Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento, notificato a mezzo posta il 22/12/2014, il Comune di Bologna avanzava una richiesta di pagamento per parziale mancato versamento TARSU dal 2008 al 2012 (€ 10.039,00).
Con ricorso, notificato il 19/02/2015, la T.A. adiva questa Commissione, impugnando il notificato avviso.
In primis la ricorrente eccepiva la nullità dell'atto in quanto non ritualmente notificato, e comunque privo delle indicazioni previste dall'art. 162 L. 296/2006 (Ufficio atto a fornire informazioni in merito all'atto notificato,
responsabile del procedimento, organo competente per un riesame, modalità dell'impugnativa e pagamento).
Nel merito la ricorrente contestava l'operato del Comune rilevando come, a suo avviso, fosse stato commesso un errore di classificazione dell'attività insediata.
La T. dichiarava che gli spazi utilizzati erano stati correttamente denunciati ad uso ufficio professionale (classe attività 9) per mq 275 (superficie ed uso non contestati dal Comune). Il Comune aveva però conteggiato anche la confinante autorimessa (di mq 224) assoggettandola alla stessa tassa prevista per l'ufficio. La ricorrente eccepiva che, dal Regolamento del Comune di Bologna, la classe prevista per l'autorimessa era 3 e non 9 (Ufficio). Poiché l'art. 14 bis del regolamento Tarsu del Comune classifica nella cat 3 le autorimesse e nella categoria 9 gli studi professionali.
La tassa e la tariffa applicata, a dire della contribuente, dovevano corrispondere alla concreta attività svolta nei locali (art. 5 Regolamento TARSU).
La ricorrente eccepiva infine l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2008; chiedeva pertanto annullarsi l'atto impugnato e comunque dichiararsi la prescrizione per l'anno 2008; con vittoria di spese e previa sospensione
dell'avviso de quo.
In data 5/6/2015 si costituiva il Comune di Bologna, dichiarando di aver annullato l'atto impugnato, in quanto, per errore tecnico, mancante della seconda pagina che conteneva le indicazioni obbligatorie, eccepite dal ricorrente. Il Comune chiedeva quindi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, data la immediata comunicazione dell'annullamento alla controparte. All'udienza dell'8/6/2015 compariva la sola Avv. C., per parte ricorrente, la quale chiedeva l'immediata pronuncia di sentenza, con condanna della controparte alle spese, quanto meno in base alla soccombenza virtuale.
Con sentenza n XXXX/11/15 pronunciata 1'8.6.15 la CTP di Bologna, accoglieva il ricorso, condannando il Comune di Bologna alle spese di lite liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Con atto di appello il Comune di Bologna ha impugnato la sentenza sopra indicata, sostenendo che il ricorso presentato alla CTP di Bologna doveva essere dichiarato inammissibile, poiché presentato contro un atto che non
esisteva più perché annullato dallo stesso Comune nella fase della mediazione.

Il Comune di Bologna ha impugnato la sentenza della CTP di Bologna anche nel capo riguardante la condanna alle spese e conclude per la riforma della sentenza appellata e la condanna del contribuente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
La T.A. non risulta costituita in appello.

Motivazione

La Commissione esaminati gli atti di causa ritiene l'appello infondato.
Qualora in un ricorso reclamo siano state chieste, come nel caso di specie, le spese giudiziali, la mancanza di interesse ad agire non ricorre finchè le spese giudiziali non siano state pagate, atteso che la pretesa non si limita alla
sostanza del provvedimento, ma anche alle spese necessarie per proporre il ricorso reclamo.
L'art. 17 bis d.lgs. 546/92 prevede, che "per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2,
comma 2, primo periodo.
Per proporre il reclamo - ricorso per gli importi superiori a € 3000,00, occorre obbligatoriamente il ministero del difensore (art 12 e 18 d.lgs 546/92). Ne consegue che l'annullamento in autotutela in sede di mediazione di un atto
impositivo impugnato non determina ex se il venir meno dell'interesse ad agire in capo al contribuente se non è accompagnato, qualora richiesto nel ricorso reclamo come nel caso di specie, dalla proposta di pagamento delle
spese di lite, salvo che le parti si siano diversamente accordate.
In tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità del comma 3 dell'art. 46 relativamente alla compensazione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere con sent. 12 luglio
2005 n 274. Residua infatti la domanda accessoria delle spese di lite, che sono necessarie per l'instaurazione della fase precontenziosa stante il disposto delle norme sopra indicate.
Per quanto sopra è evidente che legittimamente il contribuente che ha visto annullato l'atto in fase di mediazione, qualora non ottenga una rifusione delle spese che ha sostenuto per la presentazione del reclamo ricorso, possa
legittimamente adire il Giudice ove non ritenga di rinunciarvi. Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di cessazione della materia del contendere le spese devono essere liquidate secondo il criterio della
soccombenza virtuale (Cass. n 31955 del 11 dicembre 2018). Cosa che si è verifica nel caso di specie, pertanto, la sentenza della CTP di Bologna qui impugnata, a parere di questo Collegio, merita conferma.
Attesa la mancata costituzione in appello del contribuente, nulla si dispone in ordine alle spese di questo grado di giudizio.

PQM

La Commissione, conferma la sentenza impugnata. Nulla in ordine alle spese di questo grado di giudizio


 

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