REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 201/18 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Gela, promossa
DA
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia s.p.a.) Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Balistreri, presso il cui studio in Caltanissetta, Viale della regione 172, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
M. S., difeso per procura in atti dall’avv. Danisa Duri, presso il cui studio in Gela, via Europa 93 è elettivamente domiciliato
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. 80078750587- che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. s.p.a. con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio Dott.ssa Laura Mattielli, di Tivoli, repertorio n. 37521 del 3.7.2014 - elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Cavour 116, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti in atti dagli Avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi

Svolgimento del processo

Con ricorso del 03 agosto 2016, M. S. impugnava l’intimazione di pagamento n° 292 2016 90020021 24 della Riscossione Sicilia spa, notificata il 14.06.2016, relativa al pagamento di contributi IVS INPS per l'importo complessivo di €. 12.878,70 portati nella cartella esattoriale n° 292 2011 0001507000000, notificata il 1 giugno 2011.
A sostegno della propria pretesa l'opponente eccepiva la omessa notifica della cartella esattoriale e la prescrizione quinquennale del diritto di credito in essa iscritto, cui l’intimazione impugnata faceva riferimento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano sia Riscossione Sicilia s.p.a che l'INPS che deducevano la legittimità del proprio operato e chiedevano il rigetto del ricorso di controparte.
Con sentenza n. 230/2018, pubblicata il 01 giugno 2018, l’adito Tribunale di Gela, Sezione Lavoro, dichiarava insussistente il credito di cui alla intimazione di pagamento impugnata, in quanto estinto per prescrizione, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, compensando integralmente le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza la Riscossione Sicilia s.p.a. propone appello per i motivi che saranno appresso esaminati.
M. S. e L’INPS – S.C.C.I. s.p.a. si sono costituiti, chiedendo, rispettivamente, il rigetto del gravame e, in caso di rigetto di quest’ultimo, di tenere indenne l’Istituto dal pagamento delle spese di lite

Motivazione

Con motivo di appello unico, Riscossione Sicilia s.p.a. critica la sentenza impugnata nella parte in cui con essa è stata dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria di cui all’intimazione di pagamento impugnata afferente alla cartella esattoriale n. 292 2011 0001507000000, eccependo che il decorso della prescrizione sarebbe stato utilmente sospeso dal 2/1/2014 al 15/06/2014 per effetto di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha previsto, all'articolo 1, commi 618 e ss., la cosiddetta "rottamazione dei ruoli" ("Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:…"), con la conseguenza che tra la notifica della stessa cartella, avvenuta il 1.6.2011, e quella dall’intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 14.06.2016, non sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione, dovendo tenersi conto della sospensione di sei mesi prevista dalla disciplina appena citata.

Il motivo non può trovare accoglimento.
E, invero, si come correttamente eccepito anche da parte appellata - pure tralasciandosi il rilievo che si tratterebbe di motivo speso per la prima volta in appello ma non inammissibile in quanto relativo alle condizioni di verificazione di un istituto, quello della prescrizione previdenziale, rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado del processo - la norma sopra richiamata concerne esclusivamente i carichi inclusi in ruoli emessi da "uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni"; e non vi è dubbio che l'Inps non possa farsi rientrare, ai fini in discussione, tra gli "uffici statali", come del resto ritenuto da Equitalia nella circolare n. 37 del 20 gennaio 2014 - secondo al quale gli "uffici statali" vanno intesi come "uffici dell'amministrazione statale in senso stretto", nell'ambito dei quali non possono farsi rientrare gli istituti previdenziali ed assistenziali quali l'Inps e l'Inail. - e anche dall’Agenzia delle Entrate che, con comunicazione del 28 febbraio 2003, richiamata per identità di materia da Equitalia della circolare appena citata, ebbe a precisare che: "Il richiamo agli “Uffici Statali” contenuto nell’articolo 12 della legge 289 del 2002, ai fini della definizione dei carichi di ruolo pregressi, deve essere riferito ai soli uffici dell’Amministrazione statale in senso stretto, vale a dire soltanto ai Ministeri...”

Non operando, dunque, la causa di sospensione invocata dall’appellante, il gravame proposto deve essere rigettato e la sentenza gravata confermata.
Le spese afferenti al presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante e M. S., mentre vanno compensate tra appellante e INPS-S.C.C.I. s.p.a., non essendo imputabili a questi ultimi le cause che hanno determinato la prescrizione del credito previdenziale in discussione

PQM

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma la sentenza del Tribunale di Gela in funzione di giudice del lavoro n. 230/2018, pubblicata il 01 giugno 2018;
- condanna Riscossione Sicilia s.p.a. a rifondere a M. S. le spese di lite afferenti al presente grado, liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosene anticipatario, avv. Danisa Duri;
- compensa le spese tra Riscossione Sicilia s.p.a. e INPS-S.C.C.I. s.p.a.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma del comma 1–bis dell’art.13 del DPR 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, 22.01.2020
Pubblicata in data 29.01.2020


 

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