REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZ. STACCATA CATANIA SEZIONE 34
riunita con l'intervento dei Signori:
RUSSO GIUSEPPE Presidente
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO Relatore
GIUFFRE ANTONIO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n.2551/2012
depositato il 17/05/2012
- avverso la sentenza n.733/2011 sez. 6 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVINC. UFF. CONTROLLI CATANIA
contro:
AGENTI DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
difeso da:
Avv. _____
proposto dall'appellante:
C.C.
difeso da:
AVV. ESPOSITO ORAZIO
VIA C. PATANè ROMEO 28 95100 CATANIA CT
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO N.______ IRPEF - ALTRO 2003
LETTI GLI ATTI
UDITO IL RELATORE Giuseppe Domenico Caruso

Svolgimento del processo

Con sentenza n.733/06/2011, la Commissione Provinciale di Catania ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra C.C. contro l'Agenzia delle Entrate e la Serit Sicilia s.p.a., avverso la cartella di pagamento n.____, relativa ad Irpef anno 2003, oltre interessi e sanzioni, per complessivi €. 71.248,37.

La CTP ha ritenuto che la contribuente "è sicuramente venuta a conoscenza della cartella ... nei confronti della quale ha fatto acquiescenza, non avendola impugnata". Al riguardo, il giudice di prime cure ha richiamato l'esistenza di un piano di ammortamento ricomprendente detta cartella, che dimostrerebbe l'intervenuta conoscenza e conseguente acquiescenza.

La contribuente ha proposto appello avverso detta sentenza, sostenendo che la cartella in questione non le è mai stata notificata e che l'istanza di rateazione in parola è stata presentata in data 6 maggio 2011, ben dopo la proposizione del ricorso, sicchè essa non può provare alcuna pregressa conoscenza, nè comportare acquiescenza, essendo stata avanzata al solo scopo di evitare il fermo amministrativo del veicolo di proprietà della ricorrente.

Si è costituita in giudizio la Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), chiedendo la reiezione dell'appello.
All'udienza del 3 febbraio 2016 la causa è stata assunta in decisione.

Motivazione

L'appello è fondato.
Contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cura, la presentazione da parte della ricorrente di istanza di rateizzazione dell'importo indicato nella cartella n.____ non dimostra in alcun modo la conoscenza da parte sua della cartella in data precedente alla proposizione del ricorso, per la semplice e decisiva ragione che l'istanza di rateizzazione è stata avanzata solo il 6 maggio 2011, mentre il ricorso avverso la cartella medesima era stato proposto in data ben precedente, cioè il 21 gennaio 2011.

Quanto all'acquiescenza, il collegio ritiene che la sottoscrizione dell'istanza di rateazione del pagamento di un'imposta non determini la cessazione dell'interesse alla decisione del ricorso già proposto avverso l'atto impositivo o di riscossione, in quanto, salva espressa dichiarazione in contrario, nella specie insussistente, la sottoscrizione stessa non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l'impegno di pagare l'imposta secondo la rateizzazione stabilita (cfr. Cass., I, 5 novembre 1981, n.5822)

Ciò posto e tenuto conto che la Riscossione Sicilia s.p.a. non ha provato (anzi neppure affermato) che la cartella in contestazione sia mai stata notificata alla ricorrente, l'appello in esame risulta fondato e va quindi accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento della cartella.
Sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa

PQM

La Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto dalla contribuente in primo grado e annulla la cartella n.______
Spese compensate.
Così deciso in Catania in 3 febbraio 2016
L'estensore Giuseppe Domenico Caruso
Il presidente Giuseppe Russo
Depositata in segreteria il 17/02/2016


 

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