Tributario
Registro – Cessione di azienda – Avviamento – Sussistenza di vari fatti pregiudizievoli del relativo valore – Inapplicabilità criterio matematico
Nella determinazione del valore di cessione di un’azienda non può non tenersi in conto l’inesistenza di un valore di avviamento, attese le perdite sofferte negli ultimi anni di attività, la riduzione permanente della capacità lavorativa per il precario stato di salute del contribuente, l’incidente occorso all’unico dipendente, la morte - avvenuta circa due anni prima – del figlio del titolare che non ha potuto sostituire il padre in stato precario di salute, per cui non è giustificabile l’applicazione del criterio matematico ex artt. 51 e 52 del DPR 131/86 e del 4° comma dell’art.2 DPR 460/97 seguito dall’Ufficio per la valutazione del detto avviamento
Commissione Tributaria Regionale Sicilia Sez. 28 Sentenza N. 106 del 11.06.2008