Civile Ord. Sez. 6 Num. 28309 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO
Data pubblicazione: 27/11/2017

ORDINANZA
sul ricorso 21586-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, Attivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
M. E., M. A., R. E., T. E. DI R. E. & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Attivamente domiciliati in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 234/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
Con sentenza in data 28 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l'appello proposto
dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 198/6/13 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso della T. E. snc di R. E. e M. E., M. G., R. E. contro vari atti impositivi/esattoriali relativi all'annualità fiscale 2005. La CTR
osservava in particolare che l'appellante agenzia fiscale non aveva depositato la ricevuta di spedizione postale dell'impugnazione, sicché
ne risultava impossibile la verifica officiosa della tempestività sia dell'impugnazione medesima sia della costituzione in giudizio dell'appellante.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resistono con controricorso i contribuenti.

Motivazione

Considerato che:
In via preliminare si deve affermare l'infondatezza dell' eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, per difetto
di rappresentanza ovvero di procura speciale.
In merito alla stessa può bastare il rinvio ai principi di diritto che «In tema di contenzioso tributario, stante la rappresentanza legale
dell'Agenzia delle Entrate in capo al suo direttore generale ed il difetto di personalità giuridica delle rispettive articolazioni territoriali, non
occorre necessariamente indicare nel ricorso per cassazione il nome della persona fisica preposta a tale carica, essendo individuato in modo incontrovertibile, per la circostanza sopradetta, ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.l. n. 300 del 1999, quale unico rappresentante ed autorizzato "ex lege" a stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione»
e che «In tema di contenzioso tributario, l'Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l'art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato", fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello "ius postulandi" (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell'Agenzia delle entrate sia assunto dall'Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale al difensore» (Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016, Rv. 641647 — 01/Rv. 641646 - 01).

Ciò posto in limine, con l'unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la
violazione/falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, 22, comma 1, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha statuito l'inammissibilità del suo
appello in quanto non depositata la copia della ricevuta di spedizione dello stesso.
La censura e fondata.
Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)»;
«Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 - 03- 02).


La sentenza impugnata è radicalmente contrastante con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
Va peraltro rilevato che in sede di gravame era stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il gravame, dal quale si desume che la stessa è stata spedita il 30 ottobre 2013, ricevuta il 31 ottobre 2013, scadendo il termine per impugnare il 4 novembre 2103, essendo stata depositata la sentenza appellata il 19 marzo 2013; risulta altresì dagli atti che l'Agenzia delle entrate, ufficio locale, si è costituita nel giudizio di appello il 22 novembre 2013.
Quindi sia l'impugnazione sia la costituzione in giudizio dell'appellante risultanto tempestivi.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 9 novembre 2017
Depositato in cancelleria il 27 novembre 2017


 

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