REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO
SEZIONE 35
riunita con l'intervento dei Signori:
De Lillo Alfredo - Presidente
Previati Luca - Relatore
Grassi Carlo - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/15
depositato il 26/01/2015
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n. (...) IRPEF-ALTRO
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n. (...) IVA-ALTRO
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n. (...) IRAP
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.p.A.
difeso da:
AVV. DO.AL.
VIA (...) 20139 MILANO
proposto dal ricorrente:
GE. S.A.S. DI SC.MA.
VIA (...) 20124 MILANO MI
difeso da:
TR.AL.
VIA (...) 20100 MILANO MI

Svolgimento del processo

Le parti come in epigrafe, parte ricorrente assistita e rappresentata dal dott. comm.ta Em.Vo., presso il cui studio in Milano via (...) elegge
domicilio; il resistente Agente della Riscossione dei Tributi e delle Entrate, rappresentata e difesa dall'avv. Do.Al., presso il cui studio in Milano via (...) elettivamente si domicilia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI - per parte ricorrente, come in ricorso: chiede a codesta commissione tributaria provinciale di Milano, in
accoglimento delle osservazioni sopra riportate: in via cautelare, sospendere l'esecutività del fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche
con provvedimento d'urgenza, attesa la consistenza del fumus boni juris e del pericutum in mora; in via preliminare, di dichiarare la nullità del
provvedimento amministrativo di fermo per violazione dell'art. 86, comma 2 D.P.R. 602/73, nonché dell'art. 515 c.p.c. in ordine alla sussistenza
della condizione di strumentalità del bene sottoposto a misura cautelare; in via principale dichiarare nullo il provvedimento amministrativo di
fermo per violazione degli artt. 224 e 97 Cost., in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, L. 212/2000, visto l'ingiustificato aggravamento
dell'azione di difesa della contribuente per omessa allegazione degli atti(cartelle di pagamento) richiamati nella motivazione del provvedimento
impugnato; - sempre in via principale, di dichiarare nullo il provvedimento amministrativo di fermo, laddove emesso in violazione dell'art. 21
septies comma 1 L. 241/1990, per carenza assoluta degli elementi essenziali dell'atto e per violazione di casi espressamente statuiti dalla legge;
ancora, di condannare l'agente della riscossione per la provincia di Milano, - Equitalia Nord S.p.A. alla rifusione delle spese di lite e ritenuta la
condotta del concessionario contraria ai principi di correttezza amministrativa, di condannare lo stesso alla corresponsione delle ulteriori somme
ritenute di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- per il resistente agente della riscossione Equitalia Nord spa. come in controdeduzioni:voglia l'Ill.mo Collegio, contrariis rejectis, così giudicare:
preliminarmente:accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Equitalia Nord S.p.A. in relazione all'impugnativa avversaria del
merito della pretesa e delle attività prodromiche alla consegna del ruolo e, per l'effetto, disporre l'integrazione del contraddittorio con gli Enti
creditori indicati nel preavviso di fermo impugnato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 546/92, nonché ai sensi dell'art. 101 epe; o in subordine
