REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
II Giudice del lavoro, dr.ssa Ginevra Chiné all'udienza del 3/2/2016 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 2314 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
____ rappresentato e difeso dall'avv. ROSINA ANTONINO giusta delega in calce al ricorso introduttivo -ricorrente-
E
EQUITALIA sud S.p.a., in persona del legale rappr.nte pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. T. CALABRO' giusta delega a margine della memoria di costituzione
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo presidente pro-tempore, in proprio e quale mandatario, giusta procura notaio Tomazzoli di Roma, della S.C.C.I. - Societa di Cartolarizzazione del Crediti Inps - S.p.a, in persona del legale rappr.nte pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marra, Labrini, Fazio e Laganà giuste procure generali per notar Lupo di Roma - resistenti-

Motivazione

Oggetto della domanda è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva portata nella cartella esattoriale n. 0942008___ notificata in data 11/5/2009 e della cartella esattoriale n. 0942008___ notificata in data 3/3/2009 sottese al preavviso di fermo amministrativo notificato in data 1/7/2014, per essersi maturata la prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle ed anteriormente alla comunicazione di fermo; nonchè della nullità e/o illegittimità del preavviso di fermo amministrativo limitatamente alle cartelle suddette.

In particolare, parte ricorrente deduce: l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle suddette.
Sempre in via preliminare, deve analizzarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda di infondatezza della pretesa creditoria portata nelle cartelle emesse dall'lnps in ordine al mancato rispetto al termine decadenziale di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.Igs. n. 46/1999.
In effetti, l'art. 24, comma V, dlgs. 46/99 fissa in 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale il termine per proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali e ciò al fine di consentire, in termini ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo definitivo a favore dell'ente creditore.
Circa detto termine, la Suprema Corte ha precisato che esso "deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano nè l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore" (Cass. n. 4506/2007).

Ne segue che l'opposizione alla cartella esattoriale proposta oltre 40 giorni deve essere dichiarata inammissibile; mentre l'azione di accertamento negativo effettuata in presenza di una cartella esattoriale regolarmente notificata e non opposta, preclude al giudicante qualsiasi valutazione circa l'esistenza di vizi del titolo precedenti alla notifica stessa.

Nella specie, parte ricorrente non deduce l'omessa notifica delle cartelle esattoriali in questione prendendo, al contrario, a riferimento per la loro individuazione proprio la data di ricevimento delle stesse (3/3/2009 e 11/5/2009) ultima notifica eseguita, deduce la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica delle stesse ed anteriormente alla notifica del preavviso di fermo.

Orbene Equitalia sud s.p.a nel costituirsi ha fornito la prova della notifica delle cartelle esattoriali suddette ma non ha fornito la prova del compimento di atti interruttivi della prescrizione anteriormente al preavviso di fermo del 1/7/2014.
Ne segue che deve dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate nelle cartelle esattoriali impugnate e non dovuti i relativi importi.

Tornando all'eccezione di prescrizione è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, maturato successivamente alla notifica della cartella, non sia decennale, come eccepito dal Concessionario di riscossione.
Ed invero, secondo l'orientamento condiviso dal Tribunale (nella consapevolezza dell'esistenza di orientamenti contrastanti sul punto e dell'opinabilità delle conclusioni rassegnate) l'intervenuta notifica delle cartelle non può determinare il mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto al ruolo assoggettandolo ad un termine di prescrizione decennale.
Pertanto, secondo l'assunto che si condivide, la cartella esattoriale non opposta - che, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale - è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati).

Sul punto. anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanta espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. n. 12263 del 25/05/2007).

Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.

D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.

Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce I'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del D.P.R. n.602 del 1973, giacchè tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass.,n.21623/2011).

Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definintivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato.

II legislatore, infatti, nello stabilire i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo ha fatto riferimento solo agli accertamenti divenuti definitivi (e come noto gli accertamenti possono essere definitivi: o per omessa impugnazione nei termini, o a seguito di sentenza passata in giudicato). A fronte della disposizione legislativa la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la definitività, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza, acquisisca una autorevolezza maggiore tale da non essere soggetta al termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo, a cui sono soggetti diversamente solo gli accertamenti divenuti definitivi per omessa impugnazione.

Se ciò è vero, la stessa differenziazione va fatta per il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta, atteso che la definitività è data dall'omessa impugnazione e non dall'accertamento giurisdizionale.
Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto, atteso che tra la notifica delle cartelle e la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria è decorso più di un quinquennio.

Vi sono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite considerati gli orientamenti contrastanti in materia di computo del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella. Tenendo conto che Equitalia sud s.p.a. ha comunque interrotto la prescrizione, per tutte le cartelle in esame prima del decorso del decennio dalla data di notifica delle cartelle esattoriali.

Infine si rileva che la questione in diritto è stata posta con Ordinanza del 29/1/2016 alle Sezioni Unite (Cassazione lavoro, n.1799 del 29/1/2016)

PQM

1) accoglie la domanda nei sensi di cui in motivazione;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Palmi, 3/2/2016


 

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