2. Con l'unico motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 2053 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"), i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per aver "ritenuto di dover applicare la presunzione prevista dall'art. 2053 c.c., non ai proprietari, in solido fra loro, ma al condominio" e chiedono alla Corte di affermare "il principio di diritto che nel caso di rovina di un edificio costituito da diversi piani o porzioni di piano di proprietà di più soggetti la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2053 c.c., è a carico di tutti i proprietari dei diversi piani o porzione di piani, in solido fra loro" e non "unicamente a carico del condominio".

2.1. Il motivo è infondato.
Premesso che le strutture condominiali costituiscono oggetto di una comunione di cui il condominio assume la funzione di ente ai gestione, deve considerarsi che la peculiare natura del condominio - quale "ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini" (Cass. n. 12991/12), - comporta, per un verso, che lo stesso abbia legittimazione passiva generale (Cass. n. 28141/2013) rispetto alle azioni proposte nei confronti del condominio e, per altro verso, che "il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore... fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio" (Cass. n. 12911/2012): ne consegue che non può esservi spazio per una condanna congiunta del condominio e dei singoli condomini in relazione ad illeciti non imputabili specificamente a taluno di essi (cfr. Cass. n. 10233/2002 e Cass. n. 20/2010 che hanno affermato la legittimazione passiva esclusiva del condominio per danni derivanti da strutture condominiali - in entrambi i casi, il lastrico solare, in proprietà o in uso esclusivo ad uno dei condomini - riconoscendo la legittimazione passiva del singolo condomino nei soli casi in cui questi "frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino" o i "danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva").
2.2. Tale conclusione è coerente con la stessa configurazione della responsabilità delineata dall'art. 2053 c.c., che è fondata sulla proprietà del bene la cui rovina è cagione del danno e che, operando oggettivamente nel caso in cui la rovina sia dovuta a vizio di manutenzione o a vizio di costruzione, non può che essere imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione, ossia - per le strutture condominiali - proprio al condominio, quale unico soggetto legittimato a provvedervi.

3. Il Condominio articola quattro motivi aventi la medesima rubrica ("Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione di legge, per violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza e/o del procedimento, per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, extrapetizione e contraddittorietà della motivazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4", con l'ulteriore indicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione al quarto motivo) che censurano la sentenza per avere affermato la responsabilità concorrente del Condominio benchè le risultanze istruttorie (segnatamente, quelle della relazione di C.T.U.) non giustificassero tale conclusione, per aver detratto dal danno risarcibile una quota (del 10%) imputata ad un nubifragio, per non aver pronunciato sulla richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria ed interessi legali sul residuo risarcimento spettante al Condominio e, infine, per non aver accolto il motivo di gravame concernente la compensazione delle spese di primo grado fra il Condominio e il Fallimento della Asfalti Sintex.
2.3. I quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c., non risultano conformi al paradigma legale giacchè, pur essendo correlati a motivi che cumulano plurime doglianze (art. 360 c.p.c., ex nn. 3, 4 e 5), non contengono la "formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati" (Cass., S.U. n. 5624/2009) e, per di più, sono congegnati a mò di mero interpello ("se risulti violato... se sussista vizio...") senza contenere, come necessario, "a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie" (Cass. n. 22604/13) e senza contenere - quanto ai dedotti vizi motivazionali - la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso incidentale.

3. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese fra ricorrenti principali e ricorrente incidentale; i ricorrenti principali vanno - invece - condannati al pagamento delle spese in favore di G.E. e - distintamente - di S. M. e Ma.Pa., rispetto ai quali sono risultati soccombenti, mentre il ricorrente incidentale va condannato a rifondere le spese in favore della Milano Ass.ni s.p.a. (il cui controricorso è stato finalizzato esclusivamente a contrastare il ricorso incidentale) e dell'Enel s.p.a. (atteso che l'interesse di quest'ultima a partecipare alla discussione è conseguito al primo motivo del ricorso incidentale che, contestando l'attribuzione di una quota di responsabilità al Condominio, era volto a porre l'intero risarcimento a carico della Asfalti Sintex e dell'Enel).

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensate le spese di lite fra i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale, condanna i ricorrenti principali - in solido fra loro - a pagare le spese processuali in favore del controricorrente G.E. e dei controricorrenti S. - Ma., nonchè il Condominio di via ____ a rifondere le spese di lite in favore della Milano Ass.ni s.p.a.; liquida le spese, per ciascuna posizione, in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali ed oltre accessori di legge; condanna il medesimo Condominio al pagamento delle spese di lite in favore dell'Enel s.p.a., liquidandole in Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2014


 

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