autorizzare Equitalia Nord S.p.A. alla chiamata in causa dei predetti enti impositori ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. 112/99. -
Respingere, (e/o revocare qualora già concessa) l'istanza di sospensione perché non motivata e non fondata su prove allegate. Nel merito: previa
declaratoria di difetto di legittimazione passiva di Equitalia Nord S.p.A. relativamente al merito e a tutti gli aspetti prodromici la consegna del
ruolo allo stesso Agente, rigettare il ricorso proposto da dalla ricorrente e, respinta ogni altra contraria istanza ed eccezione e per l'effetto
accertare e dichiarare la legittimità dell'atto opposto nonché di ogni atto prodromico e/o conseguente. Infine si chiede la verifica del valore
dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul tempestivo ricorso di Ge. S.a.s. di Sc. c.f. (...), avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati in epigrafe, n. (...) emesso da Equitalia Nord
S.p.A. il 22.10.2014 e notificato il 5 novembre 2014, recante blocco cautelare dell'autovettura Alfa Romeo 159 targata (...) a seguito dell'omesso
versamento di carichi erariali iscritti a molo per complessivi Euro 143.516/21, composti (come in esposto alle pag. 2-4 del ricorso) di variegati
importi, rispettivamente, a titolo di IVA ed IRAP anno 2009, TARSU anno 2006, TARSU anno 2009, ritenute alla fonte per l'anno 2007, TARSU
anno 2011, TARSU 2010, carichi 1NPS per ritenute previdenziali anno 2011, IVA anno 2006, IVA ed IRAP anno 2006, carichi A.P.A. per quote
iscrizione piccole aziende anno 2012, carichi INA1L per omesso versamento premi assicurativi anni 2010-2011-2012, IVA ed IRAP anno 2009,
altri carichi A.P.A. per quote iscrizione piccole aziende anno 2013, contravvenzioni al Codice della Strada anno 2011, carichi per tasse
automobilistiche pretesi dalla Regione Lombardia per l'anno 2008, carichi per ritenute dirette anno 2010, oltre ad Euro 123,00 per spese della
procedura di riscossione; Parte ricorrente, sottolieando di asserire mai previamente notificati gli atti prodromici relativi ai carichi predetti,
svolgeva tre distinti motivi difensivi, premettendo di dolersi del paventato assoggettamento a fermo amministrativo della unica vettura in uso per
lo svolgimento dell'attività sociale di raccolta di dati e documenti contabili presso i clienti e loro elaborazione, in quanto provvedimento destinato a
colpire un bene strumentale e ciò in contrasto con l'art. 86 D.P.R. 602/73 come riformulato dall'art. 52/1 lett. m-bis D.L. n. 69 del 2013, nonché
dolendosi della mancanza dei requisiti essenziali del provvedimento impugnato e del silenzio manifestato dalla parte resistente quanto a formale
istanza di revisione del provvedimento impugnato medesimo dimessa il 4.12.2014.
Con un primo motivo, parte ricorrente deduceva illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 86/2 D.P.R. 602/73 per la strumentalità aziendale dell'autovettura colpita, nonché per violazione dell'art. 515/2 c.p.c. per il principio di impignorabilità relativa dei beni strumentali all'esercizio dell'attività economica;
Con un secondo motivo, deduceva violazione del combinato disposto degli artt. 224 e 97 Cost. in ordine all'ingiustificato aggravamento dell'onere difensivo della contribuente, nonché per violazione dell’art. 7/1 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti prodromici all'atto impugnato, nonché violazione dell'art. 3/3 L. 241/1990 e dell'art. 7 comma 1 L. 212/2000.

