REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del giorno 21 aprile 2017 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.8727 /2014
promossa da
D. P. S. rappresentato e difeso dall’avv. ORAZIO STEFANO ESPOSITO giusta procura come in atti -opponente-
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE anche quale mandatario della SCCI spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. DOMENICA DI LEO come in atti -opposto-
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (GIA’ SE.RI.T. SICILIA S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempo, rappresentata e difesa dall’avv. LAURA BARONE giusta procura come in atti -opposta-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 17 settembre 2014 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento notificata in data 2 settembre 2014 in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2006 0004775841 asseritamente mai notificata.
Motivo di opposizione era tra l’altro l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti maturata anche successivamente alla ipotetica notifica della cartella suddetta.
Si costituivano i convenuti che spiegavano difese volte al rigetto del ricorso.
All’odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Motivazione

La causa può essere decisa con l’esame dell’eccezione di prescrizione.
La questione dell’ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica della cartella non opposta l’opposizione deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa è dunque ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Ciò detto, l’opposizione all’esecuzione va accolta giacchè dopo la notifica della cartella (allegata come avvenuta il 22 dicembre 2006) è stato notificato preavviso di fermo amministrativo (il 25 agosto 2009) e successivamente è decorso ulteriormente il termine prescrizionale quinquennale (cfr. in riferimento all’applicazione del termine quinquennale da ulimo Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 23397 del 17/11/2016), sino alla notifica dell’intimazione di pagamento il 2 settembre 2014 (in riferimento alla questione della scissione degli effetti della notifica a mezzo posta l’esegesi di Cassazione ha così affermato: "In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non e' idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perchè l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario”. Così Cass 24 aprile 2010, n. 9841; Cass. 18399/09; Cass. 13588/09; Cass. 14862/09; Cass. n. 18759 del 2013; Cass. 29.11. 2013 n. 26804 SU 24822 del 2015).

I crediti portati dalla cartella di pagamento sono, dunque, prescritti e pertanto va dichiarato insussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base della stessa.
Le spese possono compensarsi in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in punto al regime della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento non opposta, che solo di recente hanno visto l’intervento delle sezioni unite della cassazione .

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del motivo di opposizione all’esecuzione dichiara prescritti i crediti iscritti a ruolo e per l’effetto dichiara insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il giorno 21 aprile 2017
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo


 

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