REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8215/2011 proposto da:
C.V., V.P.M., V.S., considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DE STEFANO VITO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, P.P., B.V., B. G., B.G., B.M., B.A., S.S., P.A.;
- intimati -
e contro
UNIPOLSAI SPA incorporante FONDIARIA SAI SPA a sua volta incorporante MILANO ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLINI 55, presso lo studio dell'avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 612/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/05/2010 R.G.N. 26/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l'Avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. C.V., V.S. e V.M.P., nella qualità di eredi del defunto V.G., citarono a giudizio, davanti al Tribunale di Marsala, B.N., S.S., P.A. e la s.p.a. Card Assicurazioni, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale, verificatosi in data ____, a seguito del quale il loro congiunto aveva perso la vita.
Specificarono, a sostegno della domanda, che l'incidente mortale era da ascrivere a condotta imperita del B., conducente dell'autocarro, come accertato anche in sede penale.
La domanda risarcitoria fu rivolta anche nei confronti del S. e del P., in qualità di datori di lavoro del defunto e di proprietari del mezzo sul quale viaggiava il V.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, condannò P. A., gli eredi del defunto B.N. e la Milano assicurazioni s.p.a., succeduta alla Card assicurazioni, al risarcimento della somma complessiva di Euro 240.000, di cui Euro 160.000 a titolo di danno patrimoniale futuro ed Euro 80.000 a titolo di danno morale sofferto dagli attori; precisò il Tribunale che la compagnia di assicurazione era tenuta al pagamento oltre il massimale, poichè il ritardo nel pagamento configurava un'ipotesi di mala gestio.

2. La sentenza è stata appellata dalla Milano assicurazioni s.p.a. e la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 10 maggio 2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha stabilito - per quanto ancora di interesse in questa sede - che l'appellante era tenuta al risarcimento del danno nei limiti del massimale, poichè l'instaurazione di un processo penale a carico del conducente B. non consentiva di configurare un comportamento ingiustificatamente dilatorio. Ha altresì disposto la compensazione delle spese del grado, nella misura della metà, tra l'appellante e gli originari attori.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo propongono ricorso C.V., V.S. e V.M.P., con unico atto affidato ad un motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivazione

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Rileva la società ricorrente che il processo penale a carico del conducente del mezzo, B.N., si è concluso nel 1991, non essendo stata tempestivamente impugnata la sentenza di primo grado.
Ne consegue che, nonostante la fine del processo penale, la società di assicurazione non ha mai presentato nemmeno un'offerta di risarcimento agli odierni ricorrenti, che hanno dovuto affrontare un lungo giudizio civile. La sentenza della Corte d'appello, nel negare che tale ritardo costituisca mala gestio, avrebbe motivato in modo scarno ed assolutamente incongruo; analogamente, non si giustificherebbe la compensazione parziale delle spese relativamente al giudizio di appello.

1.1. Il motivo è fondato.
Il punto di diritto sul quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda la correttezza o meno della decisione della Corte d'appello di Palermo nella parte in cui ha negato la possibilità di configurare, nella specie, la mala gestio della società di assicurazione, con conseguente obbligo di rispondere anche oltre i limiti del massimale.
La motivazione fornita dalla Corte territoriale si esaurisce nella sola osservazione secondo la quale l'instaurazione di un procedimento penale a carico del B. avrebbe comportato "l'incertezza in ordine alla sua effettiva colpevolezza ed all'eventuale graduazione della colpa".

1.2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo affermato il principio per cui "per il sorgere della responsabilità ultramassimale per mala gestio della società di assicurazione nei confronti dell'assicurato, è sufficiente che la prima sia stata posta in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza ed osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato, comunque conosciuta, ed abbia tuttavia omesso di mettere a disposizione il massimale" (sentenza 13 maggio 2008, n. 11908, sulla scia di un consolidato orientamento).
Il ritardo nel pagamento, infatti, penalizza la posizione del debitore; sicchè, come ha osservato la sentenza appena richiamata, "il comportamento da tenersi dall'assicuratore per la responsabilità civile dell'assicurato, lungi dal poter essere connotato da un ingiustificato atteggiamento di attesa tutte le volte che la responsabilità dell'assicurato sia sufficientemente chiara e sia altresì determinabile l'entità del danno di cui questi è responsabile nei confronti del danneggiato, deve essere per contro improntato ad una sostanziale collaborazione con l'assicurato, conforme all'esecuzione del contratto di assicurazione secondo buona fede" (conforme a tale orientamento è anche la successiva sentenza 29 novembre 2011, n. 25222).

Analogamente, questa Corte ha stabilito il principio - al quale l'odierna pronuncia intende dare continuità - per cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che domanda la condanna dell'assicuratore del responsabile al risarcimento del danno oltre il limite del massimale incombe esclusivamente l'onere di dedurre il ritardo dell'assicuratore nella liquidazione del danno, mentre grava sull'assicuratore l'onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo medesimo (da ultimo, sentenza 9 ottobre 2012, n. 17167).

1.3. Nel caso di specie, a fronte di un incidente stradale mortale avvenuto in data _____ - a seguito del quale il conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava in qualità di trasportato aveva patteggiato la pena, con sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 22 gennaio 1991 - non risulta che la società di assicurazione si sia in alcun modo attivata per mettere a disposizione degli eredi il massimale assicurativo o, almeno, per compiere una congrua offerta; il che è tanto più grave se si pensa che gli eredi misero in mora la società di assicurazione già pochi mesi dopo l'intervenuto patteggiamento.
Ora, è pur vero che gli odierni ricorrenti non dicono con precisione in quale momento la società di assicurazione abbia effettivamente pagato; ma è altrettanto vero che non si può giustificare l'esclusione della mala gestio, come ha fatto la Corte d'appello, sulla base del semplice fatto che c'era la pendenza di un processo penale (che poi si era anche concluso); nè la società di assicurazione risulta aver contestato lo svolgimento cronologico degli eventi come descritto nell'odierno ricorso o aver offerto un qualche pagamento, anche in misura ridotta, prima della sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Marsala, o, ancora, avere addotto diverse e motivate giustificazioni circa il proprio ritardo nell'adempimento.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi ai principi di diritto enunciati in motivazione.
Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014


 

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