Tributario
Produzione dei documenti in sede di adesione - accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 - Illegittimità
Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto il questionario, l’Ufficio, in sede processuale, ha l’onere di fornire prova certa della ricezione dello stesso da parte del
contribuente. In ogni caso se la documentazione richiesta viene deposita nel corso contraddittorio instauratosi ai fini dell’adesione, l’Ufficio deve tenerne conto ai fini dell’accertamento in quanto nessun rifiuto di esibizione dei documenti può essere ascritto al contribuente e pertanto, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 39, comma 2 D.P.R. n. 600/1973, l’atto di accertamento induttivo deve essere annullato
Commissione Tributaria Provinciale Milano Sez. 42 Sentenza N. 210/42/2011 del 01.08.2011