Civile Ord. Sez. 6 Num. 1092 Anno 2019
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: GHINOY PAOLA
Data pubblicazione: 17/01/2019

ORDINANZA
sul ricorso 27069-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;
- ricorrente -
contro
B. D.;
- intimato -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
- resistente -
avverso la sentenza n. 361/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Asti che aveva annullato l'intimazione di pagamento notificata a B. D. il 28.7.2015 per contributi Inps dovuti in relazione a cartelle esattoriali notificate tra il 16.12.2006 e il 2.1.2009, ritenendo estinto il credito per maturazione della prescrizione quinquennale.

2. L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui B. D. non ha opposto attività difensiva, mentre l'Inps si è costituito con procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

Motivazione

Considerato che:
1. a fondamento del gravame Agenzia delle Entrate- Riscossione lamenta la violazione dell'art. 2946 c.c.
Sostiene che con l'ingresso nel rapporto dell'Agente della Riscossione, si determinerebbe un effetto novativo delle obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, che resterebbero assoggettate al regime ordinario di prescrizione entro il quale l'agente della riscossione ha diritto di azionare il credito.
Argomenta che la rinnovata natura dell'obbligazione a carico del debitore e del rispettivo diritto di agire per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo da parte dell'agente della riscossione risulterebbe da diversi indici normativi e sarebbe confermata dall'art. 39 del d.lgs n. 112 del 1999, nel quale l'agente della riscossione è riguardato come autonomo soggetto legittimato passivo dell'impugnazione proposta dal debitore e comunque responsabile in proprio in caso di mancata chiamata in causa dell'ente creditore.
Ulteriormente richiama l'art. 20 del d.lgs n. 112 del 1999, che al comma 6, successivamente al discarico dall'agente della riscossione per l'accertata inesigibilità del credito iscritto a ruolo, prevede che qualora l'ente creditore individui l'esistenza di significativi elementi reddituali patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può riaffidare in riscossione le somme comunicando all' Agente i nuovi beni da sottoporre all'esecuzione, alla " condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale".

2. Preliminarmente, si rileva che il motivo è ammissibile, considerato che pone questioni di diritto che come tali ben
possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità. Ed invero, allorquando la parte abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo, al giudice è rimessa la identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima (v. Cass. n. 3126 del 03/03/2003 e successive conformi).

3. Il motivo è tuttavia infondato.
Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" della irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131).
Stante il disposto dell'art. 3, comma 9, della I. n. 335 del 1995, la prescrizione ha nel caso un'efficacia effettivamente estintiva (e non soltanto acquisitiva in favore del soggetto passivo del potere di contrastare la pretesa avanzata dal creditore) posto che il decorso dei termini previsti dalla legge preclude il versamento dei contributi. In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito contributivo e produca la rideternninazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione del credito prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.

4. Né giova alla tesi della ricorrente il richiamo all'art. 20 comma 6 del d.lgs n. 112 del 1999, che prevede un termine di
prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

5. Per tali ragioni, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all'esito della quale le
parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.10.2018
Depositato in cancelleria il 17 gennaio 2019.


 

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