REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro

in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO
all’udienza del 29 gennaio 2019, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall’art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 206 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell’anno 2018, vertente
TRA
B. C., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Salerno del foro di Tivoli ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Giacomo Matteotti, n. 84, presso lo studio dell’Avv. Monica Segreto, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall’Avv. Katya Lea Napoletano in virtù di mandato generale alle liti, Notaio Castellini di Roma.
CONVENUTO
OGGETTO: ricongiunzione contributiva.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“Nel merito: 1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla determinazione dell’onere di ricongiunzione con il calcolo in detrazione degli interessi ex art.2, comma II L. n. 29/1979; 2) condannarsi conseguentemente l’INPS ad adeguare in diminuzione l’importo rateale ancora eventualmente dovuto dal ricorrente per il pagamento dell’onere di ricongiunzione nella misura di € 17.022,50 o di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, o alla restituzione delle maggiori somme pagate in caso di intervenuto integrale versamento dell’onere richiesto dall’Istituto, oltre agli interessi legali dalle date di versamento al saldo. Spese e compensi di lite rifusi”.

Convenuto: “Voglia l’Ill.mo tribunale adito (…) dichiarare l’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine, dichiarare l’estinzione dell’obbligazione per intervenuta acquiescenza;
- nel merito, respingere il ricorso avversario in quanto infondato (…), mandando l’INPS assolto da tutte le domande proposte nei suoi confronti. (…).
Con vittoria di spese, competenze professionali”.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 29 marzo 2018 C. B. ha agito nei confronti dell'Inps chiedendo che il Tribunale volesse accertare il suo diritto alla detrazione degli interessi ex art. 2 co. 2 l. 29/9 dal calcolo dell'onere di ricongiunzione con condanna della convenuta alla riduzione dell'importo rateale residuo dovuto dal ricorrente per il pagamento dell'onere d ricongiunzione.
Il ricorrente ha dedotto (i) d'essere stato dipendente del Ministero della Difesa nell'Aeronautica militare dal 1984 al 2001 allorché si è congedato prestando servizio in favore di azienda privata con iscrizione presso il Fondo speciale di previdenza per il personale di volo (doc. 4 ric.); (ii) d'aver presentato in data 10.4.2001 domanda all'Inps di ricongiunzione al predetto Fondo Volo dei periodi di contribuzione versati presso l'Inpdap; (iii) d'aver ricevuto in data 30.11.2016 provvedimento di rettifica ed annullamento della precedente determinazione Inps, datata 30.8.2016, con la nuova quantificazione della somma dovuta quale onere di ricongiunzione (determinata in euro 41.617,06) e di aver chiesto ed ottenuto di poter procedere al pagamento rateale, cui sta provvedendo.
Tanto premesso, il ricorrente rilevava l'erroneità del suddetto calcolo effettuato dall'Istituto in quanto l'ente ha omesso di computare in detrazione gli interessi sulla contribuzione versata presso l'Inpdap previsti dall'art. 2, co. 2, L. 29/79 cit. Allegava al proprio ricorso conteggio di parte, concludendo come in epigrafe riportato.

2. Si è costituito l'Inps sollevando eccezioni preliminare di decadenza ex art. 47 Dpr 639/70 e di acquiescenza del ricorrente, che avrebbe accettato le determinazioni dell'ente previdenziale provvedendo al tempestivo pagamento delle rate determinate alla stregua del maggior importo calcolato dall'Inps. Richiamava nel merito la normativa di cui alla L. 322/58 ed agli artt. 124 e 125 del DPR 1092/1973, ritenuta speciale e come tale derogatoria rispetto alla L. 29/79 nel senso di escludere la previsione della detrazione degli interessi.

3. La causa, documentalmente istruita, all’odierna udienza è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.

Motivazione

4. L'eccezione di decadenza ex art.47 DPR 639/1970 per tardivo deposito del ricorso giudiziario è infondata.
Il richiamo all'art. 47 cit. presuppone che l'interessato avanzi richiesta di prestazione pensionistica laddove il B., presentata istanza di ricongiunzione (accolta) ha solo contestato la quantificazione degli oneri a suo carico. D'altro canto sarebbe del tutto irragionevole far decorrere il termine triennale ex art. 47 cit. dalla data di presentazione della domanda piuttosto che da quella di accettazione della richiesta di ricongiunzione, che nel caso di specie è intervenuta nell'agosto/novembre 2016 laddove il B. ha depositato il presente ricorso giudiziario nel corso del 2018.

