TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DISTACCATA DI ACIREALE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Adriana Puglisi
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1284/07 R.G.A.C.
TRA
P. P. -attore-
CONTRO
POSTE ITALIANE S.P.A. -convenuta-
Avente per oggetto: Condannatorio
Precisate le parti le conclusioni, come dal verbale in atti, alla udienza del 27.5.2009 la causa veniva decisa mediante i rispettivi termini di legge

Svolgimento del processo

Con citazione dell'11.11.207 P. P conveniva in giudizio le Poste Italiane spa assumendo che, quale titolare del conto Banco Posta n.168____ per l'accredito della pensione e con possibilità di operare via Internet nonchè titolare di postepay, che nel giugno 2007, effettuato un estratto conto, appurava che tra le operazioni ve ne era una per € 2.901,00 relativa ad una ricarica di postepay in favori di uno sconosciuto non fatta personalmente.
Ritenuto che le Poste Italiane non avevano dato alcuna spiegazione per tale indebito prelievo dal suo conto e che la responsabilità era oggettivamente della convenuta, chiedeva il P. la condanna al risarcimento dei danni mediante il risaccredito sul proprio conto della superiore somma oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi la spa oste Italiane contestava l'assunto di parte attrice atteso che nessuna prova aveva fornito l'attore di tale presunta fraudolenta operazione, in ogni caso, episodi del genere erano frequenti trattandosi di frodi telematiche (phishing) per cui, senza violare il sistema di sicurezza di bancoposta, si riusciva a catturare i codici di accesso all'internet banking mediante la ricezione, da parte del cliente, di una e-mail che sembrava inviata dalle Poste Italiane in cui si richiedeva ad un link (solo apparentemente ufficiale) di inserire i codici di accesso.
Eccepiva parte convenuta che nessuno avrebbe potuto operare sul conto del P. se non fosse stato a conoscenza dei codici segreti, noti solo dal titolare, per cui appariva verosimile che l'attore o personalmente o tramite persona di sua fiducia, probabilmente aveva comunicato i suoi codici di accesso, poi utilizzati per l'operazione fraudolenta.
Rigettata la richiesta di parte attrice di interrogatorio formale, per inammissibilità dell'articolato, non tendente a provare dei fatti ma ad escluderne altri, la causa alla udienza del 27.5.2009 veniva, sulle conclusioni delle parti, mandata in decisione

Motivazione

La domanda attrice è infondata e come tale va rigettata.
Parte istante ha lamentato, quale cliente di Poste Italiane Spa e titolare di carta postepay, un prelievo abusivo dal suo conto per la ricarica in favore di un terzo estraneo di € 2.901,00, chiedendo la condanna della convenuta al riaccredito della somma in quanto oggettivamente responsabile.
Rileva questo giudice che appare probabile che il P., in questo caso, è stato vittima di phishing, cioè di quella attività illegale che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale ed è utilizzata per ottenere l'accesso a informazioni personali o riservate con la finalità del furto d'identità mediante l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, soprattutto messaggi di posta elettronica fasulli, ma anche contatti telefonici, messaggi che imitano grafico e logo dei siti istituzionali per cui l'utente, ingannato, è portato a rivelare dati personali, come numero del conto corrente, della carta di credito, di identificazione etc. >b>La normativa vigente non prevede un obbligo per gli istituti di credito di garantire i clienti da frodi informatiche e quindi a risarcirli delle somme prelevate indebitamente a causa di una violazione dell'account Internet dei clienti, o della clonazione dei loro bancomat o carte di credito; solo l'esistenza di un preciso obbligo contrattuale, in capo all'istituto, di tenere indenne il cliente da ogni tipo di aggressione alle somme depositate, potrebbe comportare un obbligo di risarcimento
L'eccezione di parte convenuta è quindi fondata atteso che l'istituto rifiuta generalmente il risarcimento se il cliente perde la carta o smarrisce il PIN di accesso; in modo analogo, per la home banking rifiuta di risarcire le somme se il cliente ha smarrito la password, ciò configurando negligenza da parte del cliente e l'eventualità del dolo e/o della truffa all'istituto di credito, atteso che il cliente potrebbe cedere a terzi i propri dati e la carta, i quali, d'accordo con lo stesso, potrebbero effettuare dei prelievi, mentre il titolare dichiara lo smarrimento o il furto.
Alla luce quindi delle superiori considerazioni assolutamente infondata va ritenuta la domanda attrice stante il corretto comportamento posto in essere da parte convenuta e stante la insussistenza di una responsabilità oggettiva in capo alle Poste Italiane, non prevista nel nostro ordinamento.
Va quindi rigettata la domanda attrice e stante la natura della causa, e la normativa in merito ancora lacunosa, giusti motivi ricorrono per compensare le spese di giudizio.

PQM

Il giudice, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria ed istanza ed eccezione, definitivamente decidento, rigetta perchè infondata la domanda proposta da P. P nei confronti della Spa Poste Italiane
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Acireale 3 novembre 2009
Il Giudice
Dott. Adriana Puglisi


 

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