Con un terzo e ultimo motivo, deduceva nullità del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 21 septies comma 1 L. 241/1990 per carenza assoluta degli elementi essenziali dell'atto, inoltre perché emesso in violazione di casi espressamente statuiti dalla legge.
L'Agente della Riscossione resisteva con controdeduzioni, declinando la propria legittimazione passiva quanto alla formazione degli atti prodromici all'atto impugnato e facendo rilevare il difetto di giurisdizione della C.T.P. adita quanto ai carichi di natura previdenziale e di riscossione di sanzioni per violazione del Codice della Strada, attribuiti ad altro giudice, chiedendo, peraltro, il rigetto del ricorso nel merito. Dato avviso di trattazione per l'udienza cautelare del 26 marzo 2015 all'esito della quale veniva concessa la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, seguita il 6 maggio 2015 dal deposito di memoria illustrativa di parte ricorrente, il procedimento veniva poi assunto in decisione all'udienza del 4 giugno 2015 dopo la pubblica discussione sulle sopraindicate conclusioni delle parti.

Motivazione

Va pregiudizialmente rilevato, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 546/92, il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario, per alcuni segmenti dell'atto impugnato, cioè quanto ai carichi I.N.P.S. per ritenute previdenziali anno 2011, IVA anno 2006, IVA ed IRAP anno 2006, carichi A.P.A. per quote iscrizione piccole aziende anno 2012, carichi INAIL per omesso versamento premi assicurativi anni 2010-2011-2012, IVA ed IRAP anno 2009, altri carichi A.P.A. per quote iscrizione piccole aziende anno 2013, in quanto di competenza del giudice del lavoro (per la specialità della disposizione ex artt. 442 ss. e 409 ss. c.p.c. che riserva la materia al Giudice del Lavoro nonostante si tratti di prestazioni imposte ex art. 23 Cost. pertanto di tributi) nonché dei carichi per contravvenzioni al Codice della Strada anno 2011 di competenza del Giudice di Pace (artt. 204 bis-205 C.d.S.), essendo estranei alle materie attribuite alle commissioni tributarie di cui all'art. 2 D.Lgs. 546/92. Va altresì, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, della questione sollevata da parte resistente quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione sulle questioni relative alla formazione degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo impugnato, poiché parte ricorrente nel ricorso non ha svolto alcuna doglianza di merito concernente la formazione ed/od il contenuto degli atti prodromici di cui si è limitato a contestare l'avvenuta preventiva notificazione presso di sé. Quanto alla formazione ed al contenuto di tali atti non essendo stata prospettata alcuna doglianza non si ritiene configurabile alcun difetto di legittimazione passiva della parte ora resistente. Quanto alla notificazione di tali atti prodromici, invece, della cui omissione parte ricorrente si è doluta, contraddittore naturale è ciascun rispettivo ente impositore. Ritiene la commissione che la questione, oltre a rimanere assorbita dalla questione che segue, abbia portata soltanto incidentale ai fini del giudizio poiché la controversia è incentrata in modo prevalente sulla inassoggettabilità a fermo (art. 86/1 DPR 602/73) e l'impignorabilità (art. 515/1 c.p.c.) del bene mobile registrato (autovettura (...)) di natura strumentale all'interno dell'azienda gestita dalla parte ricorrente, pertanto si tratta di controversia che riguarda la validità dell'atto esecutivo rappresentato dal preavviso di fermo, sottratta all'applicazione dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 (che responsabilizza l'agente della riscossione qualora non chieda la chiamata in causa dell'ente impositore nelle controversie diverse da quelle in cui sia in discussione la validità o la regolarità degli atti esecutivi) Pertanto ritiene carente di interesse la questione sul difetto di legittimazione passiva (ed inammissibile la relativa doglianza di parte resistente), essendo la stessa assorbita ed irrilevante ai fini del decidere, come da considerazioni che seguono.
Il primo motivo di doglianza svolto da parte ricorrente, appare, infatti, idoneo a definire il giudizio. Parte ricorrente ha dedotto la strumentalità dell'autovettura Alfa Romeo 159 targata (...) producendo in giudizio la fattura n. (...) del 22 agosto 2007 (doc. 4 di parte ricorrente) spiccata dalla concessionaria Alfa Romeo Formula Car e recante come cessionario la denominazione della ricorrente (...) con il relativo numero di partita IVA; ha inoltre prodotto copia del registro dei beni ammortizzabili (doc. 5 all. al ricorso) che apposta l'acquisto dell'autovettura tra le immobilizzazioni materiali a patrimonio aziendale, ha inoltre prodotto visura storica del Pubblico Registro Automobilistico (doc. 6 parte ricorrente) dd. 5.12.2014 che reca la predetta autovettura come intestata pubblicamente alla parte ricorrente.
Su tali documenti parte resistente ha prestato acquiescenza non avendo svolto alcuna contestazione. Ugualmente è rimasta incontestata ogni analitica affermazione della parte ricorrente concernente la portata probatoria di tali documenti (la fattura dimostrerebbe che la vettura rientra tra i beni aziendali, il registro beni ammortizzabili collocherebbe inequivocabilmente la vettura tra le immobilizzazioni materiali dell'azienda, la visura storica dimostrerebbe che la vettura appartiene a soggetto che svolge attività economica ex art. 2195 c.c.), pertanto la relativa portata deve ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115/1 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1 comma 2 D.Lgs. 546/92. Pertanto appare evidente che l'istanza del 4 dicembre 2014 rivolta da parte ricorrente all'agente della riscossione per la revisione del fermo meritava in realtà immediato accoglimento, appalesandosi pienamente fondata per il suo appostamento tra le immobilizzazioni materiali dimostrato dal registro beni
