REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA SEZIONE 6
riunita con l'intervento dei Signori:

- SANTO VINCENZO Presidente e Relatore
- PALERMO GIUSEPPE Giudice
- SALI MARIA CLARA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.1441/2018
depositato il 19/06/2018
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N.______ IRES-CRED. IMP 2013
contro:
AG. RISCOSSIONE SIRACUSA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
difeso da:
LAMESA AVV. SOFIA

proposto dal ricorrente:
G.S.
difeso da:
TARQUINI IVANO

Terzi chiamati in causa:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito il 29.5.2018 la G. S. impugnava la cartella in atti (notificata il 16.4.2018) della Riscossione Sicilia spa per il pagamento di E 140.140,26 per iva e ires 2012 e 2014 all'esito del controllo - ex artt. 36.bis 600/1973 e 54.bis dpr. 633/1972 - delle dichiarazioni UNICO 2013 e UNICO 2015 da parte dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, e ne deduceva l'illegittimità per molteplici motivi, fra cui l'inapplicabilità delle disposizioni appena citate in materia di recupero di credito d'imposta: qui, il credito ex lege 388/2000.

La Riscossione Sicilia spa si costituiva e resisteva, in particolare eccepiva il difetto di legittimazione per il merito e instava per la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa cui provvedeva poi con diretta notifica 20.11.2018.

Quest'ultima si costituiva in via telematica con comparsa 21.1.2019 e cioè lo stesso giorno dell'udienza; il Collegio disponeva rinvio su istanza 21.1.2019 del Difensore della Riscossione Sicilia spa per motivi di salute.
All'udienza odierna la Società contestava vivacemente la costituzione in giudizio dell' A.F.; indi le Parti insistevano.

Motivazione

Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Si richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui "in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del dP.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del dP.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso dl recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario" (Cass. 8.6.2018 n. 14949; conf., Cass. 31.5.2016 n.11292).

Decisiva è allora la questione insorta in udienza riguardo l'Agenzia delle Entrate, per la quale deve essere correttamente interpretata la censura svolta dalla Società.
Si premette, al fine di prevenire affrettata obiezione, che questa è tempestiva in quanto sollevata all'udienza odierna quale prima udienza utile.
Deve escludersi in radice, invero, l'obbligo della Segreteria e del Collegio nonché della Società di compulsare il sistema telematico lo stesso giorno dell'udienza per verificare condotte inopinabili quali la costituzione in giudizio.

Ciò posto, in primo luogo si deve richiamare I'art. 39 d.to l.vo 112/1999 (Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite) e la sua esegesi (ex multis, Cass. 5.10.2018 n. 24433: con il motivo di ricorso incidentale condizionato Equitalia ETR s.p.a deduce la nullità del procedimento per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in relazione all'art. 360 co. 1 e 4 cpc....posto che non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario e che spetta all'Agente della riscossione provvedere alla chiamata in giudizio dell'Agenzia delle entrate, ove lo ritenga necessario...).

Ne è stato tratto il principio che l'utente per la riscossione è legittimato passivo anche per i motivi inerenti l'atto tributario sostanziale, e in tal senso la chiamata in causa è inquadrabile nell'art. 106 cpc. (Cass. 5.5.2016 n. 9016).
In secondo luogo, e coerentemente, I'ente impositore ha facoltà di intervento volontario, e cioè di partecipare al giudizio senza esservi citato.
Ora, essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita lo stesso giorno dell'udienza, si tratta di accertare - secondo l'obiezione della Società - se la stessa sia incorsa in preclusioni, e la risposta è affermativa.
Invero, nella comparsa - formalizzata, ripetesi, il 21.1.2019 - l'A.F. ha dedotto (con relativa produzione) di avere comunicato gli atti indicati nella cartella e cioè:
- avviso n. 29442215651, data di elaborazione 26-04-2017, importo €.111.642,32, Codice Atto 48755541512, ad Intermediario C.F. 01053440895, Protocollo Trasmissione 170426173711- 00790 File PTIl56110l .REL, reso disponibile all'intermediario il 26.04.2017;
- comunicazione n. 17385413671, data di elaborazione 02-112017, importo € 561,96, Codice Atto 09860441329, spedita da Centro 300000001690, raccomandata in data 16-11-2017 recapitata in data 21-11-2017.
Ma questa produzione avrebbe dovuto essere farsi almeno venti gg. prima del 21.1.2019.
Per economia processuale può prescindersi dal quesito se anche il terzo chiamato in causa abbia I'onere di costituirsi entro sessanta giorni (art. 23 d.to Lvo.546/1992).
Il nodo è che i documenti non possono essere versati ex abrupto, in contrasto con il successivo art. 32: disposizione che l'Agenzia delle Entrate avrebbe ben potuto e quindi dovuto osservare.
Pertanto, la pretesa è illegittima secondo l'arresto citato in apertura.


Per completezza si osserva che è censurabile la condotta del Procuratore della Riscossione Sicilia spa che, avendo formalizzato istanza di rinvio il 21.1.2019 per motivi di salute con riserva di trasmissione del referto, non ha mai provveduto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in E 5.500,00 di cui 500,00 contributo unificato, oltre cassa e Iva con ovvia compensazione per la Riscossione Sicilia spa che ha garantito all'A.F. ben adeguato termine per la difesa.

PQM

annulla la cartella in premessa;
condanna l'Agenzia delle Entrate di Siracusa al pagamento, in favore della G. S., di € 5.500,00 per spese processuali;
compensa le spese processuali fra la G. S. e la Riscossione Sicilia spa
Siracusa 18 marzo 2019
Depositata in segreteria il 25 marzo 2019


 

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