REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Cristiana Delfa nella causa di previdenza n 11801/01 R.G. promossa
da D. G.e ( avv. Orazio Esposito)
nei confronti
dell'I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anchequale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del suo presidente pro tempore (avv. L. Gaezza ), I'INAIL (avv. G. Marino) e la SERIT SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, (avv. M. Arena),
ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 3.11.2011 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento analiticamente indicate in ricorso cui integralmente si rinvia con le quali I'INPS e I'INAIL avevano preteso il pagamento di contributi e somme aggiuntive con riferimento agli anni dal 1998 al 2001.
Eccepiva, in primo luogo, di non avere ricevuto mai la notifica della predetta cartella.
Deduceva ancora, a sostegno dell'opposizione, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito fatto valere dall'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 3 della legge 335/1995.
-Chiedeva, pertanto, dichiararsi . - previa sospensione -l'annullamento degli atti impugnati; il tutto con vittoria di spese e
compensi di lite.
Fissata udienza di comparizione e concessa la chiesta sospensione dell'esecuzione del ruolo di cui alla cartella opposta, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs n. 46/99, si costituivano in giudizio I'INPS, sia in proprio che in qualità di mandatario della società di cartolarizzazione, I'INAIL nonchè la SERIT SICILIA S.p.A. eccependo, fra l'altro, la tardività dell'opposizione.
Indi all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Motivazione

Ciò posto, quanto all'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione, perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine "è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo
di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo".
(Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che "/a perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo awenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore".
Peraltro l'accertamento della tempestività del ricorso, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24 del d. lgs n. 46/1999, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda ( e perciò una ipotesi di decadenza prevista ex lege ed avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione di elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto della potestas iudicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale ( Cass. Civ. n. 11274/2007).

Nella fattispecie, costituendosi in giudizio la SERIT ha fornito prova dell'awenuta notifica delle cartelle opposte, per come
evincibile dall'esame delle copie autentiche della relate di notifica munita dell'attestazione di conformità all'originale, in data 22.1.2001 la prima cartella, in data 29.5.2002 la seconda, in data 12.2.2003 la terza.
Nella presente vicenda, l'opposizione al ruolo, proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle, appare tardiva.
L'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs n. 46/99 non preclude tuttavia la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito
controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c.
fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.

L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente pone dunque la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito contributivo, per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/95, ovvero a quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 12263 del 25.5.2007, che, sebbene riferiti alle cd. ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie concreta.
In particolare, la predetta sentenza, rilevato che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ha ritenuto che "la
decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine
processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione".

Alla stessa conclusione (inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione) deve dunque pervenirsi mutatis mutandis anche nell'ipotesi in esame, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale: la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995, neppure ravvisandosi alcuna novazione del credito, come, invece,
dedotto dall'ente previdenziale.

Nella fattispecie, atteso che dopo la data delle notifiche delle cartelle innanzi indicate, il concessionario ha agito al fine di ottenere il pagamento delle somme pretese solo in data 26.10.2011 quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale successivo, è da ritenere che (in mancanza di atti interruttivi) i crediti si siano estinti.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, in accoglimento della domanda, va in questa sede disposto l'annullamento delle iscrizioni a ruolo di cui alle opposte cartelle.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto la SERIT Sicilia s.p.a. che non ha interrotto la prescrizione con nuove intimazioni di pagamento successive alla notifica delle 'cartelle, va condannato alla refusione di quelle sostenute da parte opponente, liquidate come in dispositivo.
In considerazione delle ragioni sottese alla pronuncia, si stima equo disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti delle altre parti.

PQM

- definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- annulla le iscrizioni a ruolo di cui alle opposte cartelle di pagamento in quanto relative a crediti prescritti;
- condanna la SERIT Sicilia s.p.a. al pagamento, in favore del procuratore distrattario di parte opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € ___,00, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge;
- compensa le spese fra le altre parti.
Catania, 29.3.2012

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Cris iana Delfa


 

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