ammortizzabili, per la sua persistente intestazione alla società ricorrente con conseguente prova del coinvolgimento della vettura tra i beni organizzati dall'imprenditore nell'azienda di elaborazioni contabili esercitata oltre che per la conseguente patente natura strumentale del bene, il che avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 86/2 ultima parte D.P.R. 602/73 come riformulato, ratione temporis, dall'art. 52 comma 1 lettera m-bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 conv. con mod. L. 9 agosto 2013 n. 98, se non la declinazione dell'emissione del preavviso di fermo
amministrativo già nella fase di avvio del procedimento, quantomeno la sua revisione o meglio la revoca a seguito dell'istanza di revisione 4.12.2014 siccome pienamente documentata e dirimente. A presidio delle doglianze di parte ricorrente va peraltro, brevemente, rilevato - ad un esame completo delle domande delle parti ex art. 112 c.p.c. - che funge altresì il principio di capacità contributiva adeguata che si evince dall'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea,
cd. Carta di Nizza, proclamata solennemente dal Parlamento Europeo, dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione il 7.12.2000, in Gazz. Uff. C.E. C364 del 18.12.2000, pag. 1 ss., secondo cui ogni soggetto "ha diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità" e che pone il limite dell'interesse pubblico alla limitazione della proprietà proclamando che "nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una
giusta indennità". Orbene, ai sensi dell'art. 11 Cost., occorrerà interpretare le disposizioni domestiche sulla limitazione alla proprietà e le sue funzioni di garanzia e successivo esproprio ai fini di esazione erariale come nella specie le norme sul fermo amministrativo di veicolo strumentale all'attività aziendale del contribuente ricorrente, valutando se in concreto l'interesse pubblico a mantenere e prolungare nel futuro il rapporto tributario con il soggetto contribuente prevalga o meno sul minuto interesse concreto a riscuotere o garantire la riscossione (come nella specie, soltanto in astratto vista la sproporzione tra il valore del veicolo poco più che utilitario in oggetto ed il carico fiscale in esazione di oltre 150 mila Euro) di un carico pregresso, al punto da confliggere con la persistenza stessa dell'avviamento aziendale ovvero se il prolungamento persistente - ed appunto, il presidio - dell'attività economica del contribuente costituisca un interesse pubblico prevalente per la proiezione nel tempo dei suo ruolo di contributore alle pubbliche esigenze in rapporto alle concrete dimensioni dell'attività. Esaminata, comunque, alla luce delle sole norme domestiche, la deduzione di illegittimità dell'atto impugnato svolta da parte ricorrente (...), nonché, sotto altro profilo esaminata la domanda di conferma della legittimità dell'atto impugnato e di ogni atto prodromico svolta dalla parte resistente agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A. in ogni aspetto anche ai fini dell'art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1 comma 2 D.Lgs. 546/92, può comunque rilevarsi che la selezione, da parte dell'agente della riscossione, degli elementi di fatto disponibili a fronte della comprovata strumentalità del bene de quo, in particolare nella fase seguita all'istanza di “revisione” del provvedimento dimessa il 4.12.2014 nella quale veniva dedotta analiticamente la strumentalità su cui è incentrata ora la controversia, abbia deviato la motivazione dell'atto impugnato dal suo percorso naturale, configurandola come viziata per eccesso di potere nell'esercizio discrezionale dell'attività amministrativa concretatasi sia nell'adozione originaria dell'atto impugnato sia nel suo mantenimento nonostante l'istanza di revisione documentata ed idonea a provocarne la revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990 per essere almeno in quella fase rimasta documentata la strumentalità del bene mobile registrato de quo.
L'atto impugnato, unitamente al connesso provvedimento di silenzio rigetto sull'istanza di revisione predetta, viene pertanto annullato ai sensi dell'art. 21 octies comma I L. 241/1990 sia per profili di eccesso di potere sia per violazione dell'art. 86 D.P.R. 602/73, in accoglimento della doglianza di illegittimità svolta con il primo motivo prima parte del ricorso in esame.
Richiamate le questioni preliminari e pregiudiziali sopra decise ed esclusa come sopra la giurisdizione su carichi diversi da tributi in senso formale proprio come IRAP, IVA, carichi diretti, loro sanzioni ed accessori, ogni altra questione sulle residue domande delle parti appare assorbita nella statuizione che precede.
Va pertanto confermata la sospensione cautelare già disposta.
I reciproci profili di soccombenza giustificano l'intera compensazione delle spese di lite tra le parti. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione Trentacinquesima, definitivamente decidendo sul ricorso di (...), al n. RGR 618/15, rigettata e disattesa ogni diversa istanza, azione, eccezione, così provvede

PQM

La Commissione dichiara il difetto di giurisdizione sui carichi diversi da IVA, IRAP e loro sanzioni e accessori; accoglie il ricorso nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2015.
Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2016.


 

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