REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 7
riunita con l'intervento dei Signori:
Licciardello Armando -Presidente-
Patanè Mario -Relatore-
Grillo Giovanna -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.5309/08 depositato il 11/04/2008
avverso P/FERMO e RUOLI n.293**** TASSE AUTO DALL'89 AL 99
contro CONCESSIONARIO SERIT SICILIA S.P.A.
proposto dal ricorrente
S***** C****
difeso da avv. Esposito Orazio

Svolgimento del processo

Con atto depositato in data 11.04.2008, S**** C****, rappresentato e difeso per come in atti propone ricorso avverso preavviso di fermo di beni mobili registrati n.293**** notificato in data 11.02.2008, quale conseguenza del mancato pagamento, a favore dell'Agenzia Entrate di Catania, degli importi relativi a tasse auto anni dal 1989 al 1999 trasfusi nelle seguenti cartelle esasttoriali:
n.021****51, n.021***95, n.021***857, n.021***58, n.021***61, n.021***92, n.021***93, n.021***94, n.021***95, n.021***96, n.021***00.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e dei ruoli riportati in dette cartelle esattoriali e ne chiede, previa sospensione che viene concessa, l'annullamento, con vittoria di spese e competenze: 1)per mandata notifica degli atti presupposti (cartelle esattoriali), 2) per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della tassa dovuta.

L'Agenzia Entrate di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali nell'eccepite il difetto di legittimazione passiva in quanto atto riferibile esclusivamente al Concessionario, insiste sulla legittimità del proprio operato, chiedndo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si costituisce anche il Concessionario eccependo: a) inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione atteso la regolare notifica delle cartelle esattoriali; b) legittimità dell'azione di riscossione; c) mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio. Conclude come da comparsa.

Motivazione

La Commissione, preliminarmente, osserva che l'eccepita carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia Entrate di Catania e dal Concessionario è infondata e va disattesa in quanto l'art. 10 del D. Lgs. 546/92 individua nominativamente le parti del processo tributario e tra questi figurano espressamente l'Ufficio finanziario, che ha formato e consegnato i ruoli al Concessionario alla riscossione, nonchè quest'ultimo che ha emesso i provvedimenti impugnati.

Passando all'esame del ricorso, la Commissione ritiene di dovere esaminare l'eccezione riguardante l'omessa notifica delle prescritte cartelle esattoriali, assorbente rispetto a tutte le altre e determinante ai fini dell'accoglimento del ricorso.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Invero l'iscrizione a ruolo è un atto improduttivo di effetti giuridici se non viene portata a conoscenza del soggetto passivo d'imposta, come nel caso in esame, attraverso la rituale notifica delle cartelle di pagamento.
Si tratta, quindi, di accertare se dette cartelle sono state effettivamente e ritualmente notificate in quanto la funzione propria della notifica è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario al fine di consentirgli l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Stante l'impossibilità per il contribuente di fornire la prova negativa circa l'intervenuta notifica, grava al Concessionario, giustamente chiamato in causa in quanto i motivi di censura attengono ai vizi propri dell'atto , l'onere di fornire detta prova.
Nel caso in esame, il Concessionario non ha prodotto alcuna relata di notificazione in ordine ai ruoli trasfusi nelle cartelle esattoriali impugnati, a nulla rilevando gli estratti provenienti dai propri archivi informatici.
Per quanto detto, la Commissione ritiene illegittimi i ruoli impugnati e il consequenziale provvedimento di fermo e per l'effetto li annulla.
Restando assorbito ogni altro ulteriore profilo della questione, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 18.02.2011
Il relatore Dott. Mario Patanè Il Presidente Dott. Armando Licciardello
Depositato in cancelleria il 2 marzo 2011


 

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