Civile Ord. Sez. 6 Num. 6297 Anno 2019
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: FEDERICO GUIDO
Data pubblicazione: 04/03/2019

ORDINANZA
sul ricorso 1401-2018 proposto da:
I. G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO GIORDANO;
- ricorrente -
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2693/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Svolgimento del processo

1 Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2695/2017, in riforma delle statuizioni di primo grado, ha accolto l'eccezione proposta da Groupama Ass.ni s.p.a., dichiarando l'improponibilità della domanda avanzata da I. G. per frazionamento del credito preteso con riferimento all'attività di prestazione d'opera svolta.

2 In particolare, il Tribunale ha rilevato la sussistenza dell'"abuso del processo" per frazionamento delle pretesa creditoria in una pluralità
di procedimenti dal contenuto identico, pur in presenza di un unico rapporto professionale.


Avverso tale sentenza ricorre, con tre motivi, I. G.
Resiste con controricorso la Groupama Ass.ni s.p.a.
Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per
manifesta infondatezza.
In prossimità dell'odierna adunanza, il
ricorrente ha depositato memoria illustrativa

Motivazione

Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla odierna resistente.
Il motivo di ricorso è infondato.
Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire
particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. (Cass. SS.UU. 27199/2017).

Nel caso di specie, come ritenuto dal Tribunale con apprezzamento adeguato, il gravame della Groupama Assicurazioni conteneva una precisa esposizione dei fatti e l'enunciazione di specifici motivi di impugnazione, onde non è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 342 cpc.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2275 c.c., 88 c.p.c. e 111 Cost in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato l'improponibilità della domanda in virtù del frazionamento del credito operato.
Il motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale ha deciso in conformità all'indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui, quando distinti crediti maturati da un soggetto sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.(Cass. Ss.Uu. 4090/2017).
Nel caso di specie risulta che l'unico rapporto di collaborazione professionale si sia protratto con la compagnia assicuratrice per diversi anni; considerato poi che la stessa linea difensiva adottata dalla convenuta-odierna resistente, improntata sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, presupponesse logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione (Cass. 24698/2018), non risulta prospettato nel ricorso in esame alcun apprezzabile interesse del ricorrente alla proposizione di distinte azioni giudiziali.
E' infatti irrilevante il fatto che i sinistri (e le relative prestazioni professionali) fossero soggetti a diverso decorso del termine prescrizionale, essendo sufficiente ai fini interruttivi un qualsiasi atto di costituzione in mora, o la circostanza, genericamente dedotta, dell'esistenza di un accordo scritto solo per alcuni incarichi e non per altri, a fronte della modesta entità dei diversi crediti separatamente azionati e della identità della questione prospettata, avente ad oggetto l'applicabilità della tariffa dei periti industriali per la determinazione del proprio compenso professionale.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. nonché del D.M. 55/2014 (artt. 2 e 4) e dei parametri di cui alla allegata tabella A in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il Giudice d'Appello erroneamente liquidato l'ammontare delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi; nel caso di specie, alla luce del valore della causa ( di 768,00 euro) e dello scaglione applicabile (fino a 1.000,00 euro), non risulta essersi verificato uno scostamento apprezzabile dai parametri medi ex Dm 55/2014, atteso che l'importo liquidato risulta di poco superiore ai valori medi ed ampiamente entro i valori massimi dello scaglione, sia con riferimento al primo grado, davanti al giudice di pace, che del grado successivo innanzi al tribunale. Il ricorso va dunque respinto e le spese , regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 600,00 euro, di cui 100,00 euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 14 novembre 2018
Pubblicata in data 4 marzo 2019


 

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