Civile Ord. Sez. 6 Num. 26851 Anno 2019
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA
Data pubblicazione: 21/10/2019

ORDINANZA
sul ricorso 24816-2017 proposto da:
B. A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 610/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

Svolgimento del processo

RILEVATO
che, con sentenza del 16.6.2017, la Corte d'appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva affermato la sussistenza dell'obbligo di B. J. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni;
che avverso tale pronuncia B. J. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l'Inps ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
che la parte ricorrente ha depositato memoria;

Motivazione

CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe non soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni ma anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;
che, con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13 preleggi disp. att., in forza del quale non è consentita l'applicabilità in via analogica della disciplina del contratto corporativo del 1939 a rapporti giuridici intercorrenti tra un produttore assicurativo e una compagnia assicurativa (piuttosto che un'agenzia);
che con il terzo motivo deduce, ancora, violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e dell'art. 44 secondo comma del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, nonché dell'art. 2697 c.c. poiché i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al citato contratto collettivo del 1939, con riferimento all'attribuzione di "zona o piazza>"e il potere
di firmare proposte contrattuali, costituiscono elementi sostanziali della fattispecie identificativa del produttore assicurativo di IV gruppo, elementi dei quali l'Inps non aveva dato prova nella specie;

che i motivi, unitariamente considerati, sono manifestamente fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);
che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di merito che provvederà all'esame di ogni altra questione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21.5.2019.
Pubblicata in data 21 ottobre 2019


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.