5. Nessuna acquiescenza è poi configurabile attesa che l'Istituto non indica condotte o atti del B. dai quali desumere la sua inequivoca volontà di accettare gli effetti della determinazione dell'ente con la quale questi ha provveduto a calcolare la misura dell'onere di ricongiunzione, non potendosi certamente ascrivere, tale volontà, alla mera circostanza che il B. abbia provveduto a pagare senza indugio le rate come determinate dall'Inps essendo tale condotta necessitata dal suo interesse a non incorrere nella decadenza dal beneficio della dilazione rateale nei termini previsti dalla legge.
Tale soluzione è del resto pienamente in linea con il principio nomofilattico riassunto dalla S.C. a sezione unite nella massima che segue (pure puntualmente richiamata da parte ricorrente): “L'acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento, nel diritto amministrativo come in quello processuale civile, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento
medesimo. Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso”
. (Nel caso di specie, l'impugnante, reso edotto della negativa valutazione d'impatto ambientale del progetto da esso originariamente redatto, relativo a concessione di derivazione ad uso idroelettrico, aveva comunicato alla competente Regione la predisposizione di un nuovo studio di compatibilità ambientale in grado di tener conto delle motivazioni dei rilievi formulati, così assumendo una condotta che, per il principio enunciato dalla S.C., non precludeva però la possibilità di impugnare poi il provvedimento).

6. Nel merito, il ricorso è fondato.
L’Inps afferma che al caso di specie dovrebbe applicarsi la disciplina prevista dalla L. 322/58 e dagli artt. 124 e 125 del DPR 1092/1973 in quanto speciale rispetto all’art. 2 L.29/1979 invocato da parte ricorrente.
L'assunto non è condivisibile.
I due compendi normativi disciplinano fattispecie diverse a affatto omogenee tra le quali non ricorre un rapporto da genus a specie.
La L. n.29/1979, introdotta successivamente rispetto alla normativa richiamata dalla convenuta, disciplina l'istituto della ricongiunzione delle posizioni assicurative, beneficio che il lavoratore può richiedere onde conseguire un'unica pensione nella gestione prescelta, laddove il DPR 1092/73 e la L. 322/1958 normano in tema di costituzione della posizione assicurativa.
Come enunciato più volte dalla giurisprudenza di merito, anche in sede d'appello, ampiamente richiamata da parte ricorrente:
“La questione controversa è che, secondo l’INPS, l’onere di ricongiunzione è comprensivo di interessi, dovendosi applicare gli artt.124 e 125 del TU citato, e non l’art.2 l.n. 29/1979, poiché si tratta di normativa speciale, che prevale e non è da ritenersi abrogata. L’assunto dell’INPS non è condivisibile; in primo luogo i citati artt. 124 e 125 riguardano la costituzione della posizione assicurativa e non la ricongiunzione, che è espressamente regolata alla l.n. 29/1979 e trova
applicazione per ogni rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, come testualmente prevede il titolo della norma in questione (art.2). Inoltre è proprio il seguente art.126 TU ad escludere la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio, senza aver acquisito il diritto a pensione, e che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la ricongiunzione, come per l’appunto nel caso in esame. Pertanto, così come previsto dal citato art.2 “…la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento”
(passaggio motivazionale tratto dalla sentenza 469/12 della Corte d'Appello di Venezia).

E ancora: “(...) si tratta di stabilire quale sia la normativa applicabile al caso in esame. Ebbene, innanzitutto non può non evidenziarsi come nel più volte richiamato provvedimento con cui l’INPS ha accolto la domanda di ricongiunzione del ricorrente, lo stesso Istituto abbia richiamato la disciplina dettata dall’art.2 della legge 29/1979.
Analoga questione è stata trattata e decisa dalla locale Corte d’Appello che nel respingere il ricorso dell’INPS ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al dipendente; si tratta della sentenza conclusiva della causa iscritta al n. RGL 700/2012 le cui motivazioni, del tutto condivisibili, si riportano ex art.118 disp.att.: “(…) innanzitutto è errato quanto sostiene l’Istituto, e cioè che le disposizioni di cui al DPR 1092/73 costituirebbero normativa speciale rispetto alla disciplina della legge n.29/79. L’art.124 citato regola il caso del dipendente dello Stato (civile o del militare) che cessi dal
servizio senza avere acquisito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio; in tale ipotesi è previsto che si faccia luogo “alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato”.
E’ poi previsto un meccanismo di trasferimento dei contributi analogo a quello delineato dalla legge 29/79, ma senza computo di interessi; ed è proprio tale particolarità che ha indotto l’Istituto appellato a insistere nella propria tesi.
Ritiene la Corte, in sostanziale accordo con il primo giudice, che le due fonti normative (art.1 e 2 L.29/79 e artt.124 e 125 DPR 1092/73) costituiscano entrambe norme di carattere generale, dirette a disciplinare ipotesi differenziate e non intersecate tra loro; come si è detto, la prima riguarda il caso del dipendente (pubblico o privato) che ha effettuato versamenti contributivi presso varie gestioni e intende ottenerne una considerazione unitaria ai fini pensionistici, la seconda attiene al dipendente dello Stato che, non avendo acquisito il diritto a pensione, utilizza i contributi versati per costituire una posizione assicurativa presso l’INPS al fine di ottenere l’indennità prevista.
La controprova di quanto argomentato, si ricava, come ha annotato la sentenza impugnata, dalla lettura dell’art.126 DPR 1092/73, ove si prevede che la “costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione” non avvenga ove detti dipendenti “assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”.
Pertanto il caso dell’odierno appellato, che con il venir meno dell’iscrizione presso l’INPDAP non ha cessato la sua attività lavorativa, proseguendola in ambito privato, non può essere regolato dalla normativa indicata dall’Istituto, ma ricade necessariamente nella disciplina propria della ricongiunzione di cui alla legge 29/79. (…)”.

