REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Presidente -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24815/2009 proposto da:
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC., già CHIRON CORP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato BIAMONTI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO VANZETTI, giusta procura speciale per Notaio TINA-MARIE DEPAULIS dello STATO del MASSACHUSETTS, munita di Apostille n. 1417385 il 12.11.2009;

- ricorrente -

contro

SNIA S.P.A.;
- intimata -
Nonchè da:
SNIA S.P.A. , incorporante la SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTIC S.P.A., già SORIN BIOMEDICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso l'avvocato PASQUALE SCRIVO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO FLORIDIA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC., già CHIRON CORP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO VANZETTI, giusta procura speciale per Notaio TINA-MARIE DEPAULIS dello STATO del MASSACHUSETTS, munita di Apostille n. 1417385 il 12.11.2009;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2586/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati STEFANIA BERGIA, con delega, e LUIGI BIAMONTI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato CRISTIANO BECCHINI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, assorbimento dell'incidentale.

Svolgimento del processo

1.- La società statunitense Chiron Corporation (poi Novartis Vaccines and Diagnostica Inc.), operante nel settore dell'Ingegneria genetica e delle biotecnologie, con citazione notificata il 22 gennaio 2002, convenne in giudizio la Snia spa, incorporante la Sorin Biomedica Diagnostic spa, nei cui confronti chiese di accertare la concorrenza sleale e la contraffazione del proprio brevetto Europeo (EP-931) n.____, concesso il 12 giugno 1996 su domanda del 3 aprile 1991, che serviva a identificare nel sangue la presenza del virus dell'epatite C e ad isolarlo. La Chiron/Novartis riferì che tra le parti si era svolto un altro giudizio, avente ad oggetto la frazione italiana di un altro brevetto (EP-216, n.____, concesso il 15 dicembre 1993 su domanda del 18 novembre 1988), conclusosi in primo grado con l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di accertamento della contraffazione da parte della Sorin/Snia e, in secondo grado, con sentenza di cessazione della materia del contendere in data 28 maggio 2002, a seguito della rinuncia da parte della Chiron/Novartis alla domanda e ai provvedimenti favorevoli emessi dal Tribunale; inoltre, riferì di avere scoperto successivamente che la Sorin/Snia utilizzava un analogo kit immunodiagnostico (che serviva ad identificare il virus dell'epatite C) interferente con il più recente brevetto Chiron/Novartis n._____ di cui s'è detto.

2.- Nel contraddittorio con la Sorin/Snia, il Tribunale di Milano rigettò le domande sulla base di una duplice ratio decidendi. In primo luogo, osservò che, se l'ambito della protezione relativa ai due brevetti coincidevano, allora la cessazione della materia del contendere dichiarata per il primo brevetto copriva anche il secondo brevetto, oppure il secondo era nullo per difetto di novità in quanto preceduto dal primo; se invece i due brevetti non coincidevano, la domanda di contraffazione del secondo brevetto era improponibile perchè si risolveva in una doglianza non formulata con riferimento all'eventuale quid novi del medesimo. In secondo luogo, il Tribunale giudicò l'azione comunque prescritta, poichè la rinuncia alla domanda nel precedente giudizio aveva fatto sì che quell'iniziativa giudiziale producesse effetti interruttivi della prescrizione ma non anche, ex art. 2945 c.c., comma 3, effetti sospensivi sino alla definizione del relativo giudizio.

3.- La Corte d'appello di Milano, con sentenza 29 settembre 2008, ha rigettato il gravame della Chiron/Novartis, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione e assorbite le altre questioni.

4.- La Chiron/Novartis ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui si è opposta la Snia che ha proposto un ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi, resistito dalla ricorrente principale.

Motivazione

1.- Nel primo motivo la Chiron/Novartis ha denunciato vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, concernente la sussistenza della contraffazione del brevetto Chiron/Novartis EP _____ da parte del kit immunodiagnostico ETI-AB-HCVK-3 di Sorin/Snia, dal momento che la Corte d'appello aveva motivato solo sul perchè andrebbe escluso il risarcimento dei danni, mentre non aveva esposto le ragioni per cui andrebbe negata la sussistenza della contraffazione, con l'effetto di omettere la pronuncia sul primo motivo di appello e di disattendere immotivatamente gli argomenti esposti nel giudizio di appello a dimostrazione del quid novi del secondo brevetto.
La ricorrente lamenta, in sostanza, un vizio di omessa motivazione per mancato esame della prima delle due rationes trattate dal Tribunale, che aveva formato oggetto di espresso motivo di gravame.

1.1.- Il motivo è infondato.
La Corte distrettuale ha, con chiarezza, mostrato di considerare le due rationes decidendo adoperate dal Tribunale non afferenti a domande distinte - la domanda di contraffazione e quella di risarcimento dei danni - come sembra ora intendere la ricorrente, bensì entrambe riferibili all'intero arco delle domande proposte in causa dall'attrice, con l'ovvia conseguenza che, avendo espressamente ritenuto di dovere esaminare per prima "per motivi di ordine logico" la seconda ratio decidendi, concernente la prescrizione, la stessa Corte non aveva alcuna necessità di esaminare anche l'altra ratio, da considerasi ovviamente assorbita.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2945 c.c., comma 3, che si assume inapplicabile nella fattispecie, poichè non v'era stata un'estinzione del processo, avendo la Chiron/Novartis rinunciato alla domanda e chiesto in appello una specifica pronuncia di cessazione della materia del contendere, dichiarata con sentenza. In altri termini, si sostiene che la domanda giudiziale relativa alla contraffazione del primo brevetto aveva prodotto effetti non solo interruttivi, ma anche sospensivi della prescrizione sino alla conclusione del giudizio.

2.1. Il motivo è infondato.

La questione giuridica che dev'essere esaminata è se l'art. 2945 c.c., comma 3, che prevede il venir meno dell'effetto permanente interruttivo della prescrizione provocato dall'atto introduttivo del giudizio sino alla conclusione dello stesso (ex art. 2945 c.c., comma 2), sopravvivendo solo l'effetto interruttivo istantaneo della domanda (v. Cass. n. 5707/1987), sia applicabile anche nel caso in cui il giudizio non si sia concluso con un formale provvedimento di estinzione, ma con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si deve dare continuità, la disposizione dettata dall'art. 2945 c.c., comma 2, intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una domanda, la abbandoni, così impedendo che sulla stessa intervenga la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata (v. Cass. 11919/2003, 2712/1998, 1377/1982).

Se è vero che la sospensione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante l'intero corso del giudizio è prevista dall'art. 2945, comma 3, solo nel caso di estinzione del processo, che può dipendere da una rinuncia agli atti, la ratio legis consente un'interpretazione estensiva della norma che sia idonea a ricomprendervi - come ritenuto dalla Corte d'appello - anche la presente fattispecie, nella quale vi è stata una rinuncia alla domanda che ne ha determinato l'abbandono, cui ha fatto seguito una sentenza di cessazione della materia del contendere che, in quanto tale, è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (l'effetto di giudicato è valutato alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio: v. Cass. 4714/2006).
Tale sentenza, del resto, costituisce una modalità di conclusione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, alla quale può estendersi la previsione del terzo comma dell'art. 2945 c.c., nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia determinata - come nella fattispecie in esame - da una rinuncia alla domanda ad opera della parte.

3.- Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale alle spese del grado, liquidate in Euro 8200,00, di cui Euro 8000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2015


 

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