TRIBUNALE DI MANTOVA
IL GIUDICE DELEGATO
nella procedura n. 3568/2018 promossa con ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge n. 3/2012 in data 9/5/18 da _____________
, osserva quanto segue.

Motivazione

L’unico bene immobile già di proprietà dell’istante è stato trasferito all’aggiudicatario a seguito di decreto di trasferimento in data 26/10/17, emesso nella procedura esecutiva immobiliare n. 108/16 RGE Trib. Mantova.
Quanto ai beni mobili dell’istante si legge nella relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma 3 della legge n. 3/12 e succ. mod. che “non si prevede la vendita nell’ambito della procedura di liquidazione dei pochi beni mobili (scrivanie e computer) necessari per lo svolgimento della sua attività professionale” (pag. 4).
Non vi è quindi, nel caso di specie, alcun bene, mobile o immobile, da liquidare.
Come si legge sempre nella citata relazione particolareggiata “la proposta del sig. ____ si sostanzia nella disponibilità del geom. a corrispondere euro 250-300 mensili a favore dei creditori nell’arco di durata obbligatoria della procedura” (pag. 3).
La proposta è inammissibile atteso che, a parte la genericità della somma offerta, non indicata nel suo preciso ammontare, e parte il fatto che, in modo altrettanto generico, si afferma che l’istante “da quest’anno dovrebbe poter contare anche sulla pensione”, non vi sono, come sopra detto, beni mobili o immobili da liquidare, di tal che non si giustifica il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio de qua che trova evidentemente il suo presupposto nell’esistenza di un patrimonio, per quanto esiguo, liquidabile.

PQM

visti gli artt. 14 ter e segg. della legge n. 3/2012 e succ. mod. dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi.
Mantova 15/6/18.
IL GIUDICE
Dott. Andrea Gibelli


 

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