(così Tribunale Torino Sez. Lav. n.1817/2014, confermata in appello con sentenza n. 802/2015, entrambe pure allegate da parte ricorrente).

6.1 Per quanto sopra alla fattispecie in esame - del tutto analoga a quelle ormai diffusamente trattate nelle sedi di merito - deve applicarsi la sola L. 29/79 e non anche la L. n. 322/58 avendo il ricorrente richiesto la ricongiunzione ai sensi dell’art.2 della prima legge, norma riportata anche nel primo provvedimento di accoglimento dell’INPS datato 30.8.2016 poi rettificato in data 30.11.2016 (cfr., rispettivamente, doc. 5 e 6 ric.); normativa più recente pure indicata nella comunicazione del 17.11.2010 con la quale l'Istituto convenuto comunicava all’odierno ricorrente i conteggi operati ai sensi dell’art. 2 Legge 29/79, richiamando peraltro l’interesse composto al 4,5% annuo (vd. doc. 3 ric.).
Conseguentemente l'Inps sarà tenuto ad adeguare l'importo rateale ancora eventualmente dovuto dal ricorrente per il pagamento dell'onere di ricongiunzione riducendolo nella misura di legge appresso indicata (ai punti 7 e 7.1) ovvero, qualora nel frattempo l'importo fosse stato interamente versato dal ricorrente in favore dell'Istituto, a restituire le maggiori somme incamerate per effetto della dovuta riduzione, oltre interessi di legge al saldo.

7. Parte ricorrente ha allegato al ricorso introduttivo un conteggio elaborato da un commercialista, revisore contabile, di propria fiducia (doc. 8); a fronte di tale analitico ricalcolo nessuna contestazione ha operato la convenuta se non quella generica ed attinente esclusivamente alla disciplina applicabile piuttosto che alle modalità di calcolo.
Ebbene ai sensi dei co. 2 e 3 dell'art. 2 cit.:
“La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente”.


7.1 Nel caso di specie dunque, avuto riguardo al conteggio depositato in atti (doc. 8 ric.) l'importo complessivo degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 2, co. 2, cit. ammonta a euro 34.045; ne consegue che al ricorrente è stata calcolata in eccesso la somma di euro 17.022,50 (determinata, ex co. 3 art. 2 cit., in misura pari alla metà di euro 34.045).

8. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l’attività forense di cui al D.M. 55/2014 (applicabile ratione temporis alla presente liquidazione giusta quanto previsto all’art. 28 del citato D.M.), seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. B., con atto di ricorso depositato il 29.3.2018, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente C. B. alla determinazione dell'onere di ricongiunzione con il calcolo in detrazione degli interessi ex art. 2, co. 2, della L. 7 febbraio 1979, n. 29 e, per l'effetto
- condanna l'Inps ad adeguare l'importo rateale ancora eventualmente dovuto dal ricorrente per il pagamento dell'onere di ricongiunzione riducendolo nella misura di euro 17.022,50 ovvero, qualora nel frattempo l'importo fosse stato interamente versato dal ricorrente in favore dell'Istituto, condanna quest'ultimo a restituire le maggiori somme incamerate per effetto della dovuta riduzione, oltre interessi al saldo;
- condanna l'Inps al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.235, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 29 gennaio 2019
Il Giudice


 

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