Civile Ord. Sez. 6 Num. 30373 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO
Data pubblicazione: 18/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso 23679-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
D' A. S. DITTA INDIVIDUALE IN FALLIMENTO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2167/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
Con sentenza in data 6 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, dichiarava l'estinzione del processo tra D'A. S. e l'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avente ad oggetto l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare che, dichiarata l'interruzione del processo in data 4 novembre 2014, essendo stato dichiarato il fallimento del contribuente dal Tribunale di Lecce con sentenza in data 30 gennaio 2014, non vi era poi stata la riassunzione del processo medesimo nei termini di legge, così verificandosi il fatto estintivo -per inattività delle parti- previsto dall'art. 45, d.lgs. 546/1992.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L'intimato Curatore fallimentare non si è difeso.

Motivazione

Considerato che:
Con l'unico mezzo dedotto --ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell'art. 43, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha dichiarato l'estinzione del processo de quo, non tenendo conto che nel termine previsto dall'evocata disposizione legislativa era stata depositata dal suo ufficio locale l'istanza di trattazione ed essendosi così riassunto il processo.

La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12672 del 18/06/2015, Rv. 635746 - 01).

Pacifico che nel caso di specie detta istanza è stata depositata il 30 aprile 2015 nel termine semestrale di cui all'art. 43, d.lgs. 546/1992
(dichiarazione di interruzione il 4 novembre 2014), la sentenza impugnata è radicalmente difforme dal principio di diritto espresso in tale arresto giurisprudenziale e pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 22 novembre 2017
Depositata il 18 dicembre 2017


 

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