IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosaria maria Castorina pronunciando nella causa n.4577/2008 R.G. promossa da M******* contro I.N.P.S., S.C.C.I S.p.a., Serit Sicilia Spa.
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione esattoriale, osserva quanto segue.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 13.06.08 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.008**** notificata il 31.05.2008 e riferita alla cartella n.2932002*******, relativa a crediti ampiamente prescritti.
Eccepiva che anche considerata la notifica della cartella in data 20.05.2003 tra la notifica della stessa e la notifica dell'intimazione di pagamento era decorso un termine quinquennale di prescrizione exlegge 335/1995 dei crediti.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, siccome proposto oltre il termine di cui all'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 e la tardività dell'opposizione da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi.
Nel merito, contestava la invocata prescrizione dei crediti precisando che la stessa era stata interrotta dalla notifica della cartella.
Indi all'udienza del 4.2.2010 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo in calce trascritto.

Motivazione

Parte opponente non ha contestato la regolare notifica della cartella di cui all'intimazione di pagamento.
Ne consegue che non sono più contestabili:
1) nè il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg.40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007 n.4506);
2) nè gli eventuali vizi formali del titolo esecutivo - cartella -, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n.25757 del 24.10.2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n.21863).

E' tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione proposta.
Deve rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore INPS (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (c.d. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, seccessivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva e, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
L'odierno opponente, nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge (quali sono certamente quelli di che trattasi: afferenti agli anni dal 1999 al 2000).

Sorge, però, il problema se, una volta divenuto incotestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo - decennale - dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Questo decidente ritiene corretta la prima opzione interpretativa.

A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia Sez. 5, Sentenza n.12263 del 25.05.2007, che, sebbene riferiti anche nella fattispecie de quo, per identità di ratio.
Ebbene, la summenzionata sentenza, in buona sostanza, partendo dalla premessa che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (sicchè la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito), afferma la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ora, a non differenti conclusioni deve giungersi anche nell'ipotesi di specie, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale; di guisa che, dalla mancata opposizione, discende l'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, ma non gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/99 è oggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati contemplato dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995.

Ne consegue che nell'ipotesi che ci occupa, essendo decorsi, trala notifica della cartella esattoriale concernenti i contributi de quo (effettuata in data 20.05.03) e la notifica dell'intimazione di pagamento preavviso dio fermo (del 31.05.2008) oltre cinque anni, ed in assenza di ulteriori atti interruttivi, è maturata la prescrizione del diritto ariscuoterli.
Spese compensare, tuttavia, considerata la oggettiva complessività delle questioni trattate.

PQM

Il Giudice. definitivamente pronunciando, dichiara prescritti gli importi di cui alla cartella n.2932002***** e all'intimazione di pagamento n.0089*****.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 4.2.2010


 

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