REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE SEZIONE 5
runita con l'intervento dei Signori:
LAMORGESE ALFREDO -Presidente-
CACCETTA VITO -Relatore-
CALò ALESSANDRO -giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 738/13
depositato il 1/03/2013
avverso INGIUN. DI PAGAM. n. ________ TARSU TIA 2008
contro: COMUNE DI CASARANO
proposto dal ricorrente:
________
difeso da:
AVV. BIAGIO MACI E AVV. BRUNO MAVIGLIA
VIA ASTORE N.7 73042 CASARANO (LE)
Altre parti coinvolte
CE.R.IN. SRL
COMUNE DI CASARANO

Motivazione

Con ricorso spedito a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Casarano ed alla CE.R IN. S.r.l., in data 06/02/2013 e depositato presso la segreteria di questa C.T.P. il 01/03/2013, la _____, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. _____, rappresentata e difesa dagli avv.ti Biagio Maci e Bruno Maviglia, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n.____, emessa ai sensi del R D. 14.04.1910 n. 639 e notificata il 08.01.2013, con la quale la CE.R.IN. s.r.l. ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 713,47, per tarsu relativa all'anno 2003, interessi, sanzioni e diritti di notifica.
Ha dedotto la ricorrente che l'importo richiesto è derivato dall'asserita iscrizione nelle liste di carico TARSU del comune di Casarano per gli anni d'imposta pregressi il 2012, nonchè da un presunto avviso n.56 notificato il 04.06.2008.
Ha eccepito inoltre:
1) la nullità/inesistenza dell'Ingiunzione di pagamento per violazione dell'art. 2, comma 1, del R D. 14.04.1910 n. 639, perchè emesso da soggetto privo di legittimazione;
2) inesistenza giuridica della notificazione dell'atto perchè non effettuata da Ufficiale Giudiziario o messo del Giudice di pace;
3) intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il tributo;
4) assenza dei presupposti per inesistenza dell'avviso n. 365;
5) violazione degli artt. 3 L. 241/90 e 7 L. 212/2000;
6) mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
7) mancata indicazione del responsabile del procedimento.
In data 24/04/2013 il Concessionario del Comune di Casarano CE.R.IN S.r.l ha notificato alla ricorrente provvedimento di discarico dell'ingiunzione di pagamento TARSU anno 2008, che risulta depositato in atti, per avvenuta decadenza dei termini di notifica.
Condanna la CE.R.IN S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in dispositivo.

PQM

Essendo venuto meno l'interesse delle parti
visto l'art. 46 del D.Lgs. 546/1992,
DICHIARA
Cessata la materia del contendere. Condanna la CE.R.IN S.r.l. al pagamento delle spese in favore della ricorrente che vengono liquidate in € 350,00, di cui € 300,00 per compenso, oltre IVA Cap ed
accessori.
Lecce, 11/06/2013 .
Depositata in segreteria il 26 giugno 2013


 

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