REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA SEZIONE 13
riunita con l'intervento dei Signori:
- GIORDANO FRANCESCO PAOLO Presidente
- CICCONE ANTONIO Relatore
- FORASTIERI SALVATORE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sull'appello n. 4116/2017
depositato il 30/05/2017
-avverso la pronuncia sentenza n. 11670/2016 Sez:11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA
contro:
S. E. I. SRL
LEG. RAPPR. ING. C. C.
C. DA TORRE ALLEGRA-ZONA INDUSTRIALE 95121 CATANIA
difeso da:
T. AVV. V.
proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE CATANIA
VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO, 1 95100 CATANIA CT
Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE no 2010/001 Dl/00000XXX/0/001 REGISTRO 2010

Svolgimento del processo

-In data 11.11.2013 la Società "C S. E.I. srl" impugnava l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni per imposta di registro per la complessiva somma di euro 1.330 in conseguenza della omessa registrazione di un D.l.
- l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e controdeduceva sostenendo la infondatezza dei motivi del ricorso.
-la Commissione Tributaria di Catania accoglieva il ricorso ritenendo che l'avviso di liquidazione impugnato fosse carente di motivazione.

- Appella la Direzione Provinciale di Catania censurando la sentenza per erronea e falsa interpretazione di legge.
-Replica la società con proprie controdeduzioni.
- l'appello è posto in decisione nella Camera di Consiglio del 30.9.2020 come da verbale in atti.

Motivazione

La controversia può essere risolta con un esame congiunto dei tre motivi di appello stante l'unitarietà del thema decidendum concernente la legittimità della motivazione dell'avviso di liquidazione il quale, dopo aver avvertito la Società circa l'omessa registrazione del D.l. n.XXX/201 ha richiesto un indistinto pagamento di euro 1.320 senza distinguere e specificare il quantum dovuto per la sorte capitale ( imposta di registro ) , quello dovuto per le sanzioni e quello per interessi, limitandosi a riportare nell'atto la seguente dicitura: "REGISTRO: ALTRE VOCI- PROP. 109T".

La soluzione adottata dai primi giudici è apparsa lineare e convincente laddove ha deciso che nell'avviso di liquidazione mancava "il minimo delle condizioni e di presupposti perché la parte contribuente, destinataria dell'atto, possa svolgere una effettiva difesa delle proprie ragioni".

Sul punto l'ufficio argomenta che la società non solo aveva ben compreso le ragioni della pretesa impositiva ma si era adeguatamente difesa nel merito.
L'argomentazione è priva di pregio in quanto, pur se si riconosce che la Società aveva avuto cognizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano generato l'avviso di liquidazione (omessa registrazione di un D.l.), purtuttavia, al momento della sua ricezione non era stata messa in grado di conoscere (nè quindi di contestare) i singoli importi distinti per categoria né la loro determinazione, risultando la sintetica locuzione apposta al provvedimento ( "REGISTRO-ALTRE VOCI-PROP 109T ") inidonea e non trasparente, agli occhi di un normale contribuente non necessariamente dotato di specifiche cognizioni in materia, a giustificare la somma pretesa in pagamento.

Inoltre l'art. 7, comma 1 dello Statuto del Contribuente va letto nella sua compiutezza, nel senso che oltre all'obbligo di indicare i presupposti di fatto e di diritto, gli atti dell'amministrazione finanziaria debbono essere motivati, secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 "in relazione alle risultanze dell'istruttoria."
Il che non può significare altro, se non in un contesto riduttivo che mal si concilia con una interpretazione costituzionalmente orientata, che l'atto deve esplicitare, seppure sommariamente, i momenti della precedente istruttoria che l'ufficio ha compiuto ovvero deve indicare- tra l'altro- non solo le norme di legge che si assumono violate e le norme sanzionatorie applicate, ma anche specificare i singoli importi accertati in modo che il contribuente possa verificare la correttezza delle pretese fiscali attraverso un semplice calcolo matematico.
Il pregiudizio della lesione del diritto alla difesa accampato dalla società, non integrabile in sede contenziosa con successiva attività chiarificatrice, permane ove si consideri che, non risultando gli elementi di cui sopra, non ha potuto controllare voce per voce l'entità e la correttezza delle somme dovute, e questo soprattutto in ordine alla richiesta degli interessi, di cui non è stata indicata né la decorrenza nè il tasso applicato.


A questo punto non si possono ignorare le analoghe decisioni rese da altrettanti giudici di merito, citati dalla Società ( CTR Bolzano n.46/2/2014 e CTR di Palermo n.1679 del10.5.2017) dalle quale questo giudice non ha motivo di discostarsi.
In definitiva l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n.24879 del 10.7.2013 così come sinteticamente confezionato attraverso il modulo F- TASSE -18 bis/ MOD.16 MECC ( tasse ) è da ritenersi carente di motivazione in quanto non
contiene alcun riferimento alla istruttoria compiuta non avendo indicato alcun dato ed elemento necessario per garantire un pronto ed efficace diritto di difesa.
L'accoglimento del motivo di gravame concernente il merito della controversia, avente carattere assorbente delle ulteriori censure dedotte dall'appellante, esonera il Collegio dal doversi pronunciare sui alcune di esse.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sez.XIII- rigetta l'appello dell'Agenzia e conferma la Sentenza n.11670/2016 della CTP di Catania; condanna l'Agenzia alle spese di lite nella misura di complessivi euro 500.
Così deciso in Catania il 30.9.2020.
Depositata in segreteria il 28.10.2020


 

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