REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE 48
riunita con l'intervento dei Signori:
BELLO LUIGI Presidente
ODINO RAFFAELE Relatore
D'AMBROSIO CORRADO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1563/2016
spedito il 08/02/2016
- avverso la sentenza n. 13671/2015 Sez:35 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia di NAPOLI
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
_______
proposto dall'appellante:
D. M. A.
difeso da:
CARILLO DOTT. GIOVANNI
Atti impugnati:
AVVISO DI INTIMAZIONE n° _____ IRPEF-ALTRO 1998

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame la contribuente propone appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di annullamento dell'avviso di pagamento indicato in epigrafe.
La contribuente censura la decisione di primo grado sia perché i Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso sulla scorta della prova della notifica dell'atto prodromico (la cartella esattoriale) sia in quanto hanno dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione.
Afferma l'appellante che la cartella non sarebbe stata validamente notificata ed il termine di prescrizione sarebbe quinquennale e non decennale.
Inoltre, reitera l'eccezione di difetto di motivazione della cartella che non consentirebbe al contribuente di individuare la pretesa tributaria azionata.

Si è costituita Equitalia Nord eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito chiedendone il rigetto in quanto la cartella era stata validamente notificata con consegna a persona convivente in data 20.07.2004 e l'avviso di pagamento, in questa sede impugnato, è stato notificato prima dello spirare del termine di prescrizione decennale in data 09.07.2014.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del gravame e ribadendo la propria estraneità alla controversia in quanto attinente soltanto ai profili della riscossione.

Motivazione

L'appello è fondato e va accolto.
In primo luogo va premesso che, anche se con difficoltà, possono essere individuate le ragioni dell'impugnazione per cui l'appello non è inammissibile per omessa specificazione dei motivi.

Nel merito, va condivisa la valutazione espressa dai Giudici di prime cure circa la validità della notifica della cartella esattoriale consegnata a persona convivente.
La ritualità della notifica dell'atto prodromico preclude ovviamente qualsiasi doglianza sia relativa a quell'atto che ad atti anteriori, ma non impedisce la proposizione di eccezioni proprie dell'atto impugnato tra le quali anche l'eccezione di prescrizione.
Tale eccezione, relativa all'inerzia del titolare del diritto successiva alla notifica della cartella, non può, stante la natura impugnatoria del giudizio tributario, che essere fatta valere allorquando è notificato un altro atto dell'esecuzione.

L'eccezione di prescrizione, già proposta in primo grado, è fondata.
Infatti, secondo la recente pronuncia della Suprema Corte (ord. n. 20213 del 08 ottobre 2015), il termine di prescrizione delle pretese esattoriali è quinquennale salvo che la pretesa non discenda da titoli fondati su un accertamento incontrovertibile (sentenza passata in giudicato oppure atto tributario non impugnato).

Premesso che la parte ricorrente ha dato generico conto della sequenza temporale delle intervenute notificazioni delle cartelle di pagamento (sicché, quand'anche volesse considerarsi ciò che si assume in ricorso a proposito di rispetto del termine breve di prescrizione, o meglio: del termine decadenziale previsto per la notifica degli atti esattivi, il motivo sarebbe comunque difettoso in punto di autosufficienza), resta comunque che la giurisprudenza che la parte ricorrente ha valorizzato in ricorso a proposito della applicabilità del termine di prescrizione ordinaria è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che — se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo- non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità (sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica alla parte destinataria) dalla legge che le regola.
Non vi è perciò dubbio sul fatto che —per poter postulare l'applicabilità alla specie di causa del termine di prescrizione decennale - la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare l'esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all'emissione delle cartelle, di cui non è stata fatta menzione alcuna.

Ora, nel giudizio all'esame della Commissione, le parti appellate non hanno allegato né provato l'esistenza di un titolo definitivo antecedente alla cartella per cui, alla data di notifica dell'avviso, da reputarsi quale atto interruttivo, era già ampiamente decorso il termine quinquennale.
In particolare, va sottolineato come non sia mai stata versata in atti la cartella esattoriale (ma solo la relata di notifica) e che dall'estratto di ruolo non è dato evincere la fonte dell'accertamento della pretesa tributaria.
Ogni altra questione è assorbita.
Il mutamento giurisprudenziale (sul termine di prescrizione) integra i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
dichiara compensate le spese di lite.
Napoli, 14 luglio 2016
Depositata in segreteria il 19.07.2